Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Approvazione di tariffe d'istituti d'assicurazione privati (art. 46 cpv. 3 della legge del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01) L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato le tariffe seguenti relative a contratti d'assicurazione in corso: Decisione del 26 ottobre 2004

23 novembre 2004

23 novembre 2004

23 novembre 2004

23 novembre 2004

2 dicembre 2004

Tariffa sottoposta da/concernente Philos Caisse maladie-accident, Tolochenaz Adattamento dei premi per i prodotti Assicurazione ospedaliera complementare privata o semiprivata (moduli C, D, E, F, G e H) Futura Caisse-maladie et accident, Martigny Adattamento dei premi per i prodotti Assicurazione ospedaliera comune (BH), Assicurazione ospedaliera complementare privata (HC D3) o semiprivata (HC D2), quest'ultima nella versione emendata del 30 agosto 2004, e Assicurazione per le cure dentarie (DP N2) Mutualité Assurances, Martigny Adattamento dei premi per i prodotti Assicurazione combinata ospedaliera comune (HC D1), Assicurazione cure complementari (SC, N1, N2, N3 e N4), Assicurazione cure speciali (SP), Assicurazione ospedaliera privata (HC D3) e semiprivata (HC D2), quest'ultima nella versione emendata del 30 agosto 2004, Assicurazione cure complementari (EL N2 e N3) e Assicurazione per le cure dentarie (DP N2) Caisse maladie d'Isérables, Martigny Adattamento dei premi per i prodotti Assicurazione combinata ospedaliera comune (HC D1) e Assicurazione cure complementari (SC N1, N2, N3 e N4) Easy Sana assurance santé, Martigny Adattamento dei premi per i prodotti Assicurazione combinata ospedaliera comune (HC D1) e Assicurazione cure complementari (SC N1, N2, N3 e N4) Uniqa Assurances S.A., Ginevra Adattamento dei premi per i prodotti Assicurazione complementare Performa, CAO e Hospitalia

per l'assicurazione malattia.

2004-2767

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Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce per gli assicurati la notifica della decisione.

Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe presso la Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, Rämistrasse 74, 8001 Zurigo. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.

28 dicembre 2004

6526

Ufficio federale delle assicurazioni private