Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l'accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati
La Confederazione Svizzera, in seguito denominata la «Svizzera», da un lato e la Comunità europea, in seguito denominata «Comunità», dall'altro, in prosieguo denominate «parti contraenti», visto l'accordo stipulato tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea in data 22 luglio 1972 e la dichiarazione congiunta su ulteriori negoziazioni allegata agli atti finali dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità e i suoi Stati membri, firmata a Lussemburgo il 21 giugno 1999, considerando che il protocollo n. 2 dell'accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, in seguito denominato «l'accordo», deve essere aggiornato per uniformarsi ai risultati dell'Uruguay Round e migliorare la copertura dei prodotti, considerando che gli scambi commerciali tra la Svizzera e i nuovi Stati membri devono essere mantenuti dopo l'allargamento dell'Unione europea, al fine di migliorare il reciproco accesso al mercato per i prodotti agricoli trasformati, visto l'accordo sotto forma di scambio di lettere del 17 marzo 2000 tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione Svizzera, dall'altro, sul protocollo n. 2 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 L'accordo è modificato come segue: 1.
L'allegato I dell'accordo è sostituito dal nuovo allegato I accluso al presente accordo come allegato 1.
2.
Il protocollo n. 2 dell'accordo è sostituito dal nuovo protocollo n. 2 accluso al presente accordo come allegato 2.
2004-2071
5601
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.
Accordo con la CE
Art. 2 Con l'entrata in vigore del presente accordo sono abrogati gli accordi seguenti:
accordo sotto forma di scambio di lettere del 17 marzo 2000 tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione Svizzera, dall'altro, sul protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera,
scambio di lettere tra la Commissione europea ed il Governo federale svizzero del 29 novembre 1988 sugli accordi volti a migliorare la trasparenza delle varie misure di compensazione dei prezzi applicate dalla Comunità europea e dalla Svizzera aventi effetti sugli scambi di prodotti agricoli trasformati oggetto del protocollo n. 2.
Art. 3 Gli allegati al presente accordo, incluse le tabelle e le appendici alle tabelle, nonché l'appendice al protocollo n. 2, ne costituiscono parte integrante.
Art. 4 1. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altro, al territorio della Svizzera.
2. Il presente accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein, fintantoché è mantenuta l'unione doganale con la Svizzera.
Art. 5 1. Il presente accordo è ratificato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello in cui la parti contraenti notificano di aver ultimato le necessarie procedure interne.
2. Fino al completamento delle procedure di ratifica di cui al paragrafo 1, le parti contraenti applicano il presente accordo a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla data della firma, a patto che le misure di attuazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del protocollo n. 2 siano adottate alla stessa data.
Art. 6 1. Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola e svedese, ognuna delle quali fa ugualmente fede.
5602
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.
Accordo con la CE
2. La versione in lingua maltese sarà autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa farà ugualmente fede alle stesse condizioni delle lingue di cui al paragrafo 1.
Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2004.
(Seguono le firme)
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Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.
Accordo con la CE
Allegato 1
«Allegato I Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2(i) dell'accordo Codice SA
Designazione delle merci
2905 43 2905 44 3501 3501 10 ex 3501 90
Mannitolo D-glucitolo (sorbitolo) Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine: Caseina Altri: Altri, diversi dalle colle di caseine Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero, di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80% di proteine di siero, di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: Ovoalbumina: essiccata altra Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: A base di sostanze amidacee Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: Acido stearico Acido oleico Altri Alcoli grassi industriali Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
3502
3502 11 3502 19 3502 20 3505 3809
3809 10 3823 3823 11 3823 12 3823 19 3823 70 3824 60 5301 5302
...»
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Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.
Accordo con la CE
Protocollo n. 2 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati Art. 1
Allegato 2
Principi generali
1. Le disposizioni dell'accordo si applicano ai prodotti elencati nelle tabelle I e II, salvo disposizioni contrarie del presente protocollo.
2. Per quanto riguarda i suddetti prodotti le parti contraenti non possono applicare dazi doganali all'importazione o oneri aventi effetto equivalente, incluse le componenti agricole, né concedere restituzioni all'esportazione o di altro tipo, sgravi o esenzioni, parziali o complete, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.
3. Le disposizioni del presente protocollo si applicano altresì al Principato del Liechtenstein, fintantoché resta ad esso applicabile il protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
Art. 2
Applicazione di misure di compensazione del prezzo
1. Per tenere conto delle differenze di costo delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei prodotti di cui alla tabella I, l'accordo non impedisce l'applicazione a tali prodotti di misure di compensazione del prezzo, ovvero il prelievo di componenti agricole all'importazione e la concessione di restituzioni all'esportazione o di restituzioni, sgravi o esenzioni, parziali o complete, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.
2. Se una delle parti contraenti applica provvedimenti interni volti a ridurre il prezzo delle materie prime per le industrie di trasformazione, tali provvedimenti vanno presi in considerazione ai fini del calcolo degli importi di compensazione del prezzo.
