Traduzione1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria per lo sfruttamento della forza idrica dell'Inn e dei suoi affluenti nella regione di confine Conclusa il 29 ottobre 2003 Approvata dall'Assemblea federale il ...

Gli strumenti di ratifica sono stati scambiati il ...

Entrata in vigore il ...

La Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria, qui di seguito gli «Stati contraenti», considerando che lo sfruttamento delle forze idriche dell'Inn e dei suoi affluenti nella zona di frontiera per la produzione di energia elettrica è di interesse comune, notando che tale sfruttamento deve avvenire di comune accordo e dovrebbe pure consentire un miglioramento ­ auspicabile dal profilo ecologico ­ del deflusso dell'acqua dell'Inn, tenendo presente che ogni Stato contraente ha diritto a una parte delle forze idriche proporzionalmente ai salti e ai deflussi che gli spettano nelle sezioni dei corsi d'acqua sfruttati e che lo sfruttamento di questi ultimi in impianti differenti deve essere oggetto di decisioni prese di comune accordo che tengano conto sia degli interessi degli Stati contraenti sia delle divergenze fra le loro legislazioni, animati dal desiderio di concedere di comune accordo i diritti d'acqua necessari per lo sfruttamento delle forze idriche e le ulteriori autorizzazioni ufficiali, nonché di stabilire le quote della forza idrica cui ogni Stato contraente ha diritto nei differenti impianti, hanno convenuto quanto segue:

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Dal testo originale tedesco (AS ...).

2004-0517

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Sfruttamento della forza idrica dell'Inn e dei suoi affluenti nella regione di confine.

Convenzione con l'Austria

A) Definizioni Art. 1 Ai sensi della presente Convenzione sono: acque di confine:

le acque dell'Inn, dello Schalkl, dello Zander e del Malfrag che scorrono nella zona di frontiera tra i due Stati;

impianti:

le costruzioni necessarie alla sistemazione e allo sfruttamento della forza idrica con tutte le installazioni ausiliarie;

diritto d'acqua:

il diritto di sfruttare la forza idrica e le ulteriori autorizzazioni derivanti dal diritto d'acqua;

titolare:

il titolare del diritto d'acqua.

B) Oggetto Art. 2 Oggetto della presente Convenzione è lo sfruttamento della forza idrica delle acque di confine, nonché delle acque dello Stiller e del Sampoir nella misura in cui lo sfruttamento della forza idrica delle acque di confine ne è considerevolmente influenzato.

C) Costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti Art. 3 1. La forza idrica della sezione di confine dell'Inn e della sezione dell'Inn fino a Prutz, che si trova completamente nel territorio della Repubblica d'Austria, è sfruttata nella centrale di Ried/Prutz, con bacino di compensazione, sbarramento e turbina di dotazione a Ovella. Lo sfruttamento della forza idrica dello Stiller avviene in una centrale da realizzare a Ovella.

2. La forza idrica della sezione di confine dello Schalk e della restante sezione di questo torrente in territorio austriaco fino allo sbocco nell'Inn, nonché, eventualmente, la forza idrica del Sampoir sono sfruttate in una centrale nei pressi dello sbocco dello Schalk con bacino di accumulazione e sbarramento a Spissermühle.

3. Lo sfruttamento della forza idrica delle sezioni di confine dello Zander e del Malfrag è oggetto di progetti non ancora presentati alle autorità competenti degli Stati contraenti. La presente Convenzione si applica per analogia.

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Art. 4 Il titolare costruisce in particolare: a)

un bacino di accumulazione nella sezione di confine dell'Inn nei pressi di Ovella. Il livello di massimo invaso è previsto a 1'029,5 m s.A., il livello minimo a 1'025,5 m s.A. e l'afflusso nelle gallerie d'adduzione fino a 95 m3/s ;

b)

un bacino di accumulazione nella sezione di confine dello Schalkl rispettivamente a valle dello sbocco dello Zander. L'acqua sfruttata è portata nell'Inn. Il livello di massimo invaso è previsto a 1'506 m s.A., il livello minimo a 1'485 m s.A. e l'afflusso nelle gallerie d'adduzione fino a 6 m3/s .

