Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 14 maggio 2004 e nella procedura per circolazione degli atti del 3 giugno 2004, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente le autorizzazioni a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: dr. M. Suleiman, Servizio cantonale di radio-oncologia a Sion, dr. Daniel de Weck, Registro vallesano dei tumori, «Etude rétrospective d'une série de cas de cancer de l'endomètre diagnostiqués depuis 1989», concernente la domanda del 31 marzo 2004 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolari dell'autorizzazione a.

Al dr. M. Suleiman, medico aggiunto del Servizio cantonale di radiooncologia presso l'Ospedale regionale di Sion-Hérens-Conthey e responsabile del progetto di ricerca, è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP e dell'articolo 2 OATSP, per il rilevamento di dati non anonimizzati. Il dr. M. Suleiman è reso attento del suo obbligo di mantenere il segreto in virtù dell'articolo 321bis CP.

b.

Al dr. Daniel de Weck, medico responsabile del Registro vallesano dei tumori a Sion, è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP e dell'articolo 2 OATSP, per il rilevamento di dati non anonimizzati. Il dr. Daniel de Weck è reso attento del suo obbligo di mantenere il segreto in virtù dell'articolo 321bis CP.

2. Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale dei dati personali a.

La presente autorizzazione libera dal segreto il Registro vallesano dei tumori, il Servizio cantonale di radio-oncologia, la Divisione di patologia dell'Institut central des hôpitaux valaisans (ICHV), i laboratori e i medici curanti nei confronti dei titolari dell'autorizzazione per quanto concerne l'ottenimento di dati medici delle pazienti colpite da cancro al corpo dell'utero diagnosticato dal 1989.

b.

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

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2004-1843

3. Scopo della comunicazione dei dati La comunicazione di dati che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321 CP deve servire unicamente al progetto di ricerca «Etude rétrospective d'une série de cas de cancer de l'endomètre diagnostiqués depuis 1989».

4. Responsabilità della protezione dei dati comunicati Il dr. M. Suleiman è responsabile della protezione dei dati comunicati 5. Oneri a.

I dati cartacei non anonimizzati devono essere conservati sotto chiave.

b.

I dati elettronici devono essere memorizzati su un computer portatile personale e il sistema deve essere protetto da una password.

c.

Solo i responsabili del progetto e il medico responsabile del Registro vallesano dei tumori possono accedere ai dati non anonimizzati.

d.

I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo d'informare per scritto i responsabili del Servizio cantonale di radio-oncologia, della Divisione di patologia dell'ICHV nonché i laboratori e i medici curanti interessati in merito alla portata dell'autorizzazione. Devono essere resi attenti dell'obbligo di osservare scrupolosamente quest'ultima. La comunicazione scritta deve pervenire il più presto possibile al Segretariato della Commissione peritale, a destinazione del Presidente, per approvazione.

e.

I pazienti sono informati in merito a una possibile trasmissione dei loro dati al Registro vallesano dei tumori. L'obbligo d'informare i pazienti deve essere osservato anche nel caso in cui i dati trasmessi non sono custoditi dal Registro vallesano dei tumori ma da medici indipendenti e da laboratori.

6. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica e dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale della protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

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7. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto al dr. Suleiman e al dr. de Weck, nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Gli aventi diritto al ricorso possono, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciati telefonicamente (031 324 94 02), prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

7 settembre 2004

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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