Art. 3
Misure di compensazione del prezzo all'importazione
1. Gli importi di base applicati dalla Svizzera alle materie prime agricole presi in considerazione per il calcolo delle componenti agricole all'importazione non eccedono la differenza tra il prezzo interno svizzero di riferimento ed il prezzo interno di riferimento della Comunità per una determinata materia prima agricola, né il dazio svizzero effettivamente applicato all'importazione alle materie prime agricole non trasformate.
2. Il regime svizzero di importazione per i prodotti di cui alla tabella I è riportato nella tabella IV.
3. Se il prezzo interno di riferimento svizzero è inferiore al prezzo interno di riferimento della Comunità, quest'ultima può applicare le misure di compensazione del prezzo di cui all'articolo 2, ovvero imporre dazi all'importazione per le componenti agricole, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1460/96 e successive modifiche.
5605
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.
Accordo con la CE
Art. 4
Misure di compensazione del prezzo all'esportazione
1. Le restituzioni all'esportazione, gli sgravi o le esenzioni parziali o complete dai dazi doganali o da oneri aventi effetto equivalente praticate dalla Svizzera per le esportazioni verso la Comunità di prodotti di cui alla tabella I non eccedono la differenza tra il prezzo interno svizzero di riferimento ed il prezzo di riferimento interno della Comunità delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei suddetti prodotti, moltiplicato per la quantità di materia prima effettivamente impiegata. Se il prezzo interno svizzero di riferimento è uguale o inferiore al prezzo di riferimento interno della Comunità, la restituzione all'esportazione, la restituzione, lo sgravio o l'esenzione, parziale o totale dai dazi doganali o dagli oneri aventi effetto equivalente praticata dalla Svizzera sarà uguale a zero.
2. Se il prezzo interno svizzero di riferimento è inferiore al prezzo di riferimento interno della Comunità, quest'ultima può applicare le misure di compensazione del prezzo di cui all'articolo 2, ovvero concedere restituzioni all'esportazione in conformità del regolamento (CE) n. 1520/2000 e successivi o restituzioni, sgravi o esenzioni, totali o parziali, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.
3. Per lo zucchero (Codice SA 1701, 1702 e 1703) impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui alle tabelle I e II le parti contraenti non possono concedere restituzioni all'esportazione o di altro tipo, sgravi o esenzioni parziali o complete dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.
Art. 5
Prezzi di riferimento
1. I prezzi interni di riferimento della Comunità e della Svizzera per le materie prime agricole di cui agli articoli 3 e 4 sono elencati nella tabella III.
2. Le parti contraenti comunicano periodicamente, almeno una volta l'anno, al comitato misto i prezzi interni di riferimento di tutte le materie prime alle quali si applicano provvedimenti di compensazione del prezzo. I prezzi interni di riferimento comunicati rispecchiano la situazione attuale dei prezzi nel territorio della rispettiva parte contraente. Essi devono corrispondere ai prezzi normalmente praticati alla vendita all'ingrosso o pagati allo stadio della fabbricazione dalle industrie di trasformazione. Se una materia prima agricola è disponibile per l'industria di trasformazione, o per una parte di questa, ad un prezzo inferiore a quello vigente sul mercato nazionale, i prezzi interni di riferimento comunicati vanno adeguati di conseguenza.
3. Il comitato misto stabilisce i prezzi interni di riferimento e le differenze di prezzo per le materie prime agricole di cui alla tabella III sulla base delle informazioni fornite dai servizi della Commissione europea e del governo federale svizzero. Se necessario al fine di conservare i margini preferenziali relativi, gli importi di base delle materie prime agricole elencate nella tabella IV vanno adeguati.
4. Il comitato misto esamina i prezzi interni delle materie prime agricole di cui agli articoli 3 e 4 elencati nella tabella III prima di applicare il presente protocollo.
5606
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.
Accordo con la CE
Art. 6
Disposizioni speciali in tema di cooperazione amministrativa
Disposizioni speciali in tema di cooperazione amministrativa figurano nell'appendice del presente protocollo.
Art. 7
Modifiche
Il comitato misto può decidere di modificare le tabelle, le appendici delle tabelle e l'appendice del presente protocollo.
5607
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.
Accordo con la CE
Tabella I Prodotti oggetto di misure di compensazione del prezzo Codice SA
Denominazione dei prodotti
0403
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: Iogurt: aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao altri: aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: Paste da spalmare lattiere: aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 75 % Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: Margarina, esclusa la margarina liquida: avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % altra: avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni;cuscus, anche preparato Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli,
paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: Patate: sotto forma di farina, semolino o fiocchi Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: Patate: sotto forma di farina, semolino o fiocchi
.10 ex .10 .90 ex .90 0405 .20 ex .20 1517 .10 ex .10 .90 ex .90 1704 1806 1901
1902 1904
1905 2004 .10 ex .10 2005 .20 ex .20
5608
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.
