Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l'accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati

La Confederazione Svizzera, in seguito denominata la «Svizzera», da un lato e la Comunità europea, in seguito denominata «Comunità», dall'altro, in prosieguo denominate «parti contraenti», visto l'accordo stipulato tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea in data 22 luglio 1972 e la dichiarazione congiunta su ulteriori negoziazioni allegata agli atti finali dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità e i suoi Stati membri, firmata a Lussemburgo il 21 giugno 1999, considerando che il protocollo n. 2 dell'accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, in seguito denominato «l'accordo», deve essere aggiornato per uniformarsi ai risultati dell'Uruguay Round e migliorare la copertura dei prodotti, considerando che gli scambi commerciali tra la Svizzera e i nuovi Stati membri devono essere mantenuti dopo l'allargamento dell'Unione europea, al fine di migliorare il reciproco accesso al mercato per i prodotti agricoli trasformati, visto l'accordo sotto forma di scambio di lettere del 17 marzo 2000 tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione Svizzera, dall'altro, sul protocollo n. 2 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 L'accordo è modificato come segue: 1.

L'allegato I dell'accordo è sostituito dal nuovo allegato I accluso al presente accordo come allegato 1.

2.

Il protocollo n. 2 dell'accordo è sostituito dal nuovo protocollo n. 2 accluso al presente accordo come allegato 2.

2004-2071

5601

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.

Accordo con la CE

Art. 2 Con l'entrata in vigore del presente accordo sono abrogati gli accordi seguenti: ­

accordo sotto forma di scambio di lettere del 17 marzo 2000 tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione Svizzera, dall'altro, sul protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera,

­

scambio di lettere tra la Commissione europea ed il Governo federale svizzero del 29 novembre 1988 sugli accordi volti a migliorare la trasparenza delle varie misure di compensazione dei prezzi applicate dalla Comunità europea e dalla Svizzera aventi effetti sugli scambi di prodotti agricoli trasformati oggetto del protocollo n. 2.

Art. 3 Gli allegati al presente accordo, incluse le tabelle e le appendici alle tabelle, nonché l'appendice al protocollo n. 2, ne costituiscono parte integrante.

Art. 4 1. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altro, al territorio della Svizzera.

2. Il presente accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein, fintantoché è mantenuta l'unione doganale con la Svizzera.

Art. 5 1. Il presente accordo è ratificato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello in cui la parti contraenti notificano di aver ultimato le necessarie procedure interne.

2. Fino al completamento delle procedure di ratifica di cui al paragrafo 1, le parti contraenti applicano il presente accordo a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla data della firma, a patto che le misure di attuazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del protocollo n. 2 siano adottate alla stessa data.

Art. 6 1. Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola e svedese, ognuna delle quali fa ugualmente fede.

5602

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.

Accordo con la CE

2. La versione in lingua maltese sarà autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa farà ugualmente fede alle stesse condizioni delle lingue di cui al paragrafo 1.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2004.

(Seguono le firme)

5603

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.

Accordo con la CE

Allegato 1

«Allegato I Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2(i) dell'accordo Codice SA

Designazione delle merci

2905 43 2905 44 3501 3501 10 ex 3501 90

Mannitolo D-glucitolo (sorbitolo) Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine: ­ Caseina ­ Altri: ­ Altri, diversi dalle colle di caseine Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero, di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80% di proteine di siero, di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: ­ Ovoalbumina: ­ ­ essiccata ­ ­ altra ­ Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: ­ A base di sostanze amidacee Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: ­ Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: ­ ­ Acido stearico ­ ­ Acido oleico ­ ­ Altri ­ Alcoli grassi industriali ­ Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

3502

3502 11 3502 19 3502 20 3505 3809

3809 10 3823 3823 11 3823 12 3823 19 3823 70 3824 60 5301 5302

...»

5604

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.

Accordo con la CE

Protocollo n. 2 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati Art. 1

Allegato 2

Principi generali

1. Le disposizioni dell'accordo si applicano ai prodotti elencati nelle tabelle I e II, salvo disposizioni contrarie del presente protocollo.

2. Per quanto riguarda i suddetti prodotti le parti contraenti non possono applicare dazi doganali all'importazione o oneri aventi effetto equivalente, incluse le componenti agricole, né concedere restituzioni all'esportazione o di altro tipo, sgravi o esenzioni, parziali o complete, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.

3. Le disposizioni del presente protocollo si applicano altresì al Principato del Liechtenstein, fintantoché resta ad esso applicabile il protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Art. 2

Applicazione di misure di compensazione del prezzo

1. Per tenere conto delle differenze di costo delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei prodotti di cui alla tabella I, l'accordo non impedisce l'applicazione a tali prodotti di misure di compensazione del prezzo, ovvero il prelievo di componenti agricole all'importazione e la concessione di restituzioni all'esportazione o di restituzioni, sgravi o esenzioni, parziali o complete, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.

2. Se una delle parti contraenti applica provvedimenti interni volti a ridurre il prezzo delle materie prime per le industrie di trasformazione, tali provvedimenti vanno presi in considerazione ai fini del calcolo degli importi di compensazione del prezzo.

