ad 91.411 Iniziativa parlamentare Prestazioni per la famiglia (Fankhauser) Rapporto complementare dell'8 settembre 2004 della Commissione per la sicurezza sociale e la sanità del Consiglio nazionale Parere complementare del Consiglio federale del 10 novembre 2004

Onorevoli presidenti e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento (Lparl), vi sottoponiamo un parere complementare riguardo al rapporto complementare dell'8 settembre 20042 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità concernente una legge federale sugli assegni familiari.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

10 novembre 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 2

RS 171.10 FF 2004 6103

2004-2225

6159

Parere complementare3 1

Situazione iniziale

L'iniziativa parlamentare Fankhauser è stata presentata nel 1991 e, dopo lo svolgimento di una procedura di consultazione, è stata all'origine di un primo progetto di legge federale sugli assegni familiari (LAFam) elaborato dalla Commissione per la sicurezza sociale e la sanità del Consiglio nazionale (Commissione). Il corrispondente rapporto è stato adottato il 20 novembre 1998 (FF 1999 2759) e il Consiglio federale ha presentato il suo parere al riguardo il 28 giugno 2000 (FF 2000 4167), accettando il principio di una legge federale senza però pronunciarsi sugli importi delle prestazioni. Il Governo ha pure fatto notare che sarebbe preferibile evitare di creare oneri supplementari per l'economia. L'oggetto è poi ancora stato trattato in seno alla Commissione e alla sua sottocommissione «Politica familiare». L'11 aprile 2003 è stata inoltrata l'iniziativa popolare «Più giusti assegni per i figli!» (iniziativa popolare). Con il messaggio del 18 febbraio 2004 (FF 2004 1125) il Consiglio federale ha respinto l'iniziativa popolare senza opporle un controprogetto ma rinviando esplicitamente ai lavori in corso sull'iniziativa parlamentare Fankhauser.

Conto tenuto della riformulazione del progetto originario del 1998, si è reso necessario un rapporto complementare per presentare il nuovo progetto alle Camere in seduta plenaria e al Consiglio federale. Nel corso della sua seduta dell'8 settembre 2004, la Commissione ha adottato il nuovo progetto e il rispettivo rapporto. Essa ha inoltre deciso di contrappore il progetto all'iniziativa popolare, che respinge, come controprogetto indiretto.

2

Parere sui principi del progetto

2.1

Ordinamento attuale degli assegni familiari e loro importanza nell'ambito della politica familiare

Il sistema svizzero degli assegni familiari manca di uniformità ed é insufficientemente coordinato. La Confederazione si è finora limitata ad adottare norme relative agli assegni familiari nell'agricoltura. Le normative sugli assegni familiari presentano ancora lacune difficilmente accettabili; infatti, nella maggior parte dei Cantoni le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente così come le persone prive di attività lucrativa, seppur con redditi minimi, non hanno diritto agli assegni familiari. Le prestazioni versate alle famiglie variano molto secondo i Cantoni. Il Consiglio federale ritiene inoltre che gli assegni familiari sono un elemento importante della politica della famiglia, nella misura in cui facilitano la scelta di avere figli e assicurano un sostegno necessario alle famiglie. Non devono però essere considerati indipendentemente dal contesto globale vigente nei Cantoni e fuori del quadro delle altre misure a favore delle famiglie nei campi della politica fiscale, sociale e della formazione.

3

Al parere del 28 giugno 2000.

6160

2.2

Confronto dell'attuale progetto della Commissione con il progetto del 1998 e con l'iniziativa popolare «Più giusti assegni per i figli!»

Il nuovo progetto della Commissione presenta le seguenti caratteristiche: ­

l'assegno per i figli ammonta almeno a 200 franchi mensili per figlio, l'assegno per i giovani in formazione almeno a 250 franchi;

­

tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa, indipendenti compresi, hanno diritto all'assegno pieno anche in caso di attività a tempo parziale;

­

l'esecuzione incombe alle casse di compensazione per assegni familiari, cui devono affiliarsi senza eccezione tutti i datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente. Le prestazioni sono finanziate mediante contributi prelevati sui redditi. I Cantoni possono disporre che i salariati sono tenuti a pagare contributi come i datori di lavoro;

­

le normative riguardo alle persone prive di attività lucrativa sono di competenza dei Cantoni che possono stabilire limiti di reddito;

­

gli assegni familiari per i piccoli contadini e per i lavoratori agricoli continuano a essere disciplinati separatamente nella legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF; RS 836.1).