Art. 5 Nell'ambito della concessione del diritto d'acqua, oltre agli interessi dello sfruttamento della forza idrica e dell'approvvigionamento energetico, gli Stati contraenti tengono conto anche degli altri interessi pubblici, in particolare dell'impatto sull'ambiente, della protezione dalle piene, della protezione delle acque, dell'approvvigionamento idrico, della pesca, della conservazione delle foreste, della protezione della natura e del paesaggio. In particolare impongono al titolare deflussi residui minimi adeguati all'afflusso a valle delle captazioni, rispettivamente degli sbarramenti .

Art. 6 1. I progetti e i piani degli impianti sono sottoposti alle autorità competenti degli Stati contraenti, con tutti i documenti necessari.

2. Nella misura in cui sono salvaguardati tutti gli altri interessi pubblici menzionati all'articolo 5, gli Stati contraenti provvedono affinché siano concessi tutti i diritti d'acqua necessari alla costruzione e all'esercizio degli impianti e tutte le altre autorizzazioni di diritto pubblico necessarie.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti eseguono autonomamente, ma di comune accordo, le procedure in materia di diritti d'acqua secondo i progetti e i piani.

4. La costruzione degli impianti può cominciare solo dopo l'approvazione dei progetti da parte delle autorità competenti degli Stati contraenti.

5. Le disposizioni dei capoversi 1 a 4 si applicano anche alle modifiche dei diritti d'acqua e di tutte le altre autorizzazioni di diritto pubblico.

6. Gli Stati contraenti concedono solo di comune accordo ulteriori diritti d'acqua sulle acque di confine ai sensi dell'articolo 1.

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Art. 7 1. Gli impianti sono sottoposti alle prescrizioni di sicurezza dello Stato contraente sul territorio del quale sono stati costruiti.

2. Alle costruzioni comuni nella zona di confine si applicano le prescrizioni di sicurezza austriache.

3. In caso di danni causati dalla costruzione, dall'esistenza o dall'esercizio degli impianti, si applica il diritto dello Stato contraente nel quale sono intervenuti i danni.

Questo diritto determina anche il foro.

Art. 8 1. La sorveglianza della costruzione, dell'esercizio e della manutenzione degli impianti è assicurata di comune accordo dalle autorità competenti degli Stati contraenti. Secondo le disposizioni della presente Convenzione e il loro diritto interno, tali autorità possono autorizzare di comune accordo modifiche di progetti e piani già approvati oppure ordinarle nell'interesse pubblico (art. 5).

2. Per garantire la necessaria coordinazione, gli Stati contraenti costituiscono una commissione di sorveglianza comune in cui ciascuno Stato è rappresentato da tre membri al massimo; la commissione può fare appello a periti. La commissione organizza liberamente il suo lavoro.

3. La commissione esamina l'insieme delle questioni d'interesse per l'esecuzione della presente Convenzione. Il risultato dei suoi lavori è consegnato in verbali che hanno valore di raccomandazione.

4. Le persone incaricate della sorveglianza e la commissione hanno libero accesso agli impianti. Ogni Stato contraente accorda loro tutte le facilitazioni necessarie all'adempimento dei loro compiti.

D) Ripartizione dell'energia fra gli Stati contraenti Art. 9 1. L'energia elettrica utilizzabile secondo i diritti d'acqua, dopo deduzione del fabbisogno per l'esercizio degli impianti, è ripartita tra gli Stati contraenti nel seguente modo: a)

a parti uguali per le acque di confine traversate dalla frontiera;

b)

secondo la loro quota di deflussi e salti utili (altezza dei salti) per le altre sezioni di corsi d'acqua.

