Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio

Disegno

(Legge sul lavoro) Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 20041, decreta: I La legge del 13 marzo 19642 sul lavoro č modificata come segue: Art. 29 cpv. 1 Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti.

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II 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2004 6013 RS 822.11

2004-1675

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Legge sul lavoro

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