La principale differenza rispetto al progetto del 1998 consiste nella normativa uniforme applicabile sia ai salariati sia agli indipendenti. Anche gli indipendenti devono affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari e i Cantoni non possono più prevedere limiti di reddito per questa categoria. Alla legge è pure assoggettata la Confederazione nella sua veste di datrice di lavoro.

Il progetto si distingue dall'iniziativa popolare «Più giusti assegni per i figli!» soprattutto per quanto concerne i seguenti punti: ­

la prestazione minima è sostanzialmente inferiore ai 450 franchi mensili per figlio richiesti dall'iniziativa popolare;

­

per le persone prive di attività lucrativa i Cantoni possono introdurre limiti di reddito;

­

gli assegni familiari per le persone con attività lucrativa non agricola sono finanziati esclusivamente dall'economia. Gli enti pubblici non pagano alcun contributo;

­

non è prevista alcuna perequazione degli oneri sul piano nazionale o cantonale. I Cantoni possono tuttavia introdurre una perequazione intracantonale degli oneri piena o parziale.

2.3

Valutazione di massima del progetto

Il Consiglio federale è pure d'opinione che è necessario intervenire a livello federale nel campo degli assegni familiari. A tale riguardo non è più possibile limitarsi a prevedere, in generale, per i Cantoni e l'economia l'obbligo di fornire prestazioni più elevate. Una legge federale dovrebbe piuttosto tendere a una certa armonizza-

6161

zione per creare maggiore uguaglianza di trattamento e semplificare l'esecuzione.

Una normativa federale deve pertanto prefiggersi in particolare i seguenti obiettivi: ­

le condizione materiali che danno diritto agli assegni dovrebbero essere uniformi per tutto il Paese (cerchia dei figli che danno diritto agli assegni, limiti d'età, nozione di formazione, durata del diritto ecc.);

­

occorre disciplinare uniformemente i diritti di una medesima persona in virtù di attività lucrative diverse;

­

in caso di concorso dei diritti all'assegno di persone diverse per uno stesso figlio devono vigere in tutta la Svizzera le medesime regole di coordinazione; la famiglia deve in ogni caso percepire le prestazioni cantonali più elevate, indipendentemente dal genitore che esercita l'attività lucrativa nel Cantone interessato. Con decisione dell'11 luglio 2002, il Tribunale federale ha stabilito questi due punti (incarto n. 2P.131/2002).

Questi obiettivi sono pienamente realizzati dal progetto.

La solidarietà è rafforzata dall'obbligo per tutti i datori di lavoro di affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari e dalla definizione di requisiti minimi applicabili a tali casse in tutta la Svizzera. Inoltre, tutte le casse di compensazione dell'AVS dovrebbero in futuro essere abilitate a gestire casse di compensazione per assegni familiari nei Cantoni di loro scelta, anche se non adempiono i requisiti minimi relativi al numero di affiliati di cui all'articolo 15. Già oggi molte casse di compensazione per assegni familiari sono gestite dalle casse di compensazione dell'AVS. Del resto, il finanziamento, l'organizzazione e la vigilanza sulle casse di compensazione per assegni familiari restano di compenteza dei Cantoni che possono anche introdurre una perequazione degli oneri. Il Consiglio federale ritiene ragionevole siffatta soluzione che consente ai Cantoni di strutturare tali ambiti tenendo conto delle normative vigenti.

La Confederazione disciplina in maniera uniforme i dettagli delle condizioni materiali del diritto agli assegni familiari. A tal fine, il Consiglio federale si fonda per quanto ragionevole sulle normative dell'AVS, si ispira alle attuali legislazioni cantonali e consulta i Cantoni prima di adottare le disposizioni d'esecuzione.

