Decreto federale che approva le misure tariffali delle dogane

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane; visto il rapporto dell'11 febbraio 20042 concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo semestre 2003, decreta: Art. 1 L'ordinanza del DFE del 6 agosto 20033 concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco e la modifica di tale ordinanza del 20 agosto 20034 sono approvate (allegato).

Art. 2 Il presente decreto non sottostā a referendum.

1 2 3 4

RS 632.10 FF 2004 901 RU 2003 2677 RU 2003 3100

2004-0075

907

Ordinanza concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco

Allegato

del 6 agosto 2003

Il Dipartimento federale dell'economia, visto l'articolo 20 capoverso 6 della legge del 29 aprile 19985 sull'agricoltura, ordina: Art. 1

Imposizione doganale

Sull'erba fresca o insilata della voce di tariffa 1214.9019 e sulle merci della voce di tariffa 2308.0050 aventi tenore, in peso, di sostanza secca non eccedente il 60 per cento si applica un'aliquota di dazio di fr. 2.­ per 100 kg lordi.

1

Sulle altre merci delle voci di tariffa 1214.9019 e 2308.0050 si applicano le aliquote di dazio indicate nell'allegato 1 punto 13.1 Disciplinamenti del mercato: cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi di cui all'ordinanza del 7 dicembre 19986 sulle importazioni agricole.

2

Art. 2

Esecuzione

L'Amministrazione federale delle dogane č incaricata dell'esecuzione.

Art. 3

Durata di validitā

L'Ufficio federale dell'agricoltura č autorizzato ad abrogare la presente ordinanza non appena la situazione dell'approvvigionamento in foraggio grezzo si sarā nuovamente normalizzata.

Art. 4

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 agosto 2003.

6 agosto 2003

Dipartimento federale dell'economia: Joseph Deiss

RS 916.112.232 5 RS 910.1 6 RS 916.01

908

2003­1684

Ordinanza concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco Modifica del 20 agosto 2003 Il Dipartimento federale dell'economia ordina: I L'ordinanza del 6 agosto 20037 concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco č modificata come segue: Titolo Ordinanza del DFE concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco Art. 1 cpv. 1 Sull'erba fresca o insilata della voce di tariffa 1214.9019 e sulle merci della voce di tariffa 2308.0050 aventi tenore, in peso, di sostanza secca non eccedente il 60 per cento si applica l'aliquota di dazio zero.

1

II La presente modifica entra in vigore il 21 agosto 2003.

20 agosto 2003

Dipartimento federale dell'economia: Joseph Deiss

7

RS 916.112.232; RU 2003 2677

909

Aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco

910

RU 2003