Art. 3

Misure di compensazione del prezzo all'importazione

1. Gli importi di base applicati dalla Svizzera alle materie prime agricole presi in considerazione per il calcolo delle componenti agricole all'importazione non eccedono la differenza tra il prezzo interno svizzero di riferimento ed il prezzo interno di riferimento della Comunità per una determinata materia prima agricola, né il dazio svizzero effettivamente applicato all'importazione alle materie prime agricole non trasformate.

2. Il regime svizzero di importazione per i prodotti di cui alla tabella I è riportato nella tabella IV.

3. Se il prezzo interno di riferimento svizzero è inferiore al prezzo interno di riferimento della Comunità, quest'ultima può applicare le misure di compensazione del prezzo di cui all'articolo 2, ovvero imporre dazi all'importazione per le componenti agricole, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1460/96 e successive modifiche.

5605

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.

Accordo con la CE

Art. 4

Misure di compensazione del prezzo all'esportazione

1. Le restituzioni all'esportazione, gli sgravi o le esenzioni parziali o complete dai dazi doganali o da oneri aventi effetto equivalente praticate dalla Svizzera per le esportazioni verso la Comunità di prodotti di cui alla tabella I non eccedono la differenza tra il prezzo interno svizzero di riferimento ed il prezzo di riferimento interno della Comunità delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei suddetti prodotti, moltiplicato per la quantità di materia prima effettivamente impiegata. Se il prezzo interno svizzero di riferimento è uguale o inferiore al prezzo di riferimento interno della Comunità, la restituzione all'esportazione, la restituzione, lo sgravio o l'esenzione, parziale o totale dai dazi doganali o dagli oneri aventi effetto equivalente praticata dalla Svizzera sarà uguale a zero.

2. Se il prezzo interno svizzero di riferimento è inferiore al prezzo di riferimento interno della Comunità, quest'ultima può applicare le misure di compensazione del prezzo di cui all'articolo 2, ovvero concedere restituzioni all'esportazione in conformità del regolamento (CE) n. 1520/2000 e successivi o restituzioni, sgravi o esenzioni, totali o parziali, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.

3. Per lo zucchero (Codice SA 1701, 1702 e 1703) impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui alle tabelle I e II le parti contraenti non possono concedere restituzioni all'esportazione o di altro tipo, sgravi o esenzioni parziali o complete dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.

Art. 5

Prezzi di riferimento

1. I prezzi interni di riferimento della Comunità e della Svizzera per le materie prime agricole di cui agli articoli 3 e 4 sono elencati nella tabella III.

2. Le parti contraenti comunicano periodicamente, almeno una volta l'anno, al comitato misto i prezzi interni di riferimento di tutte le materie prime alle quali si applicano provvedimenti di compensazione del prezzo. I prezzi interni di riferimento comunicati rispecchiano la situazione attuale dei prezzi nel territorio della rispettiva parte contraente. Essi devono corrispondere ai prezzi normalmente praticati alla vendita all'ingrosso o pagati allo stadio della fabbricazione dalle industrie di trasformazione. Se una materia prima agricola è disponibile per l'industria di trasformazione, o per una parte di questa, ad un prezzo inferiore a quello vigente sul mercato nazionale, i prezzi interni di riferimento comunicati vanno adeguati di conseguenza.

3. Il comitato misto stabilisce i prezzi interni di riferimento e le differenze di prezzo per le materie prime agricole di cui alla tabella III sulla base delle informazioni fornite dai servizi della Commissione europea e del governo federale svizzero. Se necessario al fine di conservare i margini preferenziali relativi, gli importi di base delle materie prime agricole elencate nella tabella IV vanno adeguati.

4. Il comitato misto esamina i prezzi interni delle materie prime agricole di cui agli articoli 3 e 4 elencati nella tabella III prima di applicare il presente protocollo.

5606

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.

Accordo con la CE

Art. 6

Disposizioni speciali in tema di cooperazione amministrativa

Disposizioni speciali in tema di cooperazione amministrativa figurano nell'appendice del presente protocollo.

Art. 7

Modifiche

Il comitato misto può decidere di modificare le tabelle, le appendici delle tabelle e l'appendice del presente protocollo.

5607

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.

Accordo con la CE

Tabella I Prodotti oggetto di misure di compensazione del prezzo Codice SA

Denominazione dei prodotti

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: ­ Iogurt: ­ ­ aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao ­ altri: ­ ­ aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: ­ Paste da spalmare lattiere: ­ ­ aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 75 % Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: ­ Margarina, esclusa la margarina liquida: ­ ­ avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % ­ altra: ­ ­ avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni;cuscus, anche preparato Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli,
paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: ­ Patate: ­ ­ sotto forma di farina, semolino o fiocchi Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: ­ Patate: ­ ­ sotto forma di farina, semolino o fiocchi

.10 ex .10 .90 ex .90 0405 .20 ex .20 1517 .10 ex .10 .90 ex .90 1704 1806 1901

1902 1904

1905 2004 .10 ex .10 2005 .20 ex .20

5608

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.