Accordo con la CE
Codice SA
Denominazione dei prodotti
2008
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: Arachidi: Burro di arachidi Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %.
Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate: Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5%, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a5% Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro altre: Diverse dal «Chutney» di mango liquido Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate Gelati, anche contenenti cacao Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: Contenenti più dell'1% di materie grasse provenienti dal latte, di altre materie grasse o più del 5% di zuccheri altri Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol: acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: Diverse dall'alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80% vol. e diverse dal succo d'uva concentrato con aggiunta di alcole Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine: caseina altra: altri, diversi dalle colle di caseine
.11 ex .11 2101
.12 ex .12
.20 ex .20
2103 .20 .90 ex .90 2104 2105 2106
.10 ex .10 .90
2208 ex .90 3501
.10 .90 ex .90
5609
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.
Accordo con la CE
Tabella II Prodotti oggetto di libero scambio Codice SA
Denominazione dei prodotti
0501 0502
Capelli greggi, anche lavati o sgrassati Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti: Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine Altre, non atte all'alimentazione animale Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami Altri, non atti all'alimentazione animale Spugne naturali di origine animale Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata;ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio Ortaggi o legumi, congelati: Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione Tè, anche aromatizzato Mate Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero,
fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: Alghe (per usi diversi dall'alimentazione animale)
0503 0505
.10 ex .90 0506 0507
0508
ex .00 0509 0510
0710
.40
0711
90 ex .90 0901 0902 0903 1212
ex .20
5610
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.
Accordo con la CE
Codice SA
Denominazione dei prodotti
1302
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio) Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia Linters di cotone Altre (per usi diversi dall'alimentazione animale) Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: Altri, non atti all'alimentazione animale Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: Grassi e oli vegetali e loro frazioni: Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax» Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: Altre: Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli del codice NC 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove: Linossina Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e
il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: Fruttosio chimicamente puro altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio: Maltosio chimicamente puro (diverso da quello per l'alimentazione animale) Pasta di cacao, anche sgrassata Burro, grasso e olio di cacao Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1401 1402 1403 1404
.10 .20 ex .90 1505 ex .00 1516 .20 ex .20 1517 .90 ex .90 1518
ex .00 1520 1521 1522 1702
.50 .90 ex .90 1803 1804 1805
5611
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.
Accordo con la CE
Codice SA
Denominazione dei prodotti
1903
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: altri: Granturco dolce (Zea mays var. saccharata); cuori di palma; ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante della voce 0714 Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizate): Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: Arachidi: Arachidi, tostate Altri, compresi i miscugli diversi da quelli di cui alla voce 2008.19: Cuori di palma altri: Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: Estratti, essenze e concentrati Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore all'1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %, di zucchero
o di amido inferiore al 5 % Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate: non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore all'1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %, di zucchero o di amido inferiore al 5 % Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati
2001 .90 ex .90 2004 .90 ex .90 2005 .80 2006 ex .00 2007 2008
.11 ex .11 .91 .99 ex .99 2101
.11 .12 ex .12
.20 ex .20
.30
5612
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.
Accordo con la CE
Codice SA
Denominazione dei prodotti
2102
Lieviti (vivi o morti): altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati: Lieviti vivi (diversi dai lieviti di panificazione e da quelli per l'alimentazione animale) Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti, per uso diverso dall'alimentazione animale Lieviti in polvere preparati Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: Salsa di soia Farina di senapa e senapa preparata: Farina di senapa per uso diverso dall'alimentazione animale; senapa preparata altra: «Chutney» di mango liquido Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: Diverse da quelle contenenti più dell'1 % di materie grasse provenienti dal latte, di altre materie grasse o più del 5 % di zuccheri Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi del codice NC 2009: Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti Diverse dai succhi di frutta o di ortaggi diluiti con acqua o gassati Birra di malto Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati; di qualsiasi titolo Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol: acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: Acquaviti di vino o di vinacce Whisky Rum e tafia Gin ed acquavite di ginepro (genièvre) Vodka Liquori Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico
ex .10 ex .20 .30 2103 .10 .30 ex .30 .90 ex .90 2106 .10 ex .10 2201 2202 .10 ex .90 2203 2205 2207 2208 .20 .30 .40 .50 .60 .70 2209
5613
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.
Accordo con la CE
Tabella III Prezzi interni di riferimento della CE e della Svizzera1 Materia prima agricola
Frumento tenero Frumento duro Segala Orzo Granturco Farina di frumento tenero Latte intero in polvere Latte scremato in polvere Burro Zucchero (Codice SA 1701, 1702 e 1703) Uova3 Patate fresche Grasso vegetale4 1
Prezzo interno di riferimen- Prezzo interno di riferimen- Differenza prezzo to svizzero to della CE di riferimento svizzero/CE CHF per 100 kg netti
CHF per 100 kg netti
CHF per 100 kg netti
64.00 43.22 58.00 32.46 38.97 105.88 607.00 481.04 922.00
19.45 28.46 15.98 11.81 18.87 27.23 382.77 295.49 336.102 / 455.20
44.55 14.76 42.02 20.65 20.10 78.65 224.23 185.55 466.80 / 585.902 0.00
250.75 42.00 360.00
186.70 21.14 147.25
64.05 20.86 212.75
Per i prodotti che beneficiano degli aiuti per il burro concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione del 15 dicembre 1997 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.