2. Ciascuno Stato contraente si astiene dall'esercitare qualsivoglia influenza sull'utilizzazione dell'energia elettrica spettante all'altro Stato in virtù del paragrafo 1.

3. L'energia elettrica spettante a uno Stato contraente e prodotta sul territorio dell'altro Stato, è esentata da qualsivoglia emolumento, tassa e restrizione di diritto pubblico. È messa di norma a disposizione dello Stato contraente avente diritto sulla 4032

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frontiera comune. Sono impregiudicate l'imposizione conformemente all'articolo 18 e la riscossione di tasse per lo sfruttamento dell'acqua.

Art. 10 Nella misura in cui l'esportazione dell'energia elettrica prodotta in uno degli Stati contraenti nell'ambito della presente Convenzione richiede un'autorizzazione, tale Stato consente all'esportazione nell'altro Stato contraente.

E) Disposizioni relative al titolare Art. 11 1. Le autorità degli Stati contraenti designano il titolare di comune accordo.

2. Il titolare designa un domiciliatario in ogni Stato contraente.

Art. 12 L'acquisizione e il trasferimento dei diritti d'acqua sono possibili previo comune accordo delle autorità competenti degli Stati contraenti.

F) Disposizioni relative ai diritti d'acqua Art. 13 I diritti per lo sfruttamento delle forze idriche sono concessi sul territorio di ogni Stato contraente dalle rispettive autorità competenti.

Art. 14 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti coordinano la procedura in materia di diritti d'acqua e armonizzano le condizioni per la concessione dei diritti d'acqua per l'insieme dei punti che toccano i loro interessi dai profili materiale e temporale.

2. Le autorità competenti degli Stati contraenti riservano l'esercizio di comune accordo del diritto di riversione, rispettivamente della cessione gratuita di parte degli impianti all'estinzione dei diritti di sfruttamento delle acque.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano vicendevolmente le loro decisioni riguardo ai diritti d'acqua e danno loro effetto solo contemporaneamente.

4. Le disposizioni dei capoversi 1 a 3 si applicano anche a qualsivoglia modifica dei diritti d'acqua.

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5. Gli ulteriori provvedimenti amministrativi necessari per la costruzione, il mantenimento, l'esercizio, la manutenzione e la sorveglianza degli impianti sono presi di comune accordo. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano per analogia.

Art. 15 1. I diritti d'acqua si estinguono, se a)

il titolare vi rinuncia,

b)

la loro durata giunge a scadenza,

c)

il titolare perde la personalità giuridica,

d)

il titolare cessa il regolare esercizio completamente o in parte per tre anni consecutivi, senza che questo sia dovuto alle condizioni di esercizio o a circostanze eccezionali, indipendenti dalla volontà del titolare e se non riprende l'esercizio entro un termine stabilito dalle autorità competenti,

e)

le condizioni stabilite per i diritti d'acqua non sono rispettate nonostante ripetute diffide,

f)

se l'avvio dei lavori di costruzione o il completamento degli impianti autorizzati non avviene entro il termine stabilito nei diritti d'acqua o entro un termine successivamente prorogato.

2. Nei diritti d'acqua tali motivi d'estinzione devono essere menzionati.

3. Nei casi d'estinzione di cui al paragrafo 1, gli Stati contraenti adottano di comune accordo i provvedimenti che reputano adeguati e, se del caso, concedono nuovi diritti d'acqua. Possono in particolare impartire al titolare un termine adeguato per rimuovere gli impianti, ripristinare il precedente corso dell'acqua o adottare ogni altra misura resa necessaria dall'abbandono.

Art. 16 1. Almeno 15 anni prima della scadenza dei diritti d'acqua, gli Stati contraenti avviano trattative sulle condizioni di un'eventuale continuazione o fine dell'esercizio degli impianti.

