Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 10 settembre 2003 e nella procedura per circolazione degli atti del 24 settembre 2003, visti: l'articolo 321bis del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: dr. Pierre Chappuis, Hôpitaux Universitaires de Genève e dr. Pierre Hutter, Institut Central des Hôpitaux Valaisans «Locating a prostate cancer susceptibility gene on the X chromosome by linkage disequilibrium mapping using three founder populations in Quebec and Switzerland» concernente la domanda del 19 dicembre 2002 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolari dell'autorizzazione a.

Al dr. Pierre Chappuis, medico associato alla Divisione di oncologia e di genetica medica agli Hôpitaux Universitaires de Genève e coinvestigatore del progetto di ricerca, è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per il rilevamento di dati non anonimizzati.

Il dr. P. Chappuis è reso attento del suo obbligo di mantenere il segreto in virtù dell'articolo 321bis CP.

b.

Al dr. Pierre Hutter dell'Unità di genetica dell'Institut Central des Hôpitaux Valaisans e coinvestigatore del progetto di ricerca, è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per il rilevamento di dati non anonimizzati.

Il dr. P. Hutter è reso attento del suo obbligo di mantenere il segreto in virtù dell'articolo 321bis CP.

c.

Alla signora Marie-Thérése Jentsch, segretaria dell'Unità di genetica del Central des Hôpitaux Valaisans è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per il rilevamento di dati non anonimizzati.

La signora M.-T. Jentsch deve firmare una dichiarazione relativa al suo obbligo di mantenere il segreto in virtù dell'articolo 321bis CP.

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2. Oggetto dell'autorizzazione a.

La presente autorizzazione libera dal segreto il Registro vallesano dei tumori (RVsT) nei confronti dei titolari dell'autorizzazione per quanto concerne l'ottenimento di un elenco dei pazienti che hanno sviluppato un cancro invasivo della prostata diagnosticato dal 1990.

b.

Il rilascio dell'autorizzazione non implica per nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

3. Scopo della comunicazione dei dati La comunicazione di dati che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321 CP deve servire unicamente al progetto di ricerca «Locating a prostate cancer suscptibility gene on the Y chromosome by linkage disequilibrium mapping using three founder populations in Quebec and Switzerland».

4. Responsabilità per la protezione dei dati comunicati Il dr. Pierre Chappuis e il dr. Pierre Hutter sono responsabili della protezione dei dati comunicati.

5. Oneri a.

I dati non anonimizzati devono essere conservati sotto chiave.

b.

Solo i titolari dell'autorizzazione possono avere accesso ai dati non anonimizzati.

c.

I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo d'informare per scritto il responsabile del RVsT in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata indicando esplicitamente gli oneri ad essa collegati. La comunicazione scritta deve essere fatta pervenire al Segretariato della Commissione peritale, a destinazione del Presidente per approvazione, il più presto possibile.

6. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale della protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

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7. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto al dr. Pierre Chappuis e al dr. Pierre Hutter come pure all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Gli aventi diritto al ricorso possono prendere visione, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciati telefonicamente (031 322 94 94), dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

6 aprile 2004

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il vicepresidente, prof. R. Bruppacher, dottore in medicina

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