Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera

La Confederazione Svizzera e la Comunità europea, in appresso «le parti contraenti», considerando che il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo1 (in appresso «regolamento Dublino»), che ha sostituito la Convenzione di Dublino sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 19902 (in appresso «convenzione di Dublino»), e che la Commissione delle Comunità europee ha adottato il regolamento (CE) n. 1560/2003 del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo3 (in appresso «regolamento relativo alle modalità di applicazione di Dublino»); considerando che il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 2725/2000 dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino allo scopo di contribuire a determinare la parte contraente competente per l'esame di una domanda d'asilo conformemente alla convenzione di Dublino4 (in appresso «regolamento Eurodac») e il regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio del 28 febbraio 2002 che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino5 (in appresso «regolamento relativo alle modalità di applicazione di Eurodac»); considerando che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati6 (in appresso «direttiva sulla tutela dei dati personali») verrà applicata dalla Confederazione Svizzera nel

1 2 3 4 5 6

GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1.

GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.

GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.

GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

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medesimo modo in cui viene applicata dagli Stati membri della Comunità europea in caso di trattamento dei dati ai fini del presente accordo; avuto riguardo alla posizione geografica della Confederazione Svizzera; considerando che la partecipazione della Confederazione Svizzera all'acquis comunitario concernente i regolamenti «Dublino» e «Eurodac» (in appresso «l'acquis Dublino/Eurodac») permetterà di rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera; considerando che la Comunità europea ha concluso un accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro, oppure in Islanda o in Norvegia7 sulla base della convenzione di Dublino; considerando che è auspicabile che la Confederazione Svizzera sia associata al pari dell'Islanda e della Norvegia all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis «Dublino/Eurodac»; considerando appropriato concludere tra la Comunità europea e la Svizzera un accordo che comporti diritti ed obblighi analoghi a quelli convenuti tra la Comunità europea, da un lato, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altro; convinti che sia necessario organizzare la cooperazione tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione pratica e l'ulteriore sviluppo dell'acquis «Dublino/Eurodac»; considerando necessario, al fine di associare la Confederazione Svizzera alle attività della Comunità europea nei settori disciplinati dal presente accordo e di permettere la sua partecipazione alle suddette attività, istituire un comitato secondo il modello istituzionale realizzato per l'associazione dell'Islanda e della Norvegia; considerando che la cooperazione nei settori disciplinati dai regolamenti «Dublino» e «Eurodac» è fondata sui principi della libertà, della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani garantiti in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950; considerando che le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea e degli atti adottati a norma di tale titolo non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca
allegato dal trattato di Amsterdam al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ma che è opportuno prevedere la possibilità per la Confederazione Svizzera e la Danimarca di applicare, nelle loro reciproche relazioni, le disposizioni sostanziali del presente accordo; considerando necessario garantire che gli Stati con i quali la Comunità europea ha creato un'associazione volta all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis «Dublino/Eurodac», applichino tale acquis anche nelle loro reciproche relazioni; 7

GU L 93 del 3.4.2001, pag. 38.

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considerando che il buon funzionamento dell'acquis «Dublino/Eurodac» richiede un'applicazione simultanea del presente accordo e degli accordi tra le varie parti associate all'attuazione e allo sviluppo dell'acquis «Dublino/Eurodac» che disciplinano le loro reciproche relazioni; avuto riguardo all'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen; considerando il legame tra l'acquis di Schengen e l'acquis «Dublino/Eurodac»; considerando che tale legame richiede un'applicazione simultanea dell'acquis «Dublino/Eurodac» e dell'acquis di Schengen, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 1. Le disposizioni ­

del regolamento «Dublino»,

­

del regolamento «Eurodac»,

­

del regolamento relativo alle modalità di applicazione di Eurodac e

­

del regolamento relativo alle modalità di applicazione di Dublino

sono attuate dalla Confederazione Svizzera, in appresso «Svizzera», ed applicate nell'ambito delle sue relazioni con gli Stati membri dell'Unione europea, in appresso «Stati membri».

2. Gli Stati membri applicano le norme di cui al paragrafo 1 in relazione alla Svizzera.

3. Fatto salvo l'articolo 4, anche gli atti e le misure adottate dalla Comunità europea che modificano o completano le disposizioni di cui al paragrafo 1, nonché le decisioni assunte secondo le procedure previste da tali disposizioni sono accettate, attuate ed applicate dalla Svizzera.

4. La Svizzera attua ed applica, mutatis mutandis, le disposizioni della direttiva sulla tutela dei dati personali, quali si applicano negli Stati membri ai dati trattati ai fini dell'applicazione e dell'attuazione delle disposizioni previste al paragrafo 1.