Accordo con la CE

Codice SA

Denominazione dei prodotti

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: ­ Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: ­ ­ Arachidi: ­ ­ ­ Burro di arachidi Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: ­ Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: ­ ­ Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: ­ ­ ­ Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %.

­ Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate: ­ ­ Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5%, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a5% Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: ­ Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro ­ altre: ­ ­ Diverse dal «Chutney» di mango liquido Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate Gelati, anche contenenti cacao Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­ Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: ­ ­ Contenenti più dell'1% di materie grasse provenienti dal latte, di altre materie grasse o più del 5% di zuccheri ­ altri Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol: acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: ­ Diverse dall'alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80% vol. e diverse dal succo d'uva concentrato con aggiunta di alcole Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine: ­ caseina ­ altra: ­ ­ altri, diversi dalle colle di caseine

.11 ex .11 2101

.12 ex .12

.20 ex .20

2103 .20 .90 ex .90 2104 2105 2106

.10 ex .10 .90

2208 ex .90 3501

.10 .90 ex .90

5609

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.

Accordo con la CE

Tabella II Prodotti oggetto di libero scambio Codice SA

Denominazione dei prodotti

0501 0502

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti: ­ Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine ­ Altre, non atte all'alimentazione animale Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami ­ Altri, non atti all'alimentazione animale Spugne naturali di origine animale Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata;ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio Ortaggi o legumi, congelati: ­ Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: ­ altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: ­ ­ Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione Tè, anche aromatizzato Mate Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero,
fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: ­ Alghe (per usi diversi dall'alimentazione animale)

0503 0505

.10 ex .90 0506 0507

0508

ex .00 0509 0510

0710

.40

0711

90 ex .90 0901 0902 0903 1212

ex .20

5610

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.

Accordo con la CE

Codice SA

Denominazione dei prodotti

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio) Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove ­ Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia ­ Linters di cotone ­ Altre (per usi diversi dall'alimentazione animale) Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: ­ Altri, non atti all'alimentazione animale Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: ­ Grassi e oli vegetali e loro frazioni: ­ ­ Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax» Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: ­ Altre: ­ ­ Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli del codice NC 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove: ­ Linossina Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e
il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: ­ Fruttosio chimicamente puro ­ altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio: ­ ­ Maltosio chimicamente puro (diverso da quello per l'alimentazione animale) Pasta di cacao, anche sgrassata Burro, grasso e olio di cacao Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1401 1402 1403 1404

.10 .20 ex .90 1505 ex .00 1516 .20 ex .20 1517 .90 ex .90 1518

ex .00 1520 1521 1522 1702

.50 .90 ex .90 1803 1804 1805

5611

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.

Accordo con la CE

Codice SA

Denominazione dei prodotti

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: ­ altri: ­ ­ Granturco dolce (Zea mays var. saccharata); cuori di palma; ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante della voce 0714 Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: ­ Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: ­ ­ Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: ­ Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizate): ­ Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: ­ Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: ­ ­ Arachidi: ­ ­ ­ Arachidi, tostate ­ Altri, compresi i miscugli diversi da quelli di cui alla voce 2008.19: ­ ­ Cuori di palma ­ ­ altri: ­ ­ ­ Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: ­ Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: ­ ­ Estratti, essenze e concentrati ­ ­ Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: ­ ­ ­ non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore all'1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %, di zucchero
o di amido inferiore al 5 % ­ Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate: ­ ­ non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore all'1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %, di zucchero o di amido inferiore al 5 % ­ Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

2001 .90 ex .90 2004 .90 ex .90 2005 .80 2006 ex .00 2007 2008

.11 ex .11 .91 .99 ex .99 2101

.11 .12 ex .12

.20 ex .20

.30

5612

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.

Accordo con la CE

Codice SA

Denominazione dei prodotti

2102

Lieviti (vivi o morti): altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati: ­ Lieviti vivi (diversi dai lieviti di panificazione e da quelli per l'alimentazione animale) ­ Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti, per uso diverso dall'alimentazione animale ­ Lieviti in polvere preparati Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: ­ Salsa di soia ­ Farina di senapa e senapa preparata: ­ ­ Farina di senapa per uso diverso dall'alimentazione animale; senapa preparata ­ altra: ­ ­ «Chutney» di mango liquido Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­ Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: ­ ­ Diverse da quelle contenenti più dell'1 % di materie grasse provenienti dal latte, di altre materie grasse o più del 5 % di zuccheri Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi del codice NC 2009: ­ Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti ­ Diverse dai succhi di frutta o di ortaggi diluiti con acqua o gassati Birra di malto Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati; di qualsiasi titolo Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol: acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: ­ Acquaviti di vino o di vinacce ­ Whisky ­ Rum e tafia ­ Gin ed acquavite di ginepro (genièvre) ­ Vodka ­ Liquori Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico

ex .10 ex .20 .30 2103 .10 .30 ex .30 .90 ex .90 2106 .10 ex .10 2201 2202 .10 ex .90 2203 2205 2207 2208 .20 .30 .40 .50 .60 .70 2209

5613

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.

