Decreto federale concernente il credito d'impegno per la prima fase del raccordo RAV
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 7 della legge del ...1 sul raccordo RAV (LRAV); visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20042, decreta: Art. 1 Per la prima fase del raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità (raccordo RAV) è stanziato un credito d'impegno di 665 milioni di franchi (prezzo e stato del progetto 2003, senza rincaro, IVA né interessi intercalari).
1
2
Il credito è suddiviso fra i seguenti oggetti: Investimenti in mio. fr.3
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Vigilanza sul progetto Ampliamenti San GalloSt. Margrethen Contributo al prefinanziamento degli ampliamenti Lindau Geltendorf Ampliamenti Bülach Sciaffusa Contributo per la nuova tratta Belfort Digione Contributo per ampliamenti Vallorbe Frasne Digione e Pontarlier Frasne Sistemazione del nodo di Ginevra Contributo per ampliamenti Bellegarde Nurieux Bourg-en-Bresse Riserva
Totale
1 2 3
25 80 75 130 100 40 40 165 10 665
RS ...; RU ... (FF 2004 3395) FF 2004 3335 Soltanto la parte della Svizzera.
2003-2577
3399
Credito d'impegno per la prima fase del raccordo alla rete ad alta velocità
Art. 2 I provvedimenti edili previsti per le opere autorizzate devono essere iniziati al più tardi nel 2010 e terminati entro il 2015. Il Consiglio federale può prorogare detti termini di 5 anni.
Art. 3 Il Consiglio federale gestisce il credito d'impegno. Può in particolare: a.
effettuare piccoli trasferimenti tra gli oggetti menzionati nell'articolo 1;
b.
adeguare il credito d'impegno al rincaro comprovato, all'imposta sul valore aggiunto e agli interessi intercalari nonché alle oscillazioni dei corsi per il cofinanziamento di opere all'estero.
Art. 4 I crediti d'impegno per gli esami preliminari in vista della costruzione del raccordo alla rete ad alta velocità sono soppressi. In questo ambito sono ridotti: a.
da 25 a 15 milioni di franchi i crediti d'impegno di cui alla rubrica ricerca e sviluppo secondo l'articolo 4 del decreto federale del 20 dicembre 19994 concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2000;
b.
da 13 a 3 milioni di franchi i crediti d'impegno di cui alla rubrica ricerca e sviluppo secondo l'articolo 4 del decreto federale I del 12 dicembre 20015 concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2002.
Art. 5 Gli impegni assunti e i pagamenti forniti nell'ambito dell'esecuzione delle decisioni di finanziamento abrogate sono addebitati al credito globale di cui all'articolo 1.
Art. 6 1
Il presente decreto non sottostà a referendum.
2
Entra in vigore contemporaneamente alla legge del ...6 sul raccordo RAV.
3
La sua durata di validità corrisponde a quella della LRAV.
4 5 6
FF 2000 126 FF 2001 5805 RS ...; RU ... (FF 2004 3395)
3400