Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Servizi postali per tutti» del 19 marzo 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 31 della Costituzione federale2; esaminata l'iniziativa popolare «Servizi postali per tutti», depositata il 26 aprile 20023; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 20034, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 26 aprile 2002 «Servizi postali per tutti» è dichiarata valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 92 cpv. 3 e 4 La Confederazione garantisce un servizio postale universale conforme ai bisogni e alle aspettative della popolazione e dell'economia. Quest'obiettivo presuppone una rete di uffici postali che copra tutto il territorio. La Confederazione provvede affinché i Comuni partecipino alle decisioni relative alla rete di uffici postali.

3

I costi del servizio postale universale non coperti dal ricavato dei servizi riservati né dalle tasse di concessione sono assunti dalla Confederazione.

4

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 19 marzo 2004

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2004

Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz

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RU 2003 1949 RS 101 FF 2002 3813 FF 2003 2845

2002-1814

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Iniziativa popolare «Servizi postali per tutti». DF

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