Termine di referendum: 7 aprile 2005

Legge federale sulle condizioni e le procedure per praticare le sterilizzazioni (Legge federale sulle sterilizzazioni) del 17 dicembre 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 122 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 23 giugno 20032; visto il parere del Consiglio federale del 3 settembre 20033, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina le condizioni alle quali è permessa la sterilizzazione a fini contraccettivi nonché la procedura da applicare.

Art. 2

Sterilizzazione

La sterilizzazione è un intervento medico che interrompe in modo permanente la capacità riproduttiva di una persona.

1

Non sono considerate sterilizzazioni gli interventi di natura terapeutica il cui effetto secondario inevitabile è la soppressione della capacità riproduttiva.

2

3

La sterilizzazione può essere praticata solamente da un medico.

Sezione 2: Condizioni e procedura Art. 3

Sterilizzazione di persone al di sotto dei 18 anni

La sterilizzazione di persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni è vietata. È fatto salvo l'articolo 7.

1 2 3

RS 101 FF 2003 5483 FF 2003 5525

2003-1506

6431

Legge federale sulle sterilizzazioni

Art. 4

Sterilizzazione di persone temporaneamente incapaci di discernimento

La sterilizzazione di persone temporaneamente incapaci di discernimento che hanno compiuto i 18 anni è vietata.

Art. 5

Sterilizzazione di persone capaci di discernimento

La sterilizzazione può essere praticata su persone capaci di discernimento che hanno compiuto i 18 anni solo se sono state informate in maniera esauriente sull'intervento e vi hanno acconsentito liberamente e per scritto.

1

Chi opera l'intervento deve annotare nell'anamnesi in base a quali accertamenti si è assicurato della capacità di discernimento dell'interessato.

2

Art. 6

Sterilizzazione di persone interdette

La sterilizzazione può essere praticata su persone capaci di discernimento e interdette che hanno compiuto i 18 anni solo se sono state informate in maniera esauriente sull'intervento e vi hanno liberamente acconsentito per scritto. Inoltre, anche il rappresentante legale deve aver dato il proprio consenso.

1

2

Chi opera l'intervento deve: a.

annotare nell'anamnesi in base a quali accertamenti si è assicurato della capacità di discernimento dell'interessato; e

b.

chiedere previamente il consenso dell'autorità di vigilanza sulle tutele (autorità di vigilanza).

L'autorità di vigilanza chiede il parere di un secondo medico. Se necessario, ordina una perizia psichiatrica sulla capacità di discernimento dell'interessato e se del caso acconsente all'intervento.

3

Art. 7

Sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di discernimento

Fatto salvo il capoverso 2, la sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di discernimento che hanno compiuto i 16 anni è vietata.

1

2

Eccezionalmente, la sterilizzazione è ammessa se: a.

è nell'interesse della persona in questione, tenuto conto di tutte le circostanze;

b.

la procreazione e la nascita di un bambino non possono essere evitati con altri mezzi contraccettivi adeguati o con la sterilizzazione volontaria del partner capace di discernimento;

c.

la procreazione e la nascita di un bambino sono probabili;

d.

la gravidanza mette notevolmente in pericolo la salute della donna interessata oppure dopo la nascita è inevitabile la separazione dal bambino perché la persona in questione non può assumere le responsabilità di genitore;

6432

Legge federale sulle sterilizzazioni

e.

non vi è alcuna probabilità che l'interessato riacquisti un giorno la capacità di discernimento;

f.

si opta per il tipo d'intervento che offre all'interessato le maggiori probabilità di riacquistare la propria genitalità; e

g.

l'autorità di vigilanza ha dato il proprio consenso ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8

Consenso dell'autorità di vigilanza alla sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di discernimento

Su richiesta dell'interessato, di una persona che gli è vicina, del tutore o dell'autorità tutoria, l'autorità di vigilanza esamina se le condizioni per una sterilizzazione sono adempiute.

1

2

Prima di decidere, l'autorità di vigilanza prende le seguenti misure: a.

sente in seduta plenaria l'interessato e, separatamente, le persone che gli sono vicine;

b.

fa elaborare da un esperto un rapporto sulle condizioni sociali e personali dell'interessato;

c.

chiede una perizia a un medico psichiatrico sull'incapacità di discernimento dell'interessato e sulla durata di questa incapacità.

Art. 9

Valutazione giudiziaria della decisione dell'autorità di vigilanza

L'interessato, una persona a lui vicina o il tutore possono impugnare dinanzi al tribunale cantonale competente la decisione dell'autorità di vigilanza, entro 30 giorni dalla sua notificazione. La decisione sottostà alla giurisdizione civile ai sensi degli articoli 43 segg. della legge federale del 16 dicembre 19434 sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 10

Rapporto

Chi ha praticato un intervento ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 su una persona incapace di discernimento lo notifica all'autorità di vigilanza entro dieci giorni.

1

Chi ha sterilizzato un persona interdetta o permanentemente incapace di discernimento notifica l'intervento entro 30 giorni al dipartimento cantonale competente in materia di sanità o all'ufficio da questo designato.

2

La notificazione non deve contenere indicazioni che permettano l'identificazione delle persone.

3

4

RS 173.110

6433

Legge federale sulle sterilizzazioni

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore Art. 11 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2004

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2004

Il presidente: Jean-Philippe Maitre Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 28 dicembre 20045 Termine di referendum: 7 aprile 2005

5

FF 2004 6431

6434