Comunicazione della Commissione della concorrenza (art. 28 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza; RS 251) Il 2 dicembre 2003 la Segreteria della Commissione della concorrenza, d'intesa con un membro della presidenza, ha aperto un'inchiesta ai sensi dell'articolo 27 della legge sui cartelli (LCart) sui servizi di valet parking nella zona dell'aeroporto di Zurigo-Kloten. L'inchiesta preliminare ha rilevato l'esistenza di indizi di limitazioni illecite della concorrenza secondo l'articolo 7 LCart.

Le due società che attualmente offrono un servizio di valet parking ritirano le autovetture dei loro clienti all'aeroporto, le parcheggiano al di fuori dell'area aeroportuale («off airport») e le riconsegnano ai clienti al momento del loro rientro in aeroporto. La riorganizzazione dei servizi di parcheggio nella zona aeroportuale, intrapresa dalla società che gestisce lo scalo aeroportuale (Unique), sta alla base dell'apertura di quest'inchiesta. In occasione dell'inaugurazione del nuovo parcheggio coperto, Unique ha disdetto per la metà o la fine dell'anno 2003 i contratti di utilizzazione dell'infrastruttura aeroportuale necessaria con le due società di valet parking, rifiutando altresì il rinnovo delle loro autorizzazioni d'attività. Unique ha autorizzato una sola nuova società, che parcheggia le autovetture dei clienti nel parcheggio coperto e alle tariffe ufficiali di Unique.

L'inchiesta valuterà se il comportamento di Unique costituisce una limitazione illecita della concorrenza di un'impresa con posizione dominante ai sensi dell'articolo 7 LCart. Al fine di garantire lo stato attuale, il 1° dicembre 2003 la Comco ha pronunciato delle misure provvisionali per la durata della procedura.

Terze persone che desiderassero partecipare all'inchiesta possono annunciarsi alla Segreteria della Commissione della concorrenza entro 30 giorni dalla presente pubblicazione. Conformemente all'articolo 43 capoverso 1 lettere a­c LCart possono annunciarsi: a.

le persone che a motivo della limitazione della concorrenza sono impedite nell'accesso o nell'esercizio della concorrenza;

b.

le associazioni professionali ed economiche autorizzate per statuto a difendere gli interessi economici dei loro membri, sempreché anche i membri dell'associazione o di una sezione possano partecipare all'inchiesta;

c.

le organizzazioni di importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla difesa dei consumatori.

Gli annunci devono essere inoltrati alla Segreteria della Commissione della concorrenza, Monbijoustrasse 43, 3003 Berna, telefono 031 322 20 40, fax 031 322 20 53.

13 gennaio 2004

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Segreteria della Commissione della concorrenza

2003-2716