Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2005 18 ottobre 2004

Giusta gli articoli 1 capoverso 2 e 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e per gli adeguamenti seguenti.

Primo adeguamento Devono essere adeguate per la prima volta, per il 1° gennaio 2005, tutte le rendite il cui versamento č iniziato nel corso dell'anno 2001. Il tasso d'adeguamento č dell'1,9 per cento.

Adeguamenti seguenti Gli adeguamenti seguenti devono essere effettuati secondo l'articolo 2 capoverso 1 della citata ordinanza, contemporaneamente agli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

Al 1° gennaio 2005, le rendite superstiti e invaliditā saranno adeguate come segue: Anno delle prima rendita

Ultimo adeguamento

Adeguamento seguente al 1° gennaio 2005

1985­1999

1° gennaio 2003

1,4 per cento

2000

1° gennaio 2004

0,9 per cento

18 ottobre 2004

2004-2281

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

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