2 Derivato dal prezzo per uova di volatili liquide, non in guscio, moltiplicato per il coefficiente 0,85.
3 Prezzi dei grassi vegetali (destinati all'industria dei prodotti da forno e alimentare) aventi un tenore di materia grassa pari al 100 %.
4 I prezzi interni di riferimento della CE e della Svizzera per le materie prime agricole di cui agli articoli 3 e 4 elencati nella tabella III si basano su dati al 1° gennaio 2002. Essi saranno riveduti dal comitato misto prima dell'applicazione del presente protocollo.
5614
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.
Accordo con la CE
Tabella IV Regime d'importazione svizzero a)
Il dazio doganale per i prodotti elencati nell'appendice della presente tabella corrisponde ad una componente agricola calcolata sulla base della massa netta. Le composizioni standard sono indicate nell'appendice.
b)
Per i prodotti elencati nell'appendice si tiene conto dei seguenti importi di base di materie prime agricole ai fini del calcolo delle componenti agricole: Materia prima agricola
Importo di base applicato Importo di base dall'entrata in vigore applicato tre anni dopo l'entrata in vigore
Frumento tenero Frumento duro Segala Orzo Granturco Farina di frumento tenero Latte intero in polvere Latte scremato in polvere Burro Zucchero (Codice SA 1701, 1702 e 1703) Uova Patate fresche Grasso vegetale
c)
CHF per 100 kg netti
CHF per 100 kg netti
40.00 13.00 37.00 18.00 18.00 70.00 201.00 167.00 466.00 Zero 36.00 18.00 191.00
38.00 12.00 36.00 18.00 18.00 67.00 191.00 158.00 466.00 Zero 36.00 18.00 181.00
Il dazio doganale per i prodotti elencati nella tabella in appresso equivale a zero.
Voce tariffaria svizzera
1901.9099 1904.9020 1905.9040 2103.2000 ex 2103.9000 2104.1000 2106.9010 2106.9024 2106.9029 2106.9030 2106.9040 2106.9099 2208.9099
Osservazioni
Diverse dal «Chutney» di mango liquido
5615
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.
Accordo con la CE
d)
Con l'applicazione del presente protocollo i dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella qui di seguito sono ridotti a zero in tre fasi annue uguali.
Voce tariffaria svizzera
2208.9021 2208.9022
e)
5616
Dazio applicato dall'entrata in vigore
Dazio applicato un anno dopo l'entrata in vigore
Dazio applicato due anni dopo l'entrata in vigore
CHF per 100 kg lordi
CHF per 100 kg lordi
CHF per 100 kg lordi
27.30 46.70
13.70 23.30
Zero Zero
Le voci tariffarie indicate nella presente tabella si riferiscono a quelle applicabili in Svizzera il 1° gennaio 2002. Fermo restando l'articolo 12 dell'Accordo, i cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini della presente tabella.
Appendice della tabella IV
Orzo
Granturco Farina di frumento tenero
10 10 20 8
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all' 1 % e uguale o inferiore al 3 %
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 %
0403.9041
0403.9049
0403.9061
ex 0403.9071
ex 0403.9071
5617
20
0403.9031
15
10
0403.1020
Latte intero in polvere
6
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
Frumento Frumento Segala tenero duro
0403.1010
Voce tariffaria Osservazioni svizzera
12
12
8
8
8
8
20
18
Latte Burro scremato in polvere
15
15
15
15
20
Zucchero
Uova
Patate fresche
Grasso vegetale
Le ricette standard svizzere di cui alla tabella IV, parte a) (regime d'importazione svizzero) impiegate per il calcolo delle componenti agricole sono indicate nella tabella qui di seguito.
