Decisione concernente il trasferimento di diritti fondiari In fatto: A. Sulla base dell'articolo 20 della legge federale del 30 aprile 1997 sull'organizzazione dell'azienda delle poste della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle poste, LOP; RS 783.1) e dell'articolo 21 della legge federale del 30 aprile 1997 sull'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (Legge sull'azienda delle telecomunicazioni, LATC; RS 784.11), mediante i decreti del 12 ottobre 1997 (FF 1997 IV 1191) e del 13 maggio 1998 (FF 1998 III 2546) il Consiglio federale ha disciplinato il trasferimento alla Posta Svizzera (Posta) e all'impresa di telecomunicazione della Confederazione (Swisscom) dei diritti su alcune parcelle appartenenti alla Confederazione svizzera.

B. Swisscom SA, le sue società affiliate e la Posta chiedono, per una serie di diritti fondiari che a suo tempo non sono stati integrati nella lista, che sia eseguito il trasferimento formale a posteriori o che siano riviste le decisioni del Consiglio federale.

C. L'allegato di questa decisione è stato trasmesso per parere all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), alla Sezione degli immobili dello Stato maggiore generale del DDPS, a Swisscom SA e alla Posta Svizzera. Tutti i servizi consultati hanno dato il proprio assenso.

Considerandi I. Formali: 1.

Giusta l'articolo 20 capoverso 4 LOP e l'articolo 21 capoverso 4 LATC, il DATEC può procedere a rettifiche del trasferimento di diritti fondiari alla Posta, o a Swisscom, entro 15 anni dall'entrata in vigore della LOP e della LATC mediante decisione. Circa la possibilità del trasferimento a posteriori di diritti fondiari da parte del DATEC, si rimanda alla cifra 1.4 del decreto del Consiglio federale del 13 maggio 1998. Il DATEC ha quindi la competenza di emanare la presente decisione.

2.

Il Segretario generale o i suoi sostituti sono autorizzati a firmare decisioni a nome del Capo del Dipartimento (cfr. Ordinanza del Capo del Dipartimento del 1.11.1995, basata sull'articolo 49 della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA; RS 172.010]).

II. Materiali: 1.

La modifica, a posteriori, del trasferimento di diritti fondiari è espressamente prevista, come rilevato alla cifra I.1.

2.

Anche il trasferimento ad una società affiliata è espressamente previsto dall'articolo 21 capoverso 2 LATC.

3.

L'UFCL, quale rappresentante della proprietaria, ossia la Confederazione svizzera, il servizio competente del DDPS, Swisscom SA e la Posta Svizzera, in

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qualità di altre parti interessate, approvano la modifica.

4.

La responsabilità di eventuali debiti garantiti da diritto di pegno gravanti gli immobili trasferiti non è assunta dai nuovi proprietari. La Confederazione svizzera si impegna a saldare eventuali debiti garantiti da diritto di pegno e a farli radiare dal registro fondiario.

5.

Secondo le disposizioni della LOP e della LATC, i diritti fondiari in questione sono trasferiti ai nuovi proprietari, indipendentemente dalla loro iscrizione al registro fondiario. Le società titolari dei diritti sono incaricate e autorizzate ad annunciare immediatamente il trasferimento dei diritti fondiari ai competenti uffici del registro fondiario. Questa decisione costituisce titolo per l'iscrizione al registro fondiario dell'acquirente, giusta gli articoli 656 capoverso 2 e 731 capovreso 2 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210).

6.

L'intestazione a favore delle società acquirenti è fatta senza conseguenze fiscali e tributarie (art. 22 cpv. 2 LOP e art. 23 cpv. 2 LATC).

7.

L'allegato costituisce parte integrante della presente decisione ed è firmato nella versione originale assieme alla decisione e conservato presso la Segreteria generale del DATEC.

Dopo l'iscrizione di tutti gli immobili al registro fondiario competente, giusta l'articolo 970 CC, l'allegato può essere consultato presso gli uffici del registro fondiario del corrispondente circondario.

8.

La presente decisione deve essere pubblicata nel Foglio federale. Per quanto ciò sia necessario, la pubblicazione nel Foglio federale ha validità ai sensi dell'articolo 970a CC.

9.

Contro decisioni del Dipartimento può essere interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale giusta gli articoli 97 segg. della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG; RS 173.110), nella misura in cui non sia previsto un motivo d'esclusione secondo gli articoli 99 segg. Poiché ciò non è il caso, la presente decisione è impugnabile tramite ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Decisione Sulla base dei considerandi di cui sopra si decide: 1.

I diritti fondiari secondo elenco sono trasferiti ai nuovi proprietari elencati nell'allegato.

2.

I nuovi proprietari devono annunciare immediatamente il trasferimento della proprietà ai competenti uffici del registro fondiario.

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Contro questa decisione può essere presentato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni a partire dalla notifica. Il termine non decorre dal 15 luglio al 15 agosto (art. 34 cpv. 1 OG). L'atto di ricorso dev'essere inoltrato in almeno due copie e deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, per quanto disponibili, nonché la procura di un eventuale rappresentante.

29 giugno 2004

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni: Il segretario generale supplente, André Schrade

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