Accordo con la CE

Tabella III Prezzi interni di riferimento della CE e della Svizzera1 Materia prima agricola

Frumento tenero Frumento duro Segala Orzo Granturco Farina di frumento tenero Latte intero in polvere Latte scremato in polvere Burro Zucchero (Codice SA 1701, 1702 e 1703) Uova3 Patate fresche Grasso vegetale4 1

Prezzo interno di riferimen- Prezzo interno di riferimen- Differenza prezzo to svizzero to della CE di riferimento svizzero/CE CHF per 100 kg netti

CHF per 100 kg netti

CHF per 100 kg netti

64.00 43.22 58.00 32.46 38.97 105.88 607.00 481.04 922.00 ­

19.45 28.46 15.98 11.81 18.87 27.23 382.77 295.49 336.102 / 455.20 ­

44.55 14.76 42.02 20.65 20.10 78.65 224.23 185.55 466.80 / 585.902 0.00

250.75 42.00 360.00

186.70 21.14 147.25

64.05 20.86 212.75

Per i prodotti che beneficiano degli aiuti per il burro concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione del 15 dicembre 1997 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.

2 Derivato dal prezzo per uova di volatili liquide, non in guscio, moltiplicato per il coefficiente 0,85.

3 Prezzi dei grassi vegetali (destinati all'industria dei prodotti da forno e alimentare) aventi un tenore di materia grassa pari al 100 %.

4 I prezzi interni di riferimento della CE e della Svizzera per le materie prime agricole di cui agli articoli 3 e 4 elencati nella tabella III si basano su dati al 1° gennaio 2002. Essi saranno riveduti dal comitato misto prima dell'applicazione del presente protocollo.

5614

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.

Accordo con la CE

Tabella IV Regime d'importazione svizzero a)

Il dazio doganale per i prodotti elencati nell'appendice della presente tabella corrisponde ad una componente agricola calcolata sulla base della massa netta. Le composizioni standard sono indicate nell'appendice.

b)

Per i prodotti elencati nell'appendice si tiene conto dei seguenti importi di base di materie prime agricole ai fini del calcolo delle componenti agricole: Materia prima agricola

Importo di base applicato Importo di base dall'entrata in vigore applicato tre anni dopo l'entrata in vigore

Frumento tenero Frumento duro Segala Orzo Granturco Farina di frumento tenero Latte intero in polvere Latte scremato in polvere Burro Zucchero (Codice SA 1701, 1702 e 1703) Uova Patate fresche Grasso vegetale

c)

CHF per 100 kg netti

CHF per 100 kg netti

40.00 13.00 37.00 18.00 18.00 70.00 201.00 167.00 466.00 Zero 36.00 18.00 191.00

38.00 12.00 36.00 18.00 18.00 67.00 191.00 158.00 466.00 Zero 36.00 18.00 181.00

Il dazio doganale per i prodotti elencati nella tabella in appresso equivale a zero.

Voce tariffaria svizzera

1901.9099 1904.9020 1905.9040 2103.2000 ex 2103.9000 2104.1000 2106.9010 2106.9024 2106.9029 2106.9030 2106.9040 2106.9099 2208.9099

Osservazioni

Diverse dal «Chutney» di mango liquido

5615

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.

Accordo con la CE

d)

Con l'applicazione del presente protocollo i dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella qui di seguito sono ridotti a zero in tre fasi annue uguali.

Voce tariffaria svizzera

2208.9021 2208.9022

e)

5616

Dazio applicato dall'entrata in vigore

Dazio applicato un anno dopo l'entrata in vigore

Dazio applicato due anni dopo l'entrata in vigore

CHF per 100 kg lordi

CHF per 100 kg lordi

CHF per 100 kg lordi

27.30 46.70

13.70 23.30

Zero Zero

Le voci tariffarie indicate nella presente tabella si riferiscono a quelle applicabili in Svizzera il 1° gennaio 2002. Fermo restando l'articolo 12 dell'Accordo, i cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini della presente tabella.

Appendice della tabella IV

Orzo

Granturco Farina di frumento tenero

10 10 20 8

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all' 1 % e uguale o inferiore al 3 %

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 %

0403.9041

0403.9049

0403.9061

ex 0403.9071

ex 0403.9071

5617

20

0403.9031

15

10

0403.1020

Latte intero in polvere

6

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

Frumento Frumento Segala tenero duro

0403.1010

Voce tariffaria Osservazioni svizzera

12

12

8

8

8

8

20

18

Latte Burro scremato in polvere

15

15

15

15

20

Zucchero

Uova

Patate fresche

Grasso vegetale

Le ricette standard svizzere di cui alla tabella IV, parte a) (regime d'importazione svizzero) impiegate per il calcolo delle componenti agricole sono indicate nella tabella qui di seguito.