Ricette standard svizzere
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE
Con un tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % ma inferiore al75 %
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %
ex 0405.2090
ex 1517.1010
ex 1517.1061
ex 1517.1069
5618
Con un tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % ma inferiore al 75 %
ex 0405.2010
Voce tariffaria Osservazioni svizzera
Orzo
Granturco Farina di frumento tenero
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
Frumento Frumento Segala tenero duro
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE
Latte intero in polvere
6
6
15
15
15
85
85
Latte Burro scremato in polvere
9
9
Zucchero
Uova
Patate fresche
80
80
80
Grasso vegetale
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %
ex 1517.1079
ex 1517.1081
ex 1517.1089
ex 1517.1091
5619
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %
1517.1071
Voce tariffaria Osservazioni svizzera
Orzo
Granturco Farina di frumento tenero
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
Frumento Frumento Segala tenero duro
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE
Latte intero in polvere
15
15
15
15
15
Latte Burro scremato in polvere
Zucchero
Uova
Patate fresche
10
25
25
40
40
Grasso vegetale
40
1704.1030
5620
32
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %
ex 1517.9069
1704.1020
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %
ex 1517.9061
Granturco Farina di frumento tenero
16
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %
ex 1517.9010
Orzo
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
Frumento Frumento Segala tenero duro
1704.1010
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %
ex 1517.1099
Voce tariffaria Osservazioni svizzera
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE
Latte intero in polvere
15
15
15
15
Latte Burro scremato in polvere
52
65
74
Zucchero
Uova
Patate fresche
85
85
85
10
Grasso vegetale
Orzo
Granturco Farina di frumento tenero
5621
1806.2011
105
60
45
1806.1020
11
90
61
1704.9060
46
1806.1010
61
1704.9050
37
40
72
1704.9043
60
1704.9093
56
1704.9042
80
60
24
1704.9041
10
40
53
45
Zucchero
1704.9092
16
1704.9032
Latte Burro scremato in polvere
80
16
1704.9031
20
Latte intero in polvere
1704.9091
21
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
Frumento Frumento Segala tenero duro
1704.9020
1704.9010
Voce tariffaria Osservazioni svizzera
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE
Uova
Patate fresche
10
Grasso vegetale
Orzo
Granturco Farina di frumento tenero
25
1806.2015
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %
ex 1806.2095
5622
Avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o inferiore al 15 %
ex 1806.2094
6
11
1806.2093
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %
20
1806.2092
ex 1806.2094
28
1806.2091
1806.2019
70
1806.2014
8
45
70
Latte Burro scremato in polvere
1806.2013
Latte intero in polvere
85
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
Frumento Frumento Segala tenero duro
1806.2012
Voce tariffaria Osservazioni svizzera
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE
45
55
55
55
50
50
10
55
10
30
15
Zucchero
Uova
Patate fresche
20
8
20
Grasso vegetale
Granturco Farina di frumento tenero
50
28 17
1806.3211
1806.3212
5623
55
1806.3129
50
45
1806.3121
45
6
1806.3119
8
40
45
45
45
45
Zucchero
12
2
8
8
Latte Burro scremato in polvere
1806.3111
6
6
Latte intero in polvere
55
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore al 20 %
ex 1806.2097
Orzo
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
Frumento Frumento Segala tenero duro
1806.2099
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 20 %
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore al 15 %
ex 1806.2097
1806.2096
ex 1806.2095
Voce tariffaria Osservazioni svizzera
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE
Uova
Patate fresche
15
5
10
30
8
Grasso vegetale
Orzo
Granturco Farina di frumento tenero
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8 % e uguale o inferiore al 15 %
ex 1806.9021
5624
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %
ex 1806.9021
1806.9019
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore all'8 % 6
6
8
8
45
45
45
45
45
ex 1806.9011
8
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8 % e uguale o inferiore al 15 %
ex 1806.9011
6
45
8
55
Zucchero
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %
6
Latte Burro scremato in polvere
ex 1806.9011
9
Latte intero in polvere
55
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
Frumento Frumento Segala tenero duro
1806.3290
1806.3213
Voce tariffaria Osservazioni svizzera
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE
Uova
Patate fresche
12
17
6
12
17
Grasso vegetale
Granturco Farina di frumento tenero
5625
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all' 1 % e uguale o inferiore all' 1,5 %
40
4
25
18
10
ex 1901.1013
40
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %
ex 1901.1012
20
20
20
40
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %
ex 1901.1012
15
20
45
Zucchero
30 18
Latte Burro scremato in polvere
1901.1011
50
Latte intero in polvere
55
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore all'8 %
Orzo
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
Frumento Frumento Segala tenero duro
1806.9029
ex 1806.9021
Voce tariffaria Osservazioni svizzera
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE
Uova
Patate fresche
4
4
4
6
Grasso vegetale
50 55 70 52
1901.2019
1901.2081
1901.2082
ex 1901.2083
5626
50
1901.2018
65
50
35
55
1901.2012
30
40