5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, si intende che i riferimenti agli «Stati membri» nelle disposizioni di cui all'allegato comprendono anche la Svizzera.

Art. 2 1. In occasione dell'elaborazione di nuove disposizioni legislative che modificano o completano le disposizioni di cui all'articolo 1, la Commissione delle Comunità europee, in appresso «Commissione», consulta in via informale gli esperti svizzeri, così come consulta gli esperti degli Stati membri in fase di stesura delle proposte.

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2. Contestualmente alla trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea, in appresso «Consiglio», delle proposte di cui al paragrafo 1, la Commissione ne inoltra copia alla Svizzera.

Su richiesta di una delle parti contraenti, può avere luogo uno scambio di opinioni preliminare in seno al comitato misto istituito a norma dell'articolo 3.

3. Durante la fase che precede l'adozione delle disposizioni legislative di cui al paragrafo 1, in un processo continuo di informazione e consultazione, le parti contraenti si consultano nuovamente fra loro, nei momenti importanti, su richiesta di una di esse, in seno al comitato misto.

4. Le parti contraenti cooperano in buona fede durante la fase di informazione e consultazione allo scopo di agevolare, al termine di tale processo, lo svolgimento delle funzioni del comitato misto ai sensi del presente accordo.

5. I rappresentanti del governo svizzero hanno diritto di avanzare suggerimenti in sede di comitato misto sulle questioni menzionate al paragrafo 1.

6. La Commissione garantisce agli esperti svizzeri la partecipazione più ampia possibile, a seconda dei settori interessati, alla fase preparatoria dei progetti dei provvedimenti da presentare successivamente ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi. A questo riguardo, nel redigere i progetti dei provvedimenti, la Commissione consulta gli esperti svizzeri nello stesso modo in cui consulta gli esperti degli Stati membri.

7. Quando una proposta è sottoposta al Consiglio nel quadro della procedura applicabile al tipo di comitato che interviene, la Commissione comunica al Consiglio il punto di vista degli esperti svizzeri.

Art. 3 1. È istituito un comitato misto composto dei rappresentanti delle parti contraenti 2. Il comitato misto adotta il suo regolamento interno mediante consenso.

3. Il comitato misto si riunisce su iniziativa del presidente o su richiesta di uno dei membri.

4. Il comitato misto si riunisce al livello appropriato, quando le circostanze lo richiedono, per esaminare l'applicazione pratica e l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e per scambiare opinioni sull'elaborazione di atti e misure che modificano o completano le disposizioni di cui al paragrafo 1.

Si presume che qualsiasi scambio di informazioni relative
al presente accordo avvenga nel quadro del mandato del comitato misto.

5. La presidenza del comitato misto è esercitata, a rotazione semestrale, dal rappresentante della Comunità europea e dal rappresentante del governo svizzero.

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Art. 4 1. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora il Consiglio adotti atti o provvedimenti nei settori che modificano o completano le disposizioni di cui all'articolo 1, e qualora atti o provvedimenti siano adottati secondo le procedure previste da tali disposizioni, essi vengono applicati a partire dallo stesso momento dagli Stati membri e dalla Svizzera a meno che l'atto o il provvedimento stesso non prevedano espressamente altrimenti.

2. La Commissione notifica immediatamente alla Svizzera l'adozione degli atti o provvedimenti di cui al paragrafo 1. La Svizzera si pronuncia in merito all'accettazione del contenuto ed al recepimento nel proprio ordinamento giuridico interno.

Tale decisione è notificata alla Commissione nei trenta giorni successivi all'adozione degli atti o provvedimenti in questione.

3. Se la Svizzera può essere vincolata dal contenuto dell'atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali, essa ne informa la Commissione al momento della notifica. La Svizzera informa immediatamente per iscritto la Commissione dell'adempimento di tutti i requisiti costituzionali. Se non è richiesto referendum, la notifica ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario. Se è chiesto il referendum, la Svizzera dispone, per effettuare la notifica, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica della Commissione. Con decorrenza dalla data stabilita per l'entrata in vigore dell'atto o del provvedimento per quanto riguarda la Svizzera e fino alla notifica di quest'ultima circa l'adempimento dei requisiti costituzionali, la Svizzera applica provvisoriamente, ove possibile, il contenuto dell'atto o del provvedimento in questione.

4. Se la Svizzera non può applicare provvisoriamente l'atto o il provvedimento in questione e tale stato di fatto crea difficoltà che inficiano il buon funzionamento della cooperazione Dublino/Eurodac, la situazione sarà esaminata dal comitato misto. La Comunità europea può adottare, nei confronti della Svizzera, misure proporzionate e necessarie per garantire il buon funzionamento della cooperazione Dublin/Eurodac.