Ricette standard svizzere

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE

Con un tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % ma inferiore al75 %

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

ex 0405.2090

ex 1517.1010

ex 1517.1061

ex 1517.1069

5618

Con un tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % ma inferiore al 75 %

ex 0405.2010

Voce tariffaria Osservazioni svizzera

Orzo

Granturco Farina di frumento tenero

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

Frumento Frumento Segala tenero duro

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE

Latte intero in polvere

6

6

15

15

15

85

85

Latte Burro scremato in polvere

9

9

Zucchero

Uova

Patate fresche

80

80

80

Grasso vegetale

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

ex 1517.1079

ex 1517.1081

ex 1517.1089

ex 1517.1091

5619

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

1517.1071

Voce tariffaria Osservazioni svizzera

Orzo

Granturco Farina di frumento tenero

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

Frumento Frumento Segala tenero duro

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE

Latte intero in polvere

15

15

15

15

15

Latte Burro scremato in polvere

Zucchero

Uova

Patate fresche

10

25

25

40

40

Grasso vegetale

40

1704.1030

5620

32

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

ex 1517.9069

1704.1020

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

ex 1517.9061

Granturco Farina di frumento tenero

16

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

ex 1517.9010

Orzo

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

Frumento Frumento Segala tenero duro

1704.1010

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

ex 1517.1099

Voce tariffaria Osservazioni svizzera

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE

Latte intero in polvere

15

15

15

15

Latte Burro scremato in polvere

52

65

74

Zucchero

Uova

Patate fresche

85

85

85

10

Grasso vegetale

Orzo

Granturco Farina di frumento tenero

5621

1806.2011

105

60

45

1806.1020

11

90

61

1704.9060

46

1806.1010

61

1704.9050

37

40

72

1704.9043

60

1704.9093

56

1704.9042

80

60

24

1704.9041

10

40

53

45

Zucchero

1704.9092

16

1704.9032

Latte Burro scremato in polvere

80

16

1704.9031

20

Latte intero in polvere

1704.9091

21

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

Frumento Frumento Segala tenero duro

1704.9020

1704.9010

Voce tariffaria Osservazioni svizzera

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE

Uova

Patate fresche

10

Grasso vegetale

Orzo

Granturco Farina di frumento tenero

25

1806.2015

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %

ex 1806.2095

5622

Avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o inferiore al 15 %

ex 1806.2094

6

11

1806.2093

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %

20

1806.2092

ex 1806.2094

28

1806.2091

1806.2019

70

1806.2014

8

45

70

Latte Burro scremato in polvere

1806.2013

Latte intero in polvere

85

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

Frumento Frumento Segala tenero duro

1806.2012

Voce tariffaria Osservazioni svizzera

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE

45

55

55

55

50

50

10

55

10

30

15

Zucchero

Uova

Patate fresche

20

8

20

Grasso vegetale

Granturco Farina di frumento tenero

50

28 17

1806.3211

1806.3212

5623

55

1806.3129

50

45

1806.3121

45

6

1806.3119

8

40

45

45

45

45

Zucchero

12

2

8

8

Latte Burro scremato in polvere

1806.3111

6

6

Latte intero in polvere

55

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore al 20 %

ex 1806.2097

Orzo

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

Frumento Frumento Segala tenero duro

1806.2099

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 20 %

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore al 15 %

ex 1806.2097

1806.2096

ex 1806.2095

Voce tariffaria Osservazioni svizzera

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE

Uova

Patate fresche

15

5

10

30

8

Grasso vegetale

Orzo

Granturco Farina di frumento tenero

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8 % e uguale o inferiore al 15 %

ex 1806.9021

5624

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %

ex 1806.9021

1806.9019

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore all'8 % 6

6

8

8

45

45

45

45

45

ex 1806.9011

8

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8 % e uguale o inferiore al 15 %

ex 1806.9011

6

45

8

55

Zucchero

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %

6

Latte Burro scremato in polvere

ex 1806.9011

9

Latte intero in polvere

55

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

Frumento Frumento Segala tenero duro

1806.3290

1806.3213

Voce tariffaria Osservazioni svizzera

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE

Uova

Patate fresche

12

17

6

12

17

Grasso vegetale

Granturco Farina di frumento tenero

5625

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all' 1 % e uguale o inferiore all' 1,5 %

40

4

25

18

10

ex 1901.1013

40

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %

ex 1901.1012

20

20

20

40

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %

ex 1901.1012

15

20

45

Zucchero

30 18

Latte Burro scremato in polvere

1901.1011

50

Latte intero in polvere

55

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore all'8 %

Orzo

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

Frumento Frumento Segala tenero duro

1806.9029

ex 1806.9021

Voce tariffaria Osservazioni svizzera

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE

Uova

Patate fresche

4

4

4

6

Grasso vegetale

50 55 70 52

1901.2019

1901.2081

1901.2082

ex 1901.2083

5626

50

1901.2018

65

50

35

55

1901.2012

30

40

Granturco Farina di frumento tenero

50

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1 % e uguale o inferiore al 3 %

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1,5 % e uguale o inferiore al 3 %

