Legge sul cinema Bando di concorso in vista della conclusione di contratti di prestazioni per il sostegno delle pubblicazioni cinematografiche

L'Ufficio federale della cultura (UFC), visti gli articoli 5 lettera a e 10 della legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin; RS 443.1); visti gli articoli 2 lettera c e 29 dell'ordinanza del DFI del 20 dicembre 2002 sulla promozione cinematografica (OPCin; 443.113); visto il numero 4.1.4 dei Principi della strategia di promozione per gli anni 2003­2005 (Principi di promozione, allegati all'OPCin), informa:

1. Bando di concorso e scadenze Il concorso in vista della conclusione di contratti di prestazioni (CP) per il sostegno delle pubblicazioni cinematografiche svizzere è bandito il 6 settembre 2004.

Il termine per l'inoltro delle candidature scade il 31 ottobre 2004. La relativa documentazione deve essere consegnata all'UFC o inviata alla sua attenzione entro il termine prestabilito. Non sono previste proroghe.

2. Contesto del contratto di prestazioni a) Obiettivi In virtù dell'articolo 5 lettera a LCin, la Confederazione (l'UFC) sostiene la diffusione e l'approfondimento della cultura cinematografica. La promozione delle pubblicazioni cinematografiche fa parte delle misure prese a tal fine dall'UFC.

Mediante il suo sostegno, l'UFC mira a diffondere in Svizzera informazioni sull'attualità cinematografica nazionale, ad arricchire il dibattito culturale che esse stimolano, assicurando la diversità linguistica del panorama editoriale. Grazie a questo sostegno, le pubblicazioni cinematografiche sono in grado di dotarsi di strutture professionali in grado di assicurare e incrementare il loro successo (v. n. 4.1.4 Principi di promozione).

b) Criteri I candidati devono soddisfare i seguenti criteri: ­

informare in modo approfondito sul cinema, sull'attualità cinematografica, nel contesto svizzero in particolare, o sull'industria cinematografica, e

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disporre di una redazione indipendente e organizzata in modo professionale, e

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disporre di una strategia convincente in materia di promozione e di diffusione, e

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poter vantare una diffusione a livello nazionale o di regione linguistica, e

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poter vantare una continuità consolidata.

La rivista deve apparire a scadenze regolari.

c) Durata I CP vengono stipulati per una durata di 3 anni a partire dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2007.

d) Modalità Gli aiuti finanziari dell'UFC sono erogati a fondo perso. In linea di principio ammontano al massimo al 50 per cento del budget.

Gli aiuti finanziari sono erogati entro i limiti di attribuzione dei rispettivi budget da parte delle Camere federali.

3. Documentazione di candidatura I candidati sono tenuti a presentare all'UFC la relativa documentazione corredata dei seguenti documenti: ­

carattere della pubblicazione;

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presentazione degli obiettivi per i 3 anni successivi alla richiesta e delle modalità per l'attuazione degli stessi;

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organigramma e struttura;

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budget 2005­2007;

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piano finanziario 2005­2007;

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ultimo rapporto di attività (in cui figurino la tiratura, il numero di abbonati, di copie vendute, la contabilità certificata se possibile degli ultimi tre anni, ecc.);

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gli ultimi numeri apparsi;

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altri documenti ritenuti utili.

L'UFC si riserva il diritto di richiedere informazioni supplementari.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a: Riccardo Franciolli, Ufficio federale della cultura, Sezione cinema, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna (Internet: www.cultura-svizzera.admin.ch tel. 031 322 92 71, fax 031 322 57 71).

7 settembre 2004

Ufficio federale della cultura: Capo della Sezione cinema, Marc Wehrlin

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