5. L'accettazione, da parte della Svizzera, degli atti e dei provvedimenti di cui al paragrafo 1 instaura diritti e obblighi fra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea.

6. Qualora: a)

la Svizzera notifichi la decisione di non accettare il contenuto di un atto o di un provvedimento di cui al paragrafo 1 per il quale sono state seguite le procedure previste nel presente accordo, oppure

b)

la Svizzera non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2, oppure

c)

la Svizzera non proceda alla notifica dopo la scadenza del termine referendario o, in caso di referendum, nel termine di due anni di cui al paragrafo 3, o non provveda all'applicazione provvisoria contemplata nel medesimo para-

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grafo a partire dalla data prevista per l'entrata in vigore dell'atto o del provvedimento, il presente accordo è sospeso.

7. Il comitato misto esamina la questione che ha determinato la sospensione e provvede ad ovviare alle cause della mancata accettazione o ratifica entro novanta giorni. Dopo aver valutato tutte le altre possibilità per mantenere il buon funzionamento del presente accordo, compresa la possibilità di prendere atto dell'equivalenza delle disposizioni legislative, il comitato può decidere all'unanimità di rimettere in vigore l'accordo. Nel caso la sospensione prosegua, trascorsi novanta giorni, il presente accordo cessa di essere applicabile.

Art. 5 1. Il comitato misto, in considerazione dell'obiettivo delle parti contraenti di assicurare un'applicazione e un'interpretazione il più possibile omogenee delle disposizioni di cui all'articolo 1, si tiene costantemente aggiornato sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (in appresso «Corte di giustizia») e di quella dei competenti organi giurisdizionali svizzeri, relativa a dette disposizioni. A tal fine le parti contraenti convengono di provvedere alla comunicazione reciproca di detta giurisprudenza senza indugio.

2. La Svizzera ha diritto di presentare alla Corte di giustizia memorie o osservazioni scritte quando essa è stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro affinché si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione di una delle disposizioni di cui all'articolo 1.

Art. 6 1. La Svizzera presenta annualmente al comitato misto relazioni su come le rispettive autorità amministrative e giurisdizionali hanno applicato e interpretato le disposizioni di cui all'articolo 1, come interpretate di volta in volta dalla Corte di giustizia.

2. Si applica la procedura di cui all'articolo 7 nei casi in cui il comitato misto non sia riuscito a garantire un'applicazione e un'interpretazione omogenee entro un termine di due mesi dal momento in cui gli è stata segnalata una divergenza sostanziale tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella degli organi giurisdizionali svizzeri oppure una sostanziale divergenza d'applicazione fra le autorità degli Stati membri interessati e quelle svizzere per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.
Art. 7 1. In caso di controversia circa l'applicazione del presente accordo o qualora si verifichi la situazione prospettata nell'articolo 6, paragrafo 2, la questione è ufficialmente iscritta come punto controverso all'ordine del giorno del comitato misto.

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2. Il comitato misto dispone di un termine di novanta giorni per dirimere la controversia a decorrere dalla data di adozione dell'ordine del giorno in cui essa è stata iscritta.

3. Se il comitato misto non riesce a dirimere la controversia entro i novanta giorni previsti al paragrafo 2, è fissato un ulteriore termine di novanta giorni per la ricerca di una composizione definitiva. Se, al termine di tale periodo, il comitato misto non ha assunto una decisione, il presente accordo cessa di essere applicabile alla fine dell'ultimo giorno del suddetto periodo.

Art. 8 1. Per quanto riguarda i costi amministrativi ed operativi derivanti dalla costituzione e dalla gestione dell'unità centrale di Eurodac, la Svizzera versa al bilancio generale delle Comunità europee un contributo annuo pari al 7,286 % di un importo di riferimento iniziale pari a 11.675.000 EUR e, a partire dall'esercizio finanziario 2004, un contributo annuo pari al 7,286 % degli stanziamenti iscritti in bilancio relativi all'esercizio finanziario in questione.

Quanto agli altri costi amministrativi o operativi connessi all'applicazione del presente accordo, la Svizzera contribuisce versando al bilancio generale delle Comunità europee un contributo annuo calcolato in proporzione al suo prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.

2. La Svizzera ha il diritto di ricevere i documenti inerenti al presente accordo e di richiedere, in occasione delle riunioni del comitato misto, l'interpretazione verso una lingua ufficiale delle istituzioni delle Comunità europee di sua scelta.

Art. 9 L'autorità nazionale di controllo svizzera competente per la protezione dei dati personali e l'organo di controllo indipendente istituito in virtù dell'articolo 286, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea cooperano per quanto necessario per l'assolvimento dei propri compiti, in particolare scambiandosi tutte le informazioni utili. Le due autorità stabiliscono di comune accordo le modalità di tale cooperazione.

