Decreto federale concernente la concessione di un aiuto finanziario a Svizzera Turismo per il periodo 20052009
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 6 della legge federale del 21 dicembre 19552 concernente l'Ufficio nazionale svizzero del turismo; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 marzo 20043, ordina: Art. 1 Nell'ambito degli aiuti finanziari a «Svizzera Turismo», è autorizzato un limite di spesa di 200 milioni di franchi al massimo per il periodo 20052009.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.
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RS 101 RS 935.21 FF 2004 1367
2004-0135
1391
Aiuto finanziario a Svizzera Turismo per il periodo 20052009. DF
1392