Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni dell'11 novembre 2004

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta: Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) del 24 giugno 2004 nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni, viene conferita obbligatorietà generale2.

Art. 2 L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero, eccettuati i Cantoni del Vallese e di Ginevra.

1

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e ai lavoratori dei rami dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni.

2

Sono esclusi: a.

i familiari dei datori di lavoro, conformemente all'articolo 4 capoverso 1 della legge sul lavoro3;

b.

i quadri, nella misura in cui siano responsabili del personale;

c.

i lavoratori che svolgono prevalentemente lavori di tipo amministrativo, come corrispondenza, contabilità salari, contabilità e servizio del personale, oppure che lavorano nei negozi;

d.

i lavoratori che svolgono prevalentemente attività nell'ambito della pianificazione, della progettazione, della calcolazione e delle offerte;

e.

gli apprendisti.

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui

3

1 2 3

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

RS 822.11

2004-2449

6027

Contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni. DCF

lavoratori distaccati in Svizzera4 e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza5 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 19) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del seco un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 1 I decreti del Consiglio federale del 16 agosto 20006, dell'11 gennaio 20027 e del 4 febbraio 20038 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica sono abrogati.

Il presente decreto entro in vigore il 1° gennaio 2005 ed è valido sino al 30 giugno 2009.

2

11 novembre 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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RS 823.20 ODist, RS 823.201 FF 2000 4123 FF 2002 373 FF 2003 1301

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