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Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 30 gennaio 2004 e nella procedura per circolazione degli atti del 30 marzo 2004, visto l'articolo 321bis del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0); visti gli articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente le autorizzazioni a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: Prof. Konrad Michel, dott. Th. Reisch, Services Psychiatriques Universitaires de Berne (UPD) «Monitoring von Suizidversuchen in der Agglomeration Bern, eine Multizenterstudie», concernente la domanda del 29 dicembre 2003 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolari dell'autorizzazione a.

Al prof. Konrad Michel, capo medico presso i Services Psychiatriques Universitaires di Berna (UPD), corresponsabile del progetto di ricerca, è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP e dell'articolo 2 OATSP, per il rilevamento di dati non anonimizzati. Il prof. Michel è reso attento del suo obbligo di mantenere il segreto in virtù dell'articolo 321bis CP.

b.

Al dott. Th. Reisch, capo medico ai Services Psychiatriques Universitaires di Berna (UPD), corresponsabile del progetto di ricerca, è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP e dell'articolo 2 OATSP, per il rilevamento di dati non anonimizzati. Il dott. Reisch è reso attento del suo obbligo di mantenere il segreto in virtù dell'articolo 321bis CP.

c.

A un assistente designato dai Services Psychiatriques Universitaires di Berna (UPD) è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, per il rilevamento di dati non anonimizzati. Egli è reso attento del suo obbligo di mantenere il segreto in virtù dell'articolo 321bis CP.

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2. Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per dati personali a.

La presente autorizzazione libera dal segreto professionale i medici dell'Inselspital di Berna nei confronti dei titolari dell'autorizzazione per quanto concerne l'ottenimento di dati relativi ai pazienti che hanno tentato il suicidio.

b.

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

3. Scopo della comunicazione dei dati La comunicazione di dati che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321 CP deve servire unicamente al progetto di ricerca «Monitoring von Suizidversuchen in der Agglomeration Bern, eine Multizenterstudie».

4. Responsabilità per la protezione dei dati comunicati Il prof. Michel e il dott. Reisch sono responsabili della protezione dei dati comunicati.

5. Oneri a.

I dati cartacei non anonimizzati devono essere conservati sotto chiave. I dati non anonimizzati conservati su supporto elettronico sono protetti mediante una password.

b.

Solo i titolari dell'autorizzazione possono avere accesso ai dati non anonimizzati.

c.

I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo d'informare i medici dell'Inselspital di Berna in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata.

La comunicazione scritta deve pervenire il più presto possibile al Segretariato della Commissione peritale, a destinazione del presidente, per approvazione.

d.

Nella seconda parte dello studio i ricercatori intendono testare per telefono la rappresentatività dei casi, presso gli ospedali, i medici generici e gli psichiatri bernesi. Tali indagini telefoniche devono rimanere anonime. Le iniziali del paziente, il numero postale d'avviamento del suo luogo di domicilio e la sua data di nascita non sono dati anonimi. Non sono obbligatoriamente necessari al controllo. La data del tentativo di suicidio, l'anno di nascita e il sesso del paziente sono di fatto dati anonimi. Questi dati sono sufficienti per lo svolgimento del test. Il rilevamento di dati deve essere proporzionato.

6. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale della protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il

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ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

7. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto al prof. Konrad Michel, al dott. Th.

Reich e all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Gli aventi diritto al ricorso possono, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciati telefonicamente (tel. 031 324 94 02), prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna.

17 agosto 2004

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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