Il Consiglio federale preferisce non prendere posizione sulla questione dell'importo minimo delle prestazioni nemmeno in questo parere; fa tuttavia nuovamente notare che dall'unificazione del sistema degli assegni familiari non dovrebbero derivare né aumento delle spese né ulteriori oneri per la piazza economica svizzera. Gli importi minimi proposti, 200 franchi per gli assegni per i figli e 250 franchi per gli assegni per i giovani in formazione, non permettono di adempiere tale condizione. Questi importi porterebbero a un aumento delle spese e a oneri supplementari per la maggior parte dei Cantoni; perciò il Consiglio federale non può sostenerne l'introduzione. Pertanto nemmeno possono essere presi in considerazione gli importi più elevati richiesti da diverse minoranze della Commissione.

2.4

Conseguenze economiche generali

La soluzione proposta dalla maggioranza della Commissione, come esposto nel rapporto complementare, costa 4970 milioni di franchi e determina spese supplementari per 890 milioni di franchi rispetto alle prestazioni attualmente versate, che 6162

ammontano a 4080 milioni di franchi. 690 milioni sono quindi posti a carico dei datori di lavoro e delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente non agricola (eventualmente anche a carico dei salariati nella misura in cui i Cantoni prevedono il cofinanziamento dei contributi). Questo corrisponde a un aumento dei contributi di 0,18 punti percentuali, cosicché l'aliquota dei contributi passa da 1,64 per cento a 1,82 per cento. I restanti 200 milioni di franchi sono a carico degli enti pubblici.

Alcune proposte di minoranza non inducono spese supplementari o solo in pochi Cantoni. Una delle proposta auspica prestazioni minime pari a 175 franchi, ciò che corrisponde all'importo proposto nel 1999 nell'ambito della Nuova perequazione finanziaria. Altre proposte di minoranza auspicano importi minimi di 150 franchi, già oggi garantiti da tutti i Cantoni, o vogliono rinunciare a iscrivere un importo minimo nella legge federale. Un'altra proposta riprende l'importo di 450 franchi prospettato dall'iniziativa popolare.

Gli importi degli assegni previsti dalla maggioranza della Commissione gravano l'economia di oneri supplementari. Tali oneri, già di per sé considerevoli, vanno ad aggiungersi ad ulteriori necessità supplementari delle assicurazioni sociali, occasionate p. es. dalla nuova indennità giornaliera in caso di maternità e dai contributi più elevati per l'assicurazione invalidità. La possibilità per i Cantoni di suddividere l'onere supplementare tra datori di lavoro e salariati consente di compensare almeno in parte l'aumento dei costi del lavoro che in certe regioni potrebbe ripercuotersi negativamente sulla competitività delle imprese.

Il progetto della maggioranza della Commissione prevede una prestazione minima per le famiglie di 200 franchi mensili per figlio. Molte famiglie possono così essere sgravate dal profilo finanziario. Ma siccome gli assegni per i figli sottostanno all'imposta progressiva sul reddito, le famiglie più agiate profittano solo in maniera limitata dell'aumento degli assegni. L'onere finanziario sopportato dalle economie domestiche dipende dalla decisione dei Cantoni circa la loro inclusione nel finanziamento. Per le economie domestiche senza figli, le proposte della Commissione non dovrebbero determinare una diminuzione del potere d'acquisto, anche se le imprese trasferiscono le spese supplementari sui prezzi di beni e servizi.

2.5

Ripercussioni per la Confederazione e per i Cantoni

2.5.1

In generale

Per Confederazione e Cantoni dalla nuova normativa sugli assegni familiari risultano sia spese sia entrate supplementari.

Le ripercussioni della nuova legge sono più importanti per i Cantoni che per la Confederazione. I Cantoni sopportano soprattutto l'onere del finanziamento degli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa. La tavola 4 in allegato al rapporto della Commissione mostra che, dalla nuova legge proposta, possono derivare per i Cantoni o risparmi per 25 milioni di franchi o minori entrate per 85 milioni di franchi, a dipendenza del trasferimento sui prezzi degli oneri supplementari sopportati dai datori di lavoro e dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente.

6163

Per la Confederazione sono gli assegni familiari nell'agricoltura a indurre spese supplementari.