Orzo

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

Frumento Frumento Segala tenero duro

1901.2011

1901.1022

1901.1021

ex 1901.1013

Voce tariffaria Osservazioni svizzera

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE

6

10

5

10

Latte intero in polvere

10

10

10

10

18

1

20

40

Latte Burro scremato in polvere

15

18

20

Zucchero

8

8

8

8

8

Uova

Patate fresche

5

5

5

5

5

4

Grasso vegetale

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %

ex 1901.2093

5627

55

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1 % e uguale o inferiore al 3 %

ex 1901.2093

55

50

1901.2092

52

52

Granturco Farina di frumento tenero

50

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %

ex 1901.2083

Orzo

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

Frumento Frumento Segala tenero duro

1901.2091

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3% e uguale o inferiore al 6%

ex 1901.2083

Voce tariffaria Osservazioni svizzera

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE

10

8

Latte intero in polvere

6

3

22

50

10

4

Latte Burro scremato in polvere

20

20

25

15

15

Zucchero

8

8

Uova

Patate fresche

10

10

5

5

Grasso vegetale

5628

5

1901.9035

40

85

5

1901.9034

25 25

15

1901.9032

25

Latte intero in polvere

1901.9033

10

1901.9031

140

60

1901.9019

1901.9022

60

1901.9018

166

60

1901.9012

1901.9021

60

1901.9011

55

Granturco Farina di frumento tenero

75

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %

Orzo

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

Frumento Frumento Segala tenero duro

1901.2099

ex 1901.2093

Voce tariffaria Osservazioni svizzera

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE

5

5

5

5

40

70

100

5

12

Latte Burro scremato in polvere

55

10

30

20

20

Zucchero

2

2

2

2

Uova

Patate fresche

5

5

5

5

10

Grasso vegetale

Orzo

Granturco Farina di frumento tenero

15

50 54 35 50 55

1901.9082

1901.9089

1901.9091

1901.9092

1901.9093

5629

45

1901.9081

1901.9047

1901.9046

1901.9045

10

15

5

12

40

40

20

40

60

8

22

60

20

50

10

10

15

1901.9042

25

1901.9044

15

1901.9041

40

40

Latte Burro scremato in polvere

40

50

1901.9037

4

Latte intero in polvere

1901.9043

50

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

Frumento Frumento Segala tenero duro

1901.9036

Voce tariffaria Osservazioni svizzera

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE

20

25

5

15

15

15

15

10

10

Zucchero

8

Uova

Patate fresche

20

5

10

Grasso vegetale

Orzo

30

145

20

Zucchero

30

130

5630

60

Altri

ex 1902.1900

160

1902.3000

Non contenenti frumento tenero, segala, orzo, granturco né patate; diversi da quelli destinati all'alimentazione animale

ex 1902.1900

115

60

Altri

ex 1902.1100

1902.2000

Non contenenti frumento tenero, segala, orzo, granturco né patate; diversi da quelli destinati all'alimentazione animale

ex 1902.1100

20

Latte Burro scremato in polvere

1901.9096

Latte intero in polvere

20

30

60

Granturco Farina di frumento tenero

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

Frumento Frumento Segala tenero duro

1901.9095

1901.9094

Voce tariffaria Osservazioni svizzera

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE

20

20

15

15

8

Uova

30

Patate fresche

10

10

5

Grasso vegetale

Orzo

5

5

5631

ex 1905.2010

125

1905.1020

100

1904.9090 136

80

1904.9010

1905.1010

120

1904.3000

3

35

15

1904.2000

60

130

110

25

30

160

35

5

Granturco Farina di frumento tenero

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

Frumento Frumento Segala tenero duro

1904.1090

1904.1010

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1 % e uguale o inferiore al 3 %

Altri

ex 1902.4010

1902.4090

Destinati all'alimentazione umana

ex 1902.4010

Voce tariffaria Osservazioni svizzera

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE

Latte intero in polvere

2

3

Latte Burro scremato in polvere

25

10

6

20

13

Zucchero

20

Uova

Patate fresche

5

5

10

Grasso vegetale

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %

ex 1905.3110

5632

50

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1 % e uguale o inferiore al 3 %

ex 1905.3110

50

50

1905.2030

35

35

Granturco Farina di frumento tenero

35

Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 9 %

ex 1905.2010

Orzo

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

Frumento Frumento Segala tenero duro

1905.2020

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 9 %

ex 1905.2010

Voce tariffaria Osservazioni svizzera

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE

Latte intero in polvere

6

3

10

8

Latte Burro scremato in polvere

20

20

25

25

25

25

Zucchero

Uova

Patate fresche

9

12

15

Grasso vegetale

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 15 %

Aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % e uguale o inferiore al 3 %

Aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %

Aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 % e uguale o inferiore al 15 %

Aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %

ex 1905.3110

ex 1905.3190

ex 1905.3190

ex 1905.3190

ex 1905.3190

5633

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 15 %

ex 1905.3110

Voce tariffaria Osservazioni svizzera

Orzo

50

50

50

50

50

50

Granturco Farina di frumento tenero

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

Frumento Frumento Segala tenero duro

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE

Latte intero in polvere

20

15

Latte Burro scremato in polvere

20

20

20

20

20

20

Zucchero

Uova

Patate fresche

20

13

5

2,5

3

Grasso vegetale

Orzo

Granturco Farina di frumento tenero

50 50 50

1905.9072

1905.9078

1905.9079

5634

50

1905.9071

95

95

1905.9029

16

105

1905.9025

1905.9039

105

1905.9021

105

40

1905.4029

1905.9032

80

1905.4021

110

90

1905.4010

1905.9031

40

1905.3220

16

95

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

Frumento Frumento Segala tenero duro

1905.3210

Voce tariffaria Osservazioni svizzera

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE

Latte intero in polvere

10

10

10

10

Latte Burro scremato in polvere

25

5

20

Zucchero

8

8

8

8

Uova

Patate fresche

5

5

5

5

15

5

5

25

Grasso vegetale

Orzo

Granturco Farina di frumento tenero

35 105

Pangrattato

Diversi dal pangrattato

Pangrattato

Diversi dal pangrattato

Sotto forma di farina, semolino o fiocchi

Sotto forma di farina, semolino o fiocchi

Sotto forma di farina, semolino o fiocchi

Sotto forma di farina, semolino o fiocchi

1905.9093

ex 1905.9094

ex 1905.9094

ex 1905.9095

ex 1905.9095

ex 2004.1011

ex 2004.1019

ex 2004.1091

ex 2004.1099

5635

85

1905.9092

50

105

35

5

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

Frumento Frumento Segala tenero duro

1905.9091

Voce tariffaria Osservazioni svizzera

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE

Latte intero in polvere

5

5

5

5

8

Latte Burro scremato in polvere

25

25

25

Zucchero

8

8

Uova

570

570

570

570

370

Patate fresche

15

10

35

Grasso vegetale

Orzo

Granturco Farina di frumento tenero

2

Grasso vegetale

5636

10

35

10

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %

410

570

Patate fresche

ex 2101.1290

45

8

Uova

15

20

Zucchero

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %

5

Latte Burro scremato in polvere

ex 2101.1210

2

Latte intero in polvere

25

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

Frumento Frumento Segala tenero duro

2008.1110

2005.2012

2005.2011

Voce tariffaria Osservazioni svizzera

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE

5637

ex 2105.0000

Non contenente materie grasse provenienti dal latte oppure avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti da latte uguale o inferiore al 3 %, non contenente altre materie grasse oppure avente tenore, in peso, di altre materie grasse uguale o inferiore al 3 %

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %

ex 2101.2090

2104.2000

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %

ex 2101.2010

Voce tariffaria Osservazioni svizzera

Orzo

5

Granturco Farina di frumento tenero

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

Frumento Frumento Segala tenero duro

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE

10

20

Latte intero in polvere

10

Latte Burro scremato in polvere

20

35

55

Zucchero

Uova

40

Patate fresche

3

Grasso vegetale

Non contenente materie grasse provenienti dal latte oppure avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o inferiore al 3 %, avente tenore, in peso, di altre materie grasse superiore al 10 %

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 7 %

ex 2105.0000

ex 2105.0000

5638

Non contenente materie grasse provenienti da latte oppure avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti da latte uguale o inferiore al 3 %, avente tenore, in peso, di altre materie grasse superiore al 3 % e uguale o inferiore al 10 %

ex 2105.0000

Voce tariffaria Osservazioni svizzera

Orzo

Granturco Farina di frumento tenero

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

Frumento Frumento Segala tenero duro

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE

Latte intero in polvere

10

10

10

7

Latte Burro scremato in polvere

20

20

20

Zucchero

Uova

Patate fresche

13

7

Grasso vegetale

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 13 %

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 13 %

ex 2105.0000

ex 2105.0000

Orzo

5639

2106.9081

2106.9070

5 100

10

45

10

20

20

20

2106.9023 1

19

14

11

Zucchero

55

10

10

10

10

Latte Burro scremato in polvere

2106.9022

12

Latte intero in polvere

75

10

15

Granturco Farina di frumento tenero

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

Frumento Frumento Segala tenero duro

2106.9021

2106.1011

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 7 % e uguale o inferiore al 10 %

ex 2105.0000

Voce tariffaria Osservazioni svizzera

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE

5

Uova

Patate fresche

5

5

Grasso vegetale

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 35 % e uguale o inferiore al 50 %

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 20 % e uguale o inferiore al 35 %

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 35 % e uguale o inferiore al 50 %

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %

ex 2106.9085

ex 2106.9086

ex 2106.9086

ex 2106.9087

5640

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 20 % e uguale o inferiore al 35 %

ex 2106.9085

Voce tariffaria Osservazioni svizzera

Orzo

Granturco Farina di frumento tenero

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

Frumento Frumento Segala tenero duro

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE

10

Latte intero in polvere

6

50

35

50

35

Latte Burro scremato in polvere

5

Zucchero

Uova

Patate fresche

30

40

40

Grasso vegetale

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 12 % e uguale o inferiore al 20 %

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1 % e uguale o inferiore al 1,5 %

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1,5 % e uguale o inferiore al 3 %

