Decreto federale sul finanziamento della garanzia dei tracciati per le tratte rinviate della NFTA
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 196 numero 3 della Costituzione federale1; visto l'articolo 16 del decreto del 4 ottobre 19912 sul transito alpino; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 20043, decreta: Art. 1 Per finanziare la garanzia dei tracciati per le tratte rinviate della NFTA č autorizzato un credito di 15 milioni di franchi dal Fondo per grandi progetti ferroviari.
Art. 2 Il presente decreto non sottostā a referendum.
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RS 101 RS 742.104 FF 2004 4529
2003-2321
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Finanziamento della garanzia dei tracciati per le tratte rinviate della NFTA. DF
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