Granturco Farina di frumento tenero
50
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1 % e uguale o inferiore al 3 %
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1,5 % e uguale o inferiore al 3 %
Orzo
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
Frumento Frumento Segala tenero duro
1901.2011
1901.1022
1901.1021
ex 1901.1013
Voce tariffaria Osservazioni svizzera
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE
6
10
5
10
Latte intero in polvere
10
10
10
10
18
1
20
40
Latte Burro scremato in polvere
15
18
20
Zucchero
8
8
8
8
8
Uova
Patate fresche
5
5
5
5
5
4
Grasso vegetale
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %
ex 1901.2093
5627
55
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1 % e uguale o inferiore al 3 %
ex 1901.2093
55
50
1901.2092
52
52
Granturco Farina di frumento tenero
50
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %
ex 1901.2083
Orzo
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
Frumento Frumento Segala tenero duro
1901.2091
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3% e uguale o inferiore al 6%
ex 1901.2083
Voce tariffaria Osservazioni svizzera
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE
10
8
Latte intero in polvere
6
3
22
50
10
4
Latte Burro scremato in polvere
20
20
25
15
15
Zucchero
8
8
Uova
Patate fresche
10
10
5
5
Grasso vegetale
5628
5
1901.9035
40
85
5
1901.9034
25 25
15
1901.9032
25
Latte intero in polvere
1901.9033
10
1901.9031
140
60
1901.9019
1901.9022
60
1901.9018
166
60
1901.9012
1901.9021
60
1901.9011
55
Granturco Farina di frumento tenero
75
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %
Orzo
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
Frumento Frumento Segala tenero duro
1901.2099
ex 1901.2093
Voce tariffaria Osservazioni svizzera
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE
5
5
5
5
40
70
100
5
12
Latte Burro scremato in polvere
55
10
30
20
20
Zucchero
2
2
2
2
Uova
Patate fresche
5
5
5
5
10
Grasso vegetale
Orzo
Granturco Farina di frumento tenero
15
50 54 35 50 55
1901.9082
1901.9089
1901.9091
1901.9092
1901.9093
5629
45
1901.9081
1901.9047
1901.9046
1901.9045
10
15
5
12
40
40
20
40
60
8
22
60
20
50
10
10
15
1901.9042
25
1901.9044
15
1901.9041
40
40
Latte Burro scremato in polvere
40
50
1901.9037
4
Latte intero in polvere
1901.9043
50
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
Frumento Frumento Segala tenero duro
1901.9036
Voce tariffaria Osservazioni svizzera
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE
20
25
5
15
15
15
15
10
10
Zucchero
8
Uova
Patate fresche
20
5
10
Grasso vegetale
Orzo
30
145
20
Zucchero
30
130
5630
60
Altri
ex 1902.1900
160
1902.3000
Non contenenti frumento tenero, segala, orzo, granturco né patate; diversi da quelli destinati all'alimentazione animale
ex 1902.1900
115
60
Altri
ex 1902.1100
1902.2000
Non contenenti frumento tenero, segala, orzo, granturco né patate; diversi da quelli destinati all'alimentazione animale
ex 1902.1100
20
Latte Burro scremato in polvere
1901.9096
Latte intero in polvere
20
30
60
Granturco Farina di frumento tenero
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
Frumento Frumento Segala tenero duro
1901.9095
1901.9094
Voce tariffaria Osservazioni svizzera
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE
20
20
15
15
8
Uova
30
Patate fresche
10
10
5
Grasso vegetale
Orzo
5
5
5631
ex 1905.2010
125
1905.1020
100
1904.9090 136
80
1904.9010
1905.1010
120
1904.3000
3
35
15
1904.2000
60
130
110
25
30
160
35
5
Granturco Farina di frumento tenero
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
Frumento Frumento Segala tenero duro
1904.1090
1904.1010
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1 % e uguale o inferiore al 3 %
Altri
ex 1902.4010
1902.4090
Destinati all'alimentazione umana
ex 1902.4010
Voce tariffaria Osservazioni svizzera
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE
Latte intero in polvere
2
3
Latte Burro scremato in polvere
25
10
6
20
13
Zucchero
20
Uova
Patate fresche
5
5
10
Grasso vegetale
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %
ex 1905.3110
5632
50
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1 % e uguale o inferiore al 3 %
ex 1905.3110
50
50
1905.2030
35
35
Granturco Farina di frumento tenero
35
Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 9 %
ex 1905.2010
Orzo
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
Frumento Frumento Segala tenero duro
1905.2020
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 9 %
ex 1905.2010
Voce tariffaria Osservazioni svizzera
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE
Latte intero in polvere
6
3
10
8
Latte Burro scremato in polvere
20
20
25
25
25
25
Zucchero
Uova
Patate fresche
9
12
15
Grasso vegetale
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 15 %
Aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % e uguale o inferiore al 3 %
Aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %
Aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 % e uguale o inferiore al 15 %
Aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %
ex 1905.3110
ex 1905.3190
ex 1905.3190
ex 1905.3190
ex 1905.3190
5633
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 15 %
ex 1905.3110
Voce tariffaria Osservazioni svizzera
Orzo
50
50
50
50
50
50
Granturco Farina di frumento tenero
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
Frumento Frumento Segala tenero duro
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE
Latte intero in polvere
20
15
Latte Burro scremato in polvere
20
20
20
20
20
20
Zucchero
Uova
Patate fresche
20
13
5
2,5
3
Grasso vegetale
Orzo