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 40 % e uguale o inferiore al 60 %

ex 2106.9087

ex 2106.9088

ex 2106.9088

ex 2106.9091

5641

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %

ex 2106.9087

Voce tariffaria Osservazioni svizzera

Orzo

Granturco Farina di frumento tenero

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

Frumento Frumento Segala tenero duro

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE

10

10

10

10

Latte intero in polvere

20

10

5

20

12

Latte Burro scremato in polvere

30

30

5

5

Zucchero

Uova

Patate fresche

50

30

30

30

30

Grasso vegetale

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 5 % e uguale o inferiore al 10 %

ex 2106.9093

5642

2106.9096

40

5

10

10

15

15

20

Latte Burro scremato in polvere

35

35

25

25

Zucchero

35

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % e uguale o inferiore al 5 %

ex 2106.9093

Latte intero in polvere

2106.9095

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 % e uguale o inferiore al 40 %

ex 2106.9092

Granturco Farina di frumento tenero

60

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e uguale o inferiore al 25 %

ex 2106.9092

Orzo

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

Frumento Frumento Segala tenero duro

2106.9094

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 60 %

ex 2106.9091

Voce tariffaria Osservazioni svizzera

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE

20

6

6

Uova

Patate fresche

10

5

32

18

70

Grasso vegetale

Diversi dalle colle caseiniche

Diversi dalle colle caseiniche

Diversi dalle colle caseiniche

ex 3501.1090

ex 3501.9010

ex 3501.9090

5643

Diversi dalle colle caseiniche

ex 3501.1010

Voce tariffaria Osservazioni svizzera

Orzo

Granturco Farina di frumento tenero

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

Frumento Frumento Segala tenero duro

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE

Latte intero in polvere

301

301

301

301

Latte Burro scremato in polvere

Zucchero

Uova

Patate fresche

Grasso vegetale

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.

Accordo con la CE

Appendice del protocollo n. 2

Disposizioni in tema di cooperazione amministrativa 1. Le parti contraenti convengono dell'importanza della cooperazione amministrativa ai fini dell'attuazione e del controllo del trattamento preferenziale concesso ai sensi del presente protocollo e sottolineano il loro impegno a combattere le irregolarità e le frodi in ambito doganale.

2. Qualora, in base ad informazioni oggettive, una delle parti contraenti abbia constatato l'assenza di cooperazione amministrativa in una determinata circostanza oppure irregolarità o frodi ai sensi del presente protocollo, essa può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per il prodotto o i prodotti di cui al presente allegato.

3. Ai sensi della presente appendice si considera assenza di cooperazione amministrativa, tra l'altro: a)

il reiterato mancato rispetto degli obblighi relativi alla verifica dell'origine dei prodotti in questione;

b)

il ripetuto rifiuto o ritardo nell'esecuzione e/o nella comunicazione dei risultati della verifica della prova d'origine;

c)

il ripetuto rifiuto o indebito ritardo nell'ottenere l'autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa al fine di verificare l'autenticità di documenti o l'accuratezza delle informazioni pertinenti ai fini della concessione del trattamento preferenziale in questione.

Ai sensi della presente appendice la constatazione di irregolarità o di frodi può essere effettuata, tra l'altro, ove si verifichi una crescita rapida e difficilmente spiegabile delle importazioni di beni, oltre il livello abituale di produzione ed esportazione dell'altra parte contraente, connessa ad informazioni oggettive riguardanti irregolarità o frodi.

4. L'applicazione della sospensione temporanea è soggetta alle seguenti condizioni: a)

la parte contraente che, sulla base di informazioni oggettive, ha constatato l'assenza di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi in ambito doganale ne informa immediatamente il comitato misto fornendo le suddette informazioni oggettive e avvia immediatamente consultazioni in seno a tale comitato al fine di raggiungere una soluzione accettabile per entrambe le parti contraenti in base a tutte le informazioni oggettive pertinenti.

b)

Qualora le parti contraenti abbiano avviato le suddette consultazioni in seno al comitato misto, senza però raggiungere una soluzione accettabile entro 3 mesi dalla notifica del problema, la parte contraente interessata ha la facoltà di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale del prodotto o dei prodotti in questione. La decisione di sospensione temporanea va tempestivamente notificata al comitato misto.

5644

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.

Accordo con la CE

c)

Le sospensioni temporanee ai sensi della presente appendice sono limitate a quanto necessario a tutelare gli interessi finanziari della parte contraente in questione. La loro durata non può eccedere sei mesi, rinnovabili. Le sospensioni temporanee vanno notificate al comitato misto immediatamente dopo l'adozione e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale comitato, affinché possano essere revocate non appena cessano di esistere le condizioni che ne hanno motivato l'applicazione.

5. Contemporaneamente alla notifica al comitato misto ai sensi del paragrafo 4, lettera a) della presente appendice, la parte contraente in questione è tenuta a pubblicare un avviso agli importatori sulla propria Gazzetta ufficiale. L'avviso agli importatori deve informarli che, per il prodotto in questione, sono state constatate sulla base di informazioni oggettive l'assenza di cooperazione e/o frodi o irregolarità.

5645

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati.

Accordo con la CE

5646