Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 16 maggio 2006

Iniziativa popolare federale «Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista ­ Più crescita per la Svizzera!» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista ­ Più crescita per la Svizzera!», presentata il 1° novembre 2004; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici, visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista ­ Più crescita per la Svizzera!», presentata il 1° novembre 2004, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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Iniziativa popolare federale

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Albert Thomas G., Englischviertelstrasse 17, 8032 Zurigo 2. Angelsberger Barbara, In der Gyrhalde 9, 8902 Urdorf 3. Badertscher Gabi, Seeweingarten 13, 8592 Uttwil 4. Bender Léonard, rue St-Gothard 11, 1926 Fully 5. Bezzola Duri, Avant Muglins, 7550 Scuol 6. Eggel Matthias, Bielastrasse 11, 3900 Brig-Glis 7. Fardel Claude-André, 1431 Novalles 8. Favre Charles, ch. des Caves 9, 1040 Echallens 9. Fiala Doris, Bergstrasse 123, 8032 Zurigo 10. Germanier Jean René, Balavand, 1963 Vétroz 11. Haenni Charly, rte d'Aumont 163, 1483 Vesin 12. Heberlein Trix, Tobelmühle 20, 8126 Zumikon 13. Heiniger Thomas, Hoferweg 7, 8134 Adliswil 14. Hurni Konrad, Dolderstrasse 96, 8032 Zurigo 15. Hutter Markus, Rychenbergstrasse 169, 8400 Winterthur 16. Isler Thomas, Seestrasse 99, 8803 Rüschlikon 17. Jost René, Chevet-du-Temple, 1071 St-Saphorin 18. Kleiner Marianne, Sonnenböhl 3756, 9100 Herisau 19. Leutenegger Filippo, Forchstrasse 234, 8032 Zurigo 20. Nantermod Philippe, route de France 49, 1875 Morgins 21. Noser Ruedi, Frohmattweg 1b, 8634 Hombrechtikon 22. Rathgeb Christian, Via Suro 26, 7403 Rhäzüns 23. Saudan Françoise, av. des Cavaliers 15, 1224 Chêne-Bougeries 24. Schweizer Urs, Spalenring 14, 4055 Basilea 25. Theiler Georges, Obere Bergstrasse 3, 6004 Lucerna 26. Walker Späh Carmen, Waidstrasse 11, 8037 Zurigo 27. Zeller Andreas, Oberstrasse 70, 9230 Flawil

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista ­ Più crescita per la Svizzera!» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: «Schluss mit der Verhinderungspolitik», c/o FDP des Kantons Zürich, Spitalgasse 5, 8001 Zurigo, e pubblicata nel Foglio federale del 16 novembre 2004.

2 novembre 2004

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Iniziativa popolare federale «Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista ­ Più crescita per la Svizzera!» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 30a

Diritto di ricorso delle associazioni (nuovo)

Il diritto di ricorso delle associazioni nelle questioni ambientali e di pianificazione del territorio secondo gli articoli 74­79 è escluso in caso di: a.

atti normativi, decreti e decisioni fondati sull'esito di votazioni popolari federali, cantonali o comunali;

b.

atti normativi, decreti e decisioni dei Parlamenti federale, cantonali o comunali.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 2 (nuovo) 2. Disposizioni transitorie dell'art. 30a (Diritto di ricorso delle associazioni) L'articolo 30a entra in vigore al più tardi alla fine dell'anno successivo alla sua accettazione in votazione popolare.

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2

Il Consiglio federale può anticiparne l'entrata in vigore.

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