Granturco Farina di frumento tenero
50 50 50
1905.9072
1905.9078
1905.9079
5634
50
1905.9071
95
95
1905.9029
16
105
1905.9025
1905.9039
105
1905.9021
105
40
1905.4029
1905.9032
80
1905.4021
110
90
1905.4010
1905.9031
40
1905.3220
16
95
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
Frumento Frumento Segala tenero duro
1905.3210
Voce tariffaria Osservazioni svizzera
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE
Latte intero in polvere
10
10
10
10
Latte Burro scremato in polvere
25
5
20
Zucchero
8
8
8
8
Uova
Patate fresche
5
5
5
5
15
5
5
25
Grasso vegetale
Orzo
Granturco Farina di frumento tenero
35 105
Pangrattato
Diversi dal pangrattato
Pangrattato
Diversi dal pangrattato
Sotto forma di farina, semolino o fiocchi
Sotto forma di farina, semolino o fiocchi
Sotto forma di farina, semolino o fiocchi
Sotto forma di farina, semolino o fiocchi
1905.9093
ex 1905.9094
ex 1905.9094
ex 1905.9095
ex 1905.9095
ex 2004.1011
ex 2004.1019
ex 2004.1091
ex 2004.1099
5635
85
1905.9092
50
105
35
5
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
Frumento Frumento Segala tenero duro
1905.9091
Voce tariffaria Osservazioni svizzera
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE
Latte intero in polvere
5
5
5
5
8
Latte Burro scremato in polvere
25
25
25
Zucchero
8
8
Uova
570
570
570
570
370
Patate fresche
15
10
35
Grasso vegetale
Orzo
Granturco Farina di frumento tenero
2
Grasso vegetale
5636
10
35
10
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %
410
570
Patate fresche
ex 2101.1290
45
8
Uova
15
20
Zucchero
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %
5
Latte Burro scremato in polvere
ex 2101.1210
2
Latte intero in polvere
25
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
Frumento Frumento Segala tenero duro
2008.1110
2005.2012
2005.2011
Voce tariffaria Osservazioni svizzera
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE
5637
ex 2105.0000
Non contenente materie grasse provenienti dal latte oppure avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti da latte uguale o inferiore al 3 %, non contenente altre materie grasse oppure avente tenore, in peso, di altre materie grasse uguale o inferiore al 3 %
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %
ex 2101.2090
2104.2000
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %
ex 2101.2010
Voce tariffaria Osservazioni svizzera
Orzo
5
Granturco Farina di frumento tenero
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
Frumento Frumento Segala tenero duro
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE
10
20
Latte intero in polvere
10
Latte Burro scremato in polvere
20
35
55
Zucchero
Uova
40
Patate fresche
3
Grasso vegetale
Non contenente materie grasse provenienti dal latte oppure avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o inferiore al 3 %, avente tenore, in peso, di altre materie grasse superiore al 10 %
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 7 %
ex 2105.0000
ex 2105.0000
5638
Non contenente materie grasse provenienti da latte oppure avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti da latte uguale o inferiore al 3 %, avente tenore, in peso, di altre materie grasse superiore al 3 % e uguale o inferiore al 10 %
ex 2105.0000
Voce tariffaria Osservazioni svizzera
Orzo
Granturco Farina di frumento tenero
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
Frumento Frumento Segala tenero duro
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE
Latte intero in polvere
10
10
10
7
Latte Burro scremato in polvere
20
20
20
Zucchero
Uova
Patate fresche
13
7
Grasso vegetale
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 13 %
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 13 %
ex 2105.0000
ex 2105.0000
Orzo
5639
2106.9081
2106.9070
5 100
10
45
10
20
20
20
2106.9023 1
19
14
11
Zucchero
55
10
10
10
10
Latte Burro scremato in polvere
2106.9022
12
Latte intero in polvere
75
10
15
Granturco Farina di frumento tenero
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
Frumento Frumento Segala tenero duro
2106.9021
2106.1011
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 7 % e uguale o inferiore al 10 %
ex 2105.0000
Voce tariffaria Osservazioni svizzera
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE
5
Uova
Patate fresche
5
5
Grasso vegetale
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 35 % e uguale o inferiore al 50 %
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 20 % e uguale o inferiore al 35 %
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 35 % e uguale o inferiore al 50 %
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %
ex 2106.9085
ex 2106.9086
ex 2106.9086
ex 2106.9087
5640
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 20 % e uguale o inferiore al 35 %
ex 2106.9085
Voce tariffaria Osservazioni svizzera
Orzo
Granturco Farina di frumento tenero
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
Frumento Frumento Segala tenero duro
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE
10
Latte intero in polvere
6
50
35
50
35
Latte Burro scremato in polvere
5
Zucchero
Uova
Patate fresche
30
40
40
Grasso vegetale
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 12 % e uguale o inferiore al 20 %
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1 % e uguale o inferiore al 1,5 %
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1,5 % e uguale o inferiore al 3 %
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 40 % e uguale o inferiore al 60 %
ex 2106.9087
ex 2106.9088
ex 2106.9088
ex 2106.9091
5641
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %
ex 2106.9087