2. Almeno 10 anni prima della scadenza dei diritti d'acqua, gli Stati contraenti decidono se sono di massima disposti a concederne il rinnovo. Se questo termine non è rispettato, la durata dei diritti d'acqua è prorogata nella stessa misura del sorpasso del termine, ma al massimo per dieci anni.

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G) Disposizioni di natura economica, fiscale e assicurativa Art. 17 1. Ogni Stato contraente consente ai lavoratori abilitati a esercitare un'attività professionale nell'altro Stato contraente, conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro, degli stranieri e delle assicurazioni sociali, a svolgere sul suo territorio attività professionali che rientrano nell'ambito della presente Convenzione. Sono fatti salvi gli impedimenti personali all'entrata, nonché gli articoli 30­34 della presente Convenzione.

2. La presente normativa si applica per analogia agli stranieri indipendenti.

3. I datori di lavoro comunicano al competente Ufficio del lavoro dell'altro Stato contraente i nomi dei lavoratori stranieri occupati nell'ambito della presente Convenzione.

Art. 18 Conformemente alle disposizioni della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposta sul reddito e sulla sostanza, il titolare è imponibile in entrambe gli Stati contraenti secondo le rispettive legislazioni relative all'assoggettamento fiscale.

H) Disposizioni relative a dogane e passaporti Art. 19 Nell'ambito della presente Convenzione valgono le seguenti definizioni: zona di costruzione: il terreno sui due lati della frontiera fra gli Stati necessario per la costruzione di un impianto; il terreno per installazioni ausiliarie solamente nella misura in cui lo esigano questioni tecniche relative alle dogane e ai passaporti; zona di lavori:

il terreno sui due lati della frontiera fra gli Stati necessario per l'esercizio, la manutenzione o il rinnovo di un impianto; il terreno per installazioni ausiliarie solamente nella misura in cui lo esigano questioni tecniche relative alle dogane e ai passaporti;

diritti di entrata e di i dazi di importazione e di esportazione, nonché tutti gli altri uscita: diritti e tasse da riscuotere in occasione dell'importazione o dell'esportazione di merci, ad eccezione degli emolumenti percepiti per particolari prestazioni dell'amministrazione doganale; libera circolazione:

lo statuto secondo il diritto doganale e fiscale di una merce per la quale sono stati riscossi ­ in caso d'importazione ­ tutti i diritti d'entrata, in caso di fabbricazione o di acquisizione in 4035

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uno degli Stati contraenti, tutti i diritti relativi alle disposizioni generali del mercato interno (tasse interne) e per la quale, se esportata, non è stata presa alcuna misura di esenzione dalle succitate tasse.

Art. 20 1. Le merci utilizzate per la costruzione, la manutenzione, il rinnovo o l'esercizio degli impianti sono esentate dai diritti di entrata e di uscita. Rientrano in particolare in tale ambito: a)

i materiali da costruzione,

b)

i materiali necessari per le piantagioni e l'inerbimento,

c)

le macchine e altri accessori d'equipaggiamento,

d)

veicoli terrestri e acquatici,

e)

carburanti per le merci citate alle lettere c e d.

2. Sono inoltre esentate da diritti di entrata e di uscita le merci utilizzate per la costruzione degli edifici aziendali e amministrativi che servono agli impianti e degli edifici di abitazione per gli impiegati dell'azienda, nella misura in cui queste costruzioni si trovino nelle vicinanze di detti impianti.

3. Per l'esenzione di cui ai capoversi 1 e 2 occorre che le merci in questione siano in libera circolazione doganale in uno degli Stati contraenti.

4. Non sono richieste garanzie. L'esenzione dai diritti può essere richiesta solo dal titolare conformemente all'articolo 25.

Art. 21 1. Sono esenti da diritti di entrata e di uscita i generi alimentari, la birra e le bevande analcoliche che le persone impiegate nell'esercizio degli impianti o nelle zone di costruzione e di lavori portano con sé per il loro vitto personale o che sono fornite a tal fine da terzi, nella misura in cui non eccedono il fabbisogno quotidiano.

