Termine di referendum: 22 aprile 2004
Legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari alla Fondazione Bibliomedia del 19 dicembre 2003
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 20032, decreta: Art. 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari annui alla Fondazione Bibliomedia nei limiti dei crediti stanziati.
1
L'Assemblea federale approva con decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.
2
Art. 2 La Fondazione sottopone ogni anno per approvazione al Dipartimento federale dell'interno il preventivo, il rapporto di gestione e il consuntivo.
Art. 3 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2007.
3
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 19 dicembre 2003
Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2003
Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker
Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz
Data di pubblicazione: 13 gennaio 20043 Termine di referendum: 22 aprile 2004 1 2 3
RS 101 FF 2003 5397 FF 2004 11
2003-1754
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Erogazione di aiuti finanziari alla Fondazione Bibliomedia. LF
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