Regolamento del fondo per la formazione professionale «IN» del 2 dicembre 2003 Approvato dal Consiglio federale il 27 ottobre 2004 Entrato in vigore il 1° novembre 2004

1.

Il fondo per la formazione professionale «IN» ha lo scopo di sostenere iniziative di formazione e formazione continua nel settore della decorazione d'interni e della selleria; comprende tutta la Svizzera, ad eccezione di Ginevra.

Esso si estende a tutte le professioni, comprese le professioni a formazione continua, gestite da interieursuisse: decoratore d'interni, sarta per decorazioni d'interni, ideatrice di articoli tessili d'arredamento, arredatore, tappezziere esperto, posatore capo e sellaio.

2.

Vengono finanziati corsi introduttivi, esami di fine tirocinio, corsi di formazione continua ed esami di formazione continua nonché relativi lavori di base. Hanno carattere prioritario le prestazioni per la formazione di base.

L'ammontare dei contributi è definito dal comitato centrale di interieursuisse prima dell'inizio di ogni anno scolastico.

3.

Ogni azienda operante nel ramo dell'arredamento o delle sellerie è tenuta a versare il proprio contributo al fondo per la formazione professionale. I soci versano il contributo insieme alla quota associativa, ai sensi della delibera dell'assemblea dei delegati del 26 giugno 1999.

Contributo aziendale

96 franchi e 0,06% della somma dei salari AVS

Società in nome collettivo

96 franchi contributo aziendale più 45 franchi per ogni socio aggiunto

Per chi non è socio vale la stessa regola. Questi si dovrà legittimare con la decisione AVS relativa all'ammontare della somma dei salari. È determinante la somma dei salari degli impiegati specifici al ramo conformemente all'articolo 1 capoverso 2 del regolamento. Sono considerati specifici al ramo l'impiego concreto o l'occupazione ufficiale. Se un'azienda sostiene di non avere dipendenti specifici al ramo, sarà tenuta a dimostrarlo. In caso di mancata pubblicazione della decisione AVS o di rifiuto di rispondere in merito alla determinazione dell'ammontare del contributo, l'azienda dovrà versare l'importo massimo di 450 franchi.

4.

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Chi già fornisce prestazioni ai sensi dell'articolo 60 paragrafo 6 LFPr, pagherà la differenza tra la prestazione già fornita e l'ammontare riscosso per accrescere il fondo di formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale. La differenza si calcola in base ai contributi proporzionali per la stessa prestazione.

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5.

Per l'incasso del contributo sono determinanti i dati AVS dell'anno precedente.

6.

I proventi derivanti dai contributi al fondo per la formazione professionale non devono superare i costi integrali delle prestazioni conformemente all'articolo 2 del regolamento in una media di sei anni, considerando la costituzione di una riserva adeguata.

7.

Il fondo per la formazione professionale viene gestito da interieursuisse. La revisione viene effettuata dall'organo di revisione ordinario di interieursuisse. L'organo di revisione deve essere conforme ai requisiti previsti dall'articolo 727a CO.

L'UFFT riceverà, entro due mesi dalla conclusione, copia del bilancio e del rapporto di revisione, in cui verranno definiti in particolare gli esborsi e gli aiuti in riferimento al catalogo delle prestazioni.

8.

L'esercizio contabile corrisponde all'anno solare.

Approvato dal comitato centrale il 2 dicembre 2003.

Roland Bräker

Peter Platzer

Presidente centrale

Segretario centrale

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