2. All'importazione e all'esportazione di tabacchi da parte delle medesime persone si applicano le disposizioni degli Stati contraenti concernenti il piccolo traffico di confine.

3. Sono esentati da diritti di entrata e di uscita, i generi alimentari e le bevande importati per le mense dei cantieri nelle zone di costruzione, venduti sotto controllo doganale alle persone che vi lavorano e destinati a essere consumati sul posto.

4. Per l'esenzione di cui ai capoversi 1 o 3 occorre che le merci in questione siano in libera circolazione doganale in uno degli Stati contraenti.

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Art. 22 Le merci esentate da diritti di entrata e di uscita secondo la presente Convenzione non sono sottoposte a divieti e restrizioni economici di importazione e di esportazione.

Art. 23 Gli autoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno degli Stati contraenti e impiegati nella costruzione, nella manutenzione, nel rinnovo o nell'esercizio degli impianti sono esentati dall'imposta sugli autoveicoli dell'altro Stato per il loro impiego in tale ambito. Il trasporto di persone, bagagli e merci con questi autoveicoli e rimorchi nelle vicinanze degli impianti nonché nelle zone di costruzione e di lavori e all'interno di questi luoghi soggiace solo alle imposte e alle tasse dello Stato in cui sono immatricolati gli autoveicoli.

Art. 24 Se necessario, gli Stati contraenti concedono le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di impianti di telecomunicazione transfrontalieri, impiegati nella costruzione, nella manutenzione, nel rinnovo o nell'esercizio degli impianti e utilizzati per la comunicazione di informazioni all'interno degli impianti, nonché nelle zone di costruzione e di lavori.

Art. 25 1. Ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione negli impianti e nelle zone di costruzione e di lavori, il titolare ­ incaricato della costruzione, della manutenzione, del rinnovo o dell'esercizio degli impianti ­ è sottoposto alla sorveglianza tributaria di ciascuno degli Stati contraenti secondo le disposizioni vigenti. A tal fine il titolare presenta i documenti necessari.

2. Le autorità competenti degli Stati contraenti adottano di comune accordo le misure necessarie alla sorveglianza a)

della circolazione di persone e merci nelle e dalle zone di costruzione e di lavori;

b)

del consumo e dell'utilizzazione delle merci, per le quali gli articoli 20 e 21 della presente Convenzione dispongono l'esenzione dai diritti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si prestano vicendevolmente assistenza nell'esecuzione dei compiti della sorveglianza tributaria.

Art. 26 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono di comune accordo e dopo aver sentito il titolare i limiti spaziali degli impianti e delle zone di costruzione e di lavori.

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2. Il titolare recinta le zone di costruzione e di lavori ai fini della sicurezza doganale, nella misura in cui le autorità competenti degli Stati contraenti non consentono eccezioni.

Art. 27 1. I servizi degli Stati contraenti preposti ai controlli doganali, alla sorveglianza della frontiera e alla percezione dei tributi possono, nell'esercizio delle loro funzioni, accedere alla parte di una zona di costruzione o di lavori situata nel territorio dell'altro Stato contraente. Inoltre, se necessario per l'esercizio delle loro funzioni, tali servizi possono spostarsi all'interno della parte degli impianti situata nel territorio dell'altro Stato contraente.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, i succitati servizi sono autorizzati a indossare la loro uniforme e a recare il loro equipaggiamento di servizio (comprese le armi d'ordinanza, la munizione, i veicoli di servizio, gli apparecchi di trasmissione e i cani) e devono essere provvisti di una tessera di servizio munita di fotografia. Nella misura in cui non sia altrimenti convenuto, non possono eseguire atti amministrativi sul territorio dell'altro Stato contraente. L'uso delle armi nel territorio dell'altro Stato contraente è ammesso solo nei casi di legittima difesa secondo il diritto di tale Stato.

