Termine di referendum: 8 luglio 2004
Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) (Considerazione della progressione a freddo nella riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie) Modifica del 19 marzo 2004 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 20041, decreta: I La legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta č modificata come segue: Art. 205b
Compensazione degli effetti della progressione a freddo in relazione alle modifiche del 20 giugno 20033 e del 19 dicembre 20034
1 Il
Consiglio federale adegua al rincaro le deduzioni in franchi e le tariffe in applicazione dell'articolo 215 capoverso 2.
2 Le
deduzioni di cui agli articoli 212 capoverso 1 lettera c e 213 capoverso 1 lettere a ed e sono adeguate al rincaro intervenuto dal 31 dicembre 2004. Per l'adeguamento della deduzione per figli e della deduzione per sostentamento č considerato il rincaro intervenuto dal 31 dicembre 1995; la base di calcolo č data dagli importi di queste deduzioni per la tassazione annuale postnumerando conformemente alla legge vigente per gli anni civili in questione. L'adeguamento delle tariffe di cui all'articolo 214 e della deduzione di cui all'articolo 213 capoverso 1 lettera d considera il rincaro intervenuto dal 31 dicembre 1995. Gli importi sono arrotondati ai 100 franchi superiori o inferiori.
3 Gli
importi in franchi delle deduzioni ammesse nell'imposizione della proprietā abitativa secondo gli articoli 32 capoverso 3 e 33 capoverso 1bis non vengono adeguati.
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FF 2004 1099 RS 642.11 FF 2003 3896 FF 2003 7141
2004-0540
1191
Imposta federale diretta. LF
II 1
La presente legge sottostā a referendum facoltativo.
Essa entra in vigore il giorno successivo alla scadenza inutilizzata del termine di referendum, sempre che la legge federale del 20 giugno 20035 che modifica atti legislativi nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell'imposizione della proprietā abitativa e delle tasse di bollo sia accettata nella votazione popolare del 16 maggio 2004. Qualora sia domandato il referendum, l'entrata in vigore č determinata dal Consiglio federale.
2
Consiglio nazionale, 19 marzo 2004
Consiglio degli Stati, 19 marzo 2004
Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker
Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz
Data di pubblicazione: 30 marzo 20046 Termine di referendum: 8 luglio 2004
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FF 2003 3896 FF 2004 1191
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