Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria Modifica del 16 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria, allegato al decreto del Consiglio federale del 21 gennaio 20031, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 9

Salari minimi

II Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2004 e ha effetto sino al 30 giugno 2006.

16 gennaio 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 2003 368­369 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria. DCF

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