Art. 28 1. I servizi degli Stati contraenti si assistono nella misura del possibile nell'ambito della prevenzione e dell'accertamento delle infrazioni contro le disposizioni vigenti concernenti il transito di confine delle persone o l'importazione, l'esportazione e il transito di merci. Vicendevolmente, si trasmettono le informazioni necessarie e si forniscono protezione.

2. Se uno dei servizi di uno Stato contraente menzionati all'articolo 27 commette un reato sul territorio dell'altro Stato, l'autorità superiore del servizio deve essere informata dall'autorità omologa dell'altro Stato.

Art. 29 Se, nell'esercizio delle sue funzioni o in relazione con esse, uno dei servizi di uno Stato contraente menzionati all'articolo 27 è vittima di un reato nel territorio dell'altro Stato contraente, il perseguimento e la repressione sono retti dalle disposizioni penali di quest'ultimo Stato riguardo alla protezione dei pubblici impiegati.

Art. 30 1. A prescindere dai servizi menzionati agli articoli 8 e 27, possono accedere alle zone di costruzioni e di lavori
situate nel territorio dell'altro Stato contraente solamente le persone munite di un lasciapassare di frontiera in corso di validità. I lasciapassare di frontiera emessi da uno Stato contraente autorizzano i loro titolari a uscire dalle zone di costruzione e di lavori situate nel territorio dell'altro Stato contraente,

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se restano nelle vicinanze degli impianti e sulle vie di comunicazione che ne collegano le singole parti.

2. Il lasciapassare di frontiera va mostrato su richiesta ai servizi competenti degli Stati contraenti.

Art. 31 1. Il lasciapassare di frontiera è rilasciato dalle autorità competenti degli Stati contraenti alle persone impiegate nella costruzione, manutenzione, rinnovo o esercizio degli impianti che ne fanno domanda per una durata di cinque anni al massimo. La durata di validità può essere prorogata per cinque anni al massimo. Il lasciapassare di frontiera perde la sua validità se l'occupazione del titolare cessa prima della scadenza.

2. Alle persone che non sono cittadini degli Stati contraenti possono essere rilasciati lasciapassare di frontiera solamente se sono munite di un passaporto in corso di validità o di un documento sostitutivo del passaporto e se adempiono alle condizioni di soggiorno nello Stato della loro residenza abituale. Per tali lasciapassare di frontiera e la proroga della loro validità occorre il contrassegno delle autorità competenti dell'altro Stato contraente. Per i lasciapassare di frontiera dei cittadini degli Stati contraenti non occorre contrassegno.

3. Se il contrassegno è necessario, l'autorità competente per il rilascio del lasciapassare di frontiera trasmette tale lasciapassare all'autorità competente dell'altro Stato contraente. Il contrassegno è gratuito.

Art. 32 1. Il rilascio di un lasciapassare di frontiera è rifiutato se: a)

il richiedente non può provare d'essere impiegato nell'ambito degli impianti;

b)

il richiedente non può fornire le informazioni necessarie quanto alla sua persona;

c)

sussistono indizi circa l'intenzione del richiedente di fare un uso abusivo del lasciapassare di frontiera, oppure

d)

lo esige la pubblica sicurezza.

2. L'autorità competente ritira il lasciapassare di frontiera se viene a conoscenza di fatti o circostanze che avrebbero giustificato il suo rifiuto.

Art. 33 In caso d'abuso, i servizi di sorveglianza della frontiera possono confiscare provvisoriamente un lasciapassare di frontiera; esso va trasmesso senza indugio all'autorità che lo ha rilasciato con l'indicazione dei motivi della confisca. Tale autorità deve esaminare se sussistono le condizioni per il ritiro del lasciapassare di frontiera.

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Art. 34 1. Per l'esecuzione di lavori improcrastinabili o urgenti, i servizi di vigilanza di frontiera possono autorizzare provvisoriamente in singoli casi l'accesso alle zone di costruzione e di lavori anche senza lasciapassare di frontiera; questo fatto deve tuttavia essere comunicato senza indugio ai servizi di vigilanza della frontiera dell'altro Stato contraente.

