Decreto federale che approva le misure tariffali delle dogane
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane; visto il rapporto dell'11 febbraio 20042 concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo semestre 2003, decreta: Art. 1 L'ordinanza del DFE del 6 agosto 20033 concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco e la modifica di tale ordinanza del 20 agosto 20034 sono approvate (allegato).
Art. 2 Il presente decreto non sottostā a referendum.
1 2 3 4
RS 632.10 FF 2004 901 RU 2003 2677 RU 2003 3100
2004-0075
907
Ordinanza concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco
Allegato
del 6 agosto 2003
Il Dipartimento federale dell'economia, visto l'articolo 20 capoverso 6 della legge del 29 aprile 19985 sull'agricoltura, ordina: Art. 1
Imposizione doganale
Sull'erba fresca o insilata della voce di tariffa 1214.9019 e sulle merci della voce di tariffa 2308.0050 aventi tenore, in peso, di sostanza secca non eccedente il 60 per cento si applica un'aliquota di dazio di fr. 2. per 100 kg lordi.
1
Sulle altre merci delle voci di tariffa 1214.9019 e 2308.0050 si applicano le aliquote di dazio indicate nell'allegato 1 punto 13.1 Disciplinamenti del mercato: cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi di cui all'ordinanza del 7 dicembre 19986 sulle importazioni agricole.
2
Art. 2
Esecuzione
L'Amministrazione federale delle dogane č incaricata dell'esecuzione.
Art. 3
Durata di validitā
L'Ufficio federale dell'agricoltura č autorizzato ad abrogare la presente ordinanza non appena la situazione dell'approvvigionamento in foraggio grezzo si sarā nuovamente normalizzata.
Art. 4
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 agosto 2003.
6 agosto 2003
Dipartimento federale dell'economia: Joseph Deiss
RS 916.112.232 5 RS 910.1 6 RS 916.01
908
20031684
Ordinanza concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco Modifica del 20 agosto 2003 Il Dipartimento federale dell'economia ordina: I L'ordinanza del 6 agosto 20037 concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco č modificata come segue: Titolo Ordinanza del DFE concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco Art. 1 cpv. 1 Sull'erba fresca o insilata della voce di tariffa 1214.9019 e sulle merci della voce di tariffa 2308.0050 aventi tenore, in peso, di sostanza secca non eccedente il 60 per cento si applica l'aliquota di dazio zero.
1
II La presente modifica entra in vigore il 21 agosto 2003.
20 agosto 2003
Dipartimento federale dell'economia: Joseph Deiss
7
RS 916.112.232; RU 2003 2677
909
Aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco
910
RU 2003