2.5.2

Gli assegni familiari nell'agricoltura secondo la LAF

Nel 2002, l'importo medio degli assegni versati in applicazione della LAF ammontava a 180 franchi con spese totali pari a 135 milioni di franchi. Di questa somma i datori di lavoro hanno pagato 12 milioni di franchi, i 123 milioni restanti sono stati pagati dagli enti pubblici: 82 milioni dalla Confederazione e 41 milioni dai Cantoni.

Con assegni per i figli di 200 franchi e assegni per i giovani in formazione di 250 franchi, entrambi con un supplemento di 20 franchi nelle regioni di montagna, la media ponderata ammonta a 220 franchi circa; ciò corrisponde a una maggior spesa di 30 milioni di franchi, di cui 20 a carico della Confederazione e 10 a carico dei Cantoni.

2.5.3

Assegni di custodia per il personale della Confederazione

Nel 2002, la Confederazione ha versato complessivamente 80 milioni di franchi sotto forma di assegni di custodia (equivalenti degli assegni per i figli) per i suoi impiegati conformemente alla legge sul personale federale (LPers; RS 172.220.1).

Non essendo affiliata ad alcuna cassa di compensazione per assegni familiari, la Confederazione versa queste prestazioni sui suoi mezzi finanziari generali. Il presente progetto di legge obbliga tutti i datori di lavoro ad affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari e a versarle i rispettivi contributi.

La LAFam non si prefigge un peggioramento delle prestazioni sociali. Ma la situazione degli impiegati della Confederazione peggiorerebbe se al posto degli attuali assegni di custodia (attualmente 338.55 franchi mensili per il primo figlio e 218.60 per ogni altro figlio) fossero versati gli importi minimi degli assegni per i figli e per i giovani in formazione previsti nell'articolo 5 LAFam (200 rispettivamente 250 franchi). Tale peggioramento può tuttavia essere evitato se il Consiglio federale decide di fare uso della possibilità, prevista nell'articolo 31 LPers, di versare agli impiegati federali prestazioni complementari per il mantenimento dei figli.

L'importo di tali prestazioni complementari dipenderà soprattutto dal versamento da parte dei Cantoni di assegni minimi (200 rispettivamente 250 franchi) o di importi più ingenti. L'articolo 12 capoverso 4 LAFam prevede la competenza del Consiglio federale di determinare l'ordinamento cantonale degli assegni familiari applicabile ai datori di lavoro affiliati alla Cassa federale di compensazione. L'Esecutivo si baserà a tale riguardo sul principio del luogo di lavoro previsto nell'articolo 12 capoverso 2 LAFam. Gli importi degli assegni per i figli rispettivamente degli assegni per i giovani in formazione secondo la LAFam e la normativa cantonale, sommati alle prestazioni complementari di cui all'articolo 31 LPers, devono almeno equivalere agli importi finora versati a titolo di assegni di custodia. Gli assegni per i figli rispettivamente per i giovani in formazione sono finanziati da una cassa di compensazione per assegni familiari conformemente all'articolo 17 LAFam. Le prestazioni complementari di cui all'articolo 31 LPers sono invece a carico dei crediti per il personale attribuiti ai diversi datori di lavoro della Confederazione. Peraltro, secondo 6164

l'articolo 24 LAFam, le contestazioni relative agli assegni per i figli e per i giovani in formazione previsti dalla LAFam rispettivamente dalle leggi cantonali sono di competenza dei tribunali cantonali. Invece, conformemente agli articoli 34 segg.

LPers, le contestazioni relative alle prestazioni complementari di cui all'articolo 31 LPers sono di competenza delle istanze federali di ricorso in materia di diritto del personale.

Nei Cantoni che prevedono prestazioni più elevate rispetto a quelle attualmente corrisposte dalle autorità federali, la Confederazione dovrà in futuro versare assegni più ingenti. Secondo gli importi validi per il 2004, solo il Cantone del Vallese prevede prestazioni più elevate degli assegni di custodia della Confederazione. In tale Cantone il personale federale è però relativamente scarso. Globalmente, per la Confederazione, dal mantenimento del livello attuale delle prestazioni nei rimanenti Cantoni risultano oneri supplementari minimi.