2. Nei casi di sinistri o emergenze, ad esempio incendio o catastrofi naturali, il personale sanitario, i vigili del fuoco e le squadre di salvataggio possono accedere per la durata dell'emergenza alle zone di costruzione e di lavori e agli impianti nel territorio dell'altro Stato contraente senza lasciapassare di frontiera.

I) Composizione delle controversie Art. 35 Se nell'applicazione della Convenzione insorgono notevoli difficoltà, oppure se le circostanze prevalenti alla sua conclusione si sono sostanzialmente modificate, gli Stati contraenti avviano negoziati su richiesta di uno di loro.

Art. 36 1. Se non composta in altro modo, ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione è soggetta ad arbitrato su richiesta di una Parte contraente.

2. Il tribunale arbitrale è composto di tre arbitri. Ogni Stato contraente nomina un arbitro e i due arbitri nominati designano di comune accordo, quale terzo arbitro presidente, il cittadino di un altro Stato. Gli arbitri sono nominati nel termine di due mesi e il presidente nel termine di tre mesi, dopo che una Parte contraente abbia comunicato all'altra la propria intenzione di sottoporre la controversia ad un tribunale arbitrale.

3. Qualora i termini indicati al paragrafo 2 non siano rispettati e in difetto di altra intesa, ciascuno degli Stati contraenti ha la facoltà di invitare il presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo a procedere alle designazioni richieste. Se il Presidente è di nazionalità svizzera o austriaca o è impedito, alla designazione procede il vicepresidente. Se anche il vicepresidente è di nazionalità svizzera o austriaca o impedito, alla designazione procede il membro successivo nella gerarchia della Corte, che non sia né di nazionalità svizzera né di nazionalità austriaca.

4. Il tribunale arbitrale decide secondo le regole del diritto internazionale, in particolare della presente Convenzione. Esso stesso regola la procedura.

5. Le decisioni del tribunale arbitrale, tanto sulla procedura che sul merito, sono prese a maggioranza dei voti dei suoi componenti. L'assenza o l'astensione di uno dei membri del tribunale designato dagli Stati contraenti non impedisce al tribunale di decidere.

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6. Le decisioni del tribunale arbitrale sono vincolanti. Ogni Stato contraente assume le spese dell'arbitro che ha designato e le spese cagionate dalla sua rappresentanza nella procedura dinanzi al tribunale arbitrale. Le spese per l'arbitro presidente e le altre spese sono assunte in ugual misura dagli Stati contraenti.

7. Qualora il tribunale arbitrale lo richieda, i tribunali delle Parti contraenti gli accordano l'assistenza giudiziaria necessaria per procedere alla citazione e all'audizione dei testi e dei periti, conformemente agli accordi in vigore fra gli Stati contraenti in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale.

J) Disposizioni finali Art. 37 La presente Convenzione non pregiudica gli obblighi della Repubblica d'Austria che risultano dalla sua appartenenza all'Unione europea. La Repubblica d'Austria informa la Confederazione svizzera degli obblighi che risultano dal campo di applicazione della presente Convenzione, nonché degli sviluppi che potrebbero condurre all'incompatibilità delle disposizioni della presente Convenzione con tali obblighi.

In tal caso, gli Stati contraenti avviano negoziati conformemente all'articolo 35 per convenire misure adeguate per l'applicazione o il tenore delle disposizioni della presente Convenzione, tenuto conto di tali sviluppi.

Art. 38 1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono scambiati a Vienna.

2. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla fine del mese durante il quale sono scambiati gli strumenti di ratifica.

Fatto a Berna, il 29 ottobre 2003, in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per la Confederazione svizzera:

Per la Repubblica d'Austria:

Christian Furrer

Karl Vetter von der Lilie

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