Voce tariffaria Osservazioni svizzera
Orzo
Granturco Farina di frumento tenero
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
Frumento Frumento Segala tenero duro
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE
10
10
10
10
Latte intero in polvere
20
10
5
20
12
Latte Burro scremato in polvere
30
30
5
5
Zucchero
Uova
Patate fresche
50
30
30
30
30
Grasso vegetale
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 5 % e uguale o inferiore al 10 %
ex 2106.9093
5642
2106.9096
40
5
10
10
15
15
20
Latte Burro scremato in polvere
35
35
25
25
Zucchero
35
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % e uguale o inferiore al 5 %
ex 2106.9093
Latte intero in polvere
2106.9095
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 % e uguale o inferiore al 40 %
ex 2106.9092
Granturco Farina di frumento tenero
60
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e uguale o inferiore al 25 %
ex 2106.9092
Orzo
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
Frumento Frumento Segala tenero duro
2106.9094
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 60 %
ex 2106.9091
Voce tariffaria Osservazioni svizzera
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE
20
6
6
Uova
Patate fresche
10
5
32
18
70
Grasso vegetale
Diversi dalle colle caseiniche
Diversi dalle colle caseiniche
Diversi dalle colle caseiniche
ex 3501.1090
ex 3501.9010
ex 3501.9090
5643
Diversi dalle colle caseiniche
ex 3501.1010
Voce tariffaria Osservazioni svizzera
Orzo
Granturco Farina di frumento tenero
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
Frumento Frumento Segala tenero duro
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE
Latte intero in polvere
301
301
301
301
Latte Burro scremato in polvere
Zucchero
Uova
Patate fresche
Grasso vegetale
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.
Accordo con la CE
Appendice del protocollo n. 2
Disposizioni in tema di cooperazione amministrativa 1. Le parti contraenti convengono dell'importanza della cooperazione amministrativa ai fini dell'attuazione e del controllo del trattamento preferenziale concesso ai sensi del presente protocollo e sottolineano il loro impegno a combattere le irregolarità e le frodi in ambito doganale.
2. Qualora, in base ad informazioni oggettive, una delle parti contraenti abbia constatato l'assenza di cooperazione amministrativa in una determinata circostanza oppure irregolarità o frodi ai sensi del presente protocollo, essa può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per il prodotto o i prodotti di cui al presente allegato.
3. Ai sensi della presente appendice si considera assenza di cooperazione amministrativa, tra l'altro: a)
il reiterato mancato rispetto degli obblighi relativi alla verifica dell'origine dei prodotti in questione;
b)
il ripetuto rifiuto o ritardo nell'esecuzione e/o nella comunicazione dei risultati della verifica della prova d'origine;
c)
il ripetuto rifiuto o indebito ritardo nell'ottenere l'autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa al fine di verificare l'autenticità di documenti o l'accuratezza delle informazioni pertinenti ai fini della concessione del trattamento preferenziale in questione.
Ai sensi della presente appendice la constatazione di irregolarità o di frodi può essere effettuata, tra l'altro, ove si verifichi una crescita rapida e difficilmente spiegabile delle importazioni di beni, oltre il livello abituale di produzione ed esportazione dell'altra parte contraente, connessa ad informazioni oggettive riguardanti irregolarità o frodi.
4. L'applicazione della sospensione temporanea è soggetta alle seguenti condizioni: a)
la parte contraente che, sulla base di informazioni oggettive, ha constatato l'assenza di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi in ambito doganale ne informa immediatamente il comitato misto fornendo le suddette informazioni oggettive e avvia immediatamente consultazioni in seno a tale comitato al fine di raggiungere una soluzione accettabile per entrambe le parti contraenti in base a tutte le informazioni oggettive pertinenti.
b)
Qualora le parti contraenti abbiano avviato le suddette consultazioni in seno al comitato misto, senza però raggiungere una soluzione accettabile entro 3 mesi dalla notifica del problema, la parte contraente interessata ha la facoltà di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale del prodotto o dei prodotti in questione. La decisione di sospensione temporanea va tempestivamente notificata al comitato misto.
5644
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.
Accordo con la CE
c)
Le sospensioni temporanee ai sensi della presente appendice sono limitate a quanto necessario a tutelare gli interessi finanziari della parte contraente in questione. La loro durata non può eccedere sei mesi, rinnovabili. Le sospensioni temporanee vanno notificate al comitato misto immediatamente dopo l'adozione e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale comitato, affinché possano essere revocate non appena cessano di esistere le condizioni che ne hanno motivato l'applicazione.
5. Contemporaneamente alla notifica al comitato misto ai sensi del paragrafo 4, lettera a) della presente appendice, la parte contraente in questione è tenuta a pubblicare un avviso agli importatori sulla propria Gazzetta ufficiale. L'avviso agli importatori deve informarli che, per il prodotto in questione, sono state constatate sulla base di informazioni oggettive l'assenza di cooperazione e/o frodi o irregolarità.
5645
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.
Accordo con la CE
5646