Decreto federale concernente il credito d'impegno per la prima fase del raccordo RAV

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 7 della legge del ...1 sul raccordo RAV (LRAV); visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20042, decreta: Art. 1 Per la prima fase del raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità (raccordo RAV) è stanziato un credito d'impegno di 665 milioni di franchi (prezzo e stato del progetto 2003, senza rincaro, IVA né interessi intercalari).

1

2

Il credito è suddiviso fra i seguenti oggetti: Investimenti in mio. fr.3

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Vigilanza sul progetto Ampliamenti San Gallo­St. Margrethen Contributo al prefinanziamento degli ampliamenti Lindau ­ Geltendorf Ampliamenti Bülach ­ Sciaffusa Contributo per la nuova tratta Belfort ­ Digione Contributo per ampliamenti Vallorbe ­ Frasne ­ Digione e Pontarlier ­ Frasne Sistemazione del nodo di Ginevra Contributo per ampliamenti Bellegarde ­ Nurieux ­ Bourg-en-Bresse Riserva

Totale

1 2 3

25 80 75 130 100 40 40 165 10 665

RS ...; RU ... (FF 2004 3395) FF 2004 3335 Soltanto la parte della Svizzera.

2003-2577

3399

Credito d'impegno per la prima fase del raccordo alla rete ad alta velocità

Art. 2 I provvedimenti edili previsti per le opere autorizzate devono essere iniziati al più tardi nel 2010 e terminati entro il 2015. Il Consiglio federale può prorogare detti termini di 5 anni.

Art. 3 Il Consiglio federale gestisce il credito d'impegno. Può in particolare: a.

effettuare piccoli trasferimenti tra gli oggetti menzionati nell'articolo 1;

b.

adeguare il credito d'impegno al rincaro comprovato, all'imposta sul valore aggiunto e agli interessi intercalari nonché alle oscillazioni dei corsi per il cofinanziamento di opere all'estero.

Art. 4 I crediti d'impegno per gli esami preliminari in vista della costruzione del raccordo alla rete ad alta velocità sono soppressi. In questo ambito sono ridotti: a.

da 25 a 15 milioni di franchi i crediti d'impegno di cui alla rubrica ricerca e sviluppo secondo l'articolo 4 del decreto federale del 20 dicembre 19994 concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2000;

b.

da 13 a 3 milioni di franchi i crediti d'impegno di cui alla rubrica ricerca e sviluppo secondo l'articolo 4 del decreto federale I del 12 dicembre 20015 concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2002.

Art. 5 Gli impegni assunti e i pagamenti forniti nell'ambito dell'esecuzione delle decisioni di finanziamento abrogate sono addebitati al credito globale di cui all'articolo 1.

Art. 6 1

Il presente decreto non sottostà a referendum.

2

Entra in vigore contemporaneamente alla legge del ...6 sul raccordo RAV.

3

La sua durata di validità corrisponde a quella della LRAV.

4 5 6

FF 2000 126 FF 2001 5805 RS ...; RU ... (FF 2004 3395)

3400