Termine di referendum: 22 aprile 2004

Legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari alla Fondazione Bibliomedia del 19 dicembre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 20032, decreta: Art. 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari annui alla Fondazione Bibliomedia nei limiti dei crediti stanziati.

1

L'Assemblea federale approva con decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.

2

Art. 2 La Fondazione sottopone ogni anno per approvazione al Dipartimento federale dell'interno il preventivo, il rapporto di gestione e il consuntivo.

Art. 3 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2007.

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2003

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2003

Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 13 gennaio 20043 Termine di referendum: 22 aprile 2004 1 2 3

RS 101 FF 2003 5397 FF 2004 11

2003-1754

11

Erogazione di aiuti finanziari alla Fondazione Bibliomedia. LF

12