2.5.4

Risparmi rispettivamente entrate supplementari della Confederazione

Alle maggiori spese si contrappongono i risparmi rispettivamente le entrate supplementari seguenti: ­

una stima dei risparmi sulle sovvenzioni versate per i premi dell'assicurazione malattia è molto difficile. Si può ipotizzare un importo di 30 milioni di franchi;

­

per le imposte federali dirette (persone fisiche) si prevedono maggiori entrate per 20 milioni di franchi a causa del versamento di assegni per i figli più elevati e quindi di redditi più ingenti;

­

si ripercutono sulla fiscalità anche le spese più elevate sopportate dai datori di lavoro a causa degli assegni più ingenti: nella misura in cui le maggiori spese possono essere trasferite sui prezzi, il rendimento dell'imposta sul valore aggiunto dovrebbe aumentare di circa 10 milioni di franchi. Se ciò non fosse possibile, l'utile diminuirebbe e di conseguenza calerebbe di circa 30 milioni di franchi anche il rendimento dell'imposta federale diretta (persone giuridiche).

2.5.5

Ripercussioni globali sulle finanze federali

Se l'onere supplementare delle imprese può essere trasferito sui prezzi, la nuova legge produce un utile di 40 milioni di franchi oppure, in assenza di un trasferimento dell'onere sui prezzi, non produce effetto alcuno. La tavola in allegato dà una visione d'insieme delle ripercussioni sulle finanze federali.

6165

2.5.6

Ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione

Per quanto riguarda le ripercussioni sull'effettivo della Confederazione, si può ipotizzare su un fabbisogno supplementare di due posti di lavoro. Le condizioni materiali per l'esercizio del diritto agli assegni saranno uguali per tutta la Svizzera e la Confederazione dovrà provvedere a un'applicazione uniforme. Gli importi minimi degli assegni vanno costantemente adeguati e per i figli all'estero vanno stabiliti in funzione del potere d'acquisto. Inoltre, la Confederazione deve intensificare la sua attività di coordinazione. I Cantoni possono prevedere il versamento di assegni familiari più ingenti o di assegni familiari di diversa natura, adottano gli ordinamenti applicabili alle persone prive di attività lucrativa e disciplinano il finanziamento nonché l'organizzazione delle casse di compensazione per assegni familiari. Infine, indurranno spese supplementari anche i rilevamenti statistici riguardo agli assegni familiari.

2.6

Compatibilità con il diritto europeo

Al riguardo il Consiglio federale sottoscrive il rapporto complementare della Commissione cui è fatto rinvio. Il progetto è compatibile con il diritto europeo determinante per la Svizzera.

2.7

Visione d'insieme della politica familiare

Il 10 novembre 2004, il Consiglio federale ha accettato il postulato della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati «Seguito della procedura sull'imposizione degli sposi e della famiglia» (04.3430). Si è inoltre impegnato a presentare alla Camera alta, entro il primo semestre del 2005, un rapporto sulle misure di politica della famiglia pendenti in Parlamento e nell'amministrazione, nonché sul quadro finanziario disponibile a tale riguardo.

3

Parere sulle singole disposizioni

Sono riportate in seguito solo le disposizioni che danno adito a osservazioni.

Art. 5

Importo e adeguamento degli assegni familiari

Come già nel suo parere del 28 giugno 2000 il Consiglio federale non si esprime riguardo all'importo degli assegni.

Capoversi 1 e 2 Per quanto concerne le proposte riguardo ai capoversi 1 e 2 delle proposte della minoranza I (assegni per i figli di 150 franchi almeno), della minoranza II (assegni familiari di 175 franchi almeno) e della minoranza V (fissazione degli importi da parte dei Cantoni), occorre rilevare che queste soluzioni non esplicano alcun effetto sugli importi attualmente fissati dalle leggi cantonali. Tali proposte creano invece un problema per quanto concerne gli assegni per i figli nell'agricoltura. Le varianti 6166

proposte dalle minoranze I e II portano a una diminuzione degli assegni per i figli nell'agricoltura. La proposta della Minoranza V crea una lacuna nella legge, poiché il rinvio alla legge federale sugli assegni familiari non offre più soluzione alcuna. Il Consiglio federale presenta in seguito, a titolo di proposta sussidiaria, una corrispondente modifica della LAF.

