Termine di referendum: 7 aprile 2005

Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) Modifica del 17 dicembre 2004 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 21 novembre 20031; visto il parere del Consiglio federale del 31 marzo 20042, decreta: I La legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione Concerne soltanto il testo tedesco Art. 154a

Ripercussioni delle inchieste della Delegazione delle Commissioni della gestione su altri procedimenti o indagini

Inchieste disciplinari o amministrative della Confederazione riguardanti fatti o persone che sono oggetto di un'inchiesta della Delegazione delle Commissioni della gestione possono essere avviate o proseguite unicamente con l'autorizzazione di quest'ultima.

1

2 La

Delegazione delle Commissioni della gestione decide sull'autorizzazione dopo aver sentito il Consiglio federale.

3 Se è controversa la necessità dell'autorizzazione, decide in merito, a maggioranza dei due terzi di tutti i membri, la Delegazione delle Commissioni della gestione.

Un'inchiesta della Delegazione delle Commissioni della gestione non impedisce l'esecuzione di procedimenti giudiziari civili e amministrativi né di istruzioni preparatorie e procedimenti giudiziari in materia penale.

4

1 2 3

FF 2004 1271 FF 2004 1279 RS 171.10

2004-0243

6427

Legge federale sull'Assemblea federale

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2004

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2004

Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Jean-Philippe Maitre Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 28 dicembre 20044 Termine di referendum: 7 aprile 2005

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FF 2004 6427

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