Capoverso 3 Proposta: Il Consiglio federale propone la seguente formulazione: «Il Consiglio federale procede all'adeguamento degli importi minimi allorquando adegua al rincaro le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, nella misura in cui l'indice svizzero dei prezzi al consumo è aumentato di almeno 5 punti dall'ultimo adeguamento.» Motivazione: Come già esposto sopra, la legge federale sugli assegni familiari non deve indurre aumenti sproporzionati delle spese. A lungo termine l'adeguamento secondo l'indice misto determina un aumento più importante di quello indotto dall'adeguamente secondo l'indice svizzero dei prezzi al consumo, come rivelano le esperienze fatte con l'AVS. È inoltre ragionevole coordinare la periodicità degli adeguamenti con l'AVS, la previdenza professionale e l'assicurazione contro gli infortuni.

Art. 17 capoverso 1 lettera b Proposta: devono soggiacere a un massimale anche i contributi dei salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo. La lettera b va pertanto completata nel seguente modo: «Questi contributi sono prelevati su un reddito che non eccede il massimale stabilito per l'assicurazione contro gli infortuni.».

Motivazione: Nell'ordinamento dell'AVS gli stessi principi, tavola scalare compresa, si applicano sia ai contributi dei salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo sia ai contributi delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente. La Commissione ha tuttavia deciso di sottoporre a un massimale soltanto i contributi delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e di per sé ciò induce una deroga all'ordinamento dell'AVS. Per quanto riguarda i contributi alle casse di compensazione per assegni familiari, pare tuttavia ragionevole applicare l'analogia con l'AVS a entrambe le categorie di persone che esercitano un'attività lucrativa, semplificando in tal modo l'esecuzione.

Allegato

2. Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) Art. 2 e 7 LAF Proposta sussidiaria: Qualora sia accettata una delle modifiche proposte dalle minoranze I, II o V all'articolo 5 capoversi 1 e 2 LAFam, le presenti disposizioni vanno conservate immutate.

Motivazione: È così possibile continuare a versare le prestazioni attuali nel settore agricolo e il Consiglio federale può continuare anche in futuro ad adeguare l'importo degli assegni.

6167

4

Conclusioni

Con il suo parere del 28 giugno 2000 sull'iniziativa parlamentare Fankhauser, il Consiglio federale ha approvato il principio di una normativa federale sugli assegni familiari. Il Governo ha poi ribadito tale posizione nel messaggio concernente l'iniziativa popolare, proponendo tuttavia di respingere l'iniziativa popolare, soprattutto perché gli importi minimi richiesti non sono sostenibili per l'economia. Non ha comunque presentato un proprio controprogetto poiché era d'avviso che il progetto di allora della Commissione costituiva una base idonea all'elaborazione di una soluzione consensuale. Ciò vale anche per il presente progetto di legge modificato, che è più vicino all'iniziativa popolare di quello del 1998, nella misura in cui integra le persone con attività lucrativa indipendente alla normativa prevista per i salariati. Il Consiglio federale approva il presente progetto, facendo salvi gli importi minimi e le modalità d'adeguamento degli assegni.

6168

Allegato

Onere supplementare netto in milioni di franchi per la Confederazione secondo il progetto della Commissione Trasferimento degli oneri delle imprese Con traferimento

LAF

Senza traferimento

20

20

0

0

Imposizione delle persone fisiche

­20

­20

IVA

­10

0

Imposizione della perso- 0 ne giuridiche Riduzione dei premi ­30 dell'assicurazione malattia

30

Confederazione in quanto datrice di lavoro

Totale

­40

­30

Commento

Spese supplementari nel settore agricolo La Confederazione continua a versare le prestazioni attuali; in alcuni Cantoni sussistono oneri supplementari minimi Maggiori entrate dovute all'imposizione di assegni familiari più elevati Maggiori entrate dovute al trasferimento degli oneri sui consumatori Minori entrate dovute alla diminuzione dell'utile delle imprese Stima approssimativa della diminuzione delle spese

0

Cifre positive: maggiori spese o minori entrate Cifre negative: minori spese o maggiori entrate

I risparmi sulle prestazioni complementari sono troppo esigui per essere presi in considerazione nella presente tavola.

6169

6170