Art. 10 1. Il presente accordo lascia impregiudicati gli altri accordi conclusi fra la Comunità europea e la Svizzera.

2. Il presente accordo lascia impregiudicati gli accordi che potranno essere conclusi in futuro fra la Comunità europea e la Svizzera.

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Art. 11 1. Il Regno di Danimarca può chiedere di aderire al presente accordo. Le condizioni di tale adesione sono determinate dalle parti contraenti, con il consenso del Regno di Danimarca, in un protocollo al presente accordo.

2. La Svizzera concluderà un accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo all'instaurazione di diritti e obblighi reciproci a norma delle loro rispettive associazioni all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac.

Art. 12 1. Il presente accordo è soggetto alla ratifica o approvazione delle parti contraenti.

Gli strumenti di ratifica o di approvazione saranno depositati presso il Segretariato generale del Consiglio, che funge da depositario.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario comunica alle parti contraenti l'avvenuto deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

3. Gli articoli 2, 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, prima frase si applicano in via provvisoria a decorrere dalla data della firma del presente accordo.

Art. 13 Per quanto riguarda gli atti o provvedimenti adottati dopo la firma del presente accordo ma prima della sua entrata in vigore, il periodo di trenta giorni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ultima frase, decorre dal giorno dell'entrata in vigore del presente accordo.

Art. 14 1. Il presente accordo si applica esclusivamente nel caso in cui gli accordi previsti dall'articolo 11 siano anch'essi messi in applicazione.

2. Inoltre, il presente accordo si applica esclusivamente nel caso in cui l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sull'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione ed allo sviluppo dell'acquis di Schengen sia anch'esso messo in applicazione.

Art. 15 1. Il Liechtenstein può aderire al presente accordo.

2. L'adesione del Liechtenstein sarà oggetto di un protocollo al presente accordo, che stabilirà tutte le conseguenze dell'adesione, ivi compresa l'instaurazione di diritti ed obblighi tra il Liechtenstein e la Svizzera, nonché tra il Liechtenstein, da un lato, e la Comunità europea e gli Stati membri vincolati dal presente accordo, dall'altro.

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Art. 16 1. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo presentando dichiarazione scritta al depositario. Essa ha effetto sei mesi dopo il relativo deposito.

2. Il presente accordo si considera denunciato nel caso in cui la Svizzera denunci uno degli accordi previsti all'articolo 11 o l'accordo previsto all'articolo 14, paragrafo 2.

Art. 17 1. Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovena, slovacca, spagnola, svedese, tedesca, ungherese. Ognuno di questi testi fa ugualmente fede.

2. La versione in lingua maltese del presente accordo sarà autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa farà ugualmente fede alle stesse condizioni delle lingue di cui al paragrafo 1.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2004.

(Seguono le firme)

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Atto finale

I plenipotenziari hanno adottato le dichiarazioni comuni seguenti, accluse al presente Atto finale: 1.

Dichiarazione comune delle parti contraenti su un dialogo stretto;

2.

Dichiarazione comune delle parti contraenti sulla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei dati.

Essi hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale: 1.

Dichiarazione della Svizzera relativa all'articolo 4, paragrafo 3, sul termine di accettazione dei nuovi sviluppi dell'acquis Dublino/Eurodac;

2.

Dichiarazione della Commissione europea sui comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2004.

(Seguono le firme)

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Dichiarazioni comuni delle parti contraenti Dichiarazione comune delle parti contraenti su un dialogo stretto Le parti contraenti sottolineano l'importanza di un dialogo stretto e produttivo tra tutti coloro che partecipano all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo.

Nel rispetto dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, la Commissione invita esperti degli Stati membri alle riunioni del comitato misto, al fine di procedere a scambi di idee con la Svizzera su tutte le questioni previste dall'accordo.

Le parti contraenti hanno preso nota della volontà degli Stati membri di accettare gli inviti di cui sopra e di partecipare a questi scambi di idee con la Svizzera su tutte le questioni previste dall'accordo.

Dichiarazione comune delle parti contraenti sulla direttiva 95/46/ce del parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei dati Nell'ambito dell'accordo, le parti contraenti convengono che, in relazione alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la partecipazione dei rappresentanti della Confederazione Svizzera si svolge secondo il concetto stabilito dallo scambio di lettere concernenti i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, allegato all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

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Altre dichiarazioni Dichiarazione della Svizzera relativa all'articolo 4, paragrafo 3, sul termine di accettazione dei nuovi sviluppi dell'acquis Dublino/Eurodac Il termine massimo di due anni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, riguarda sia l'approvazione che l'attuazione dell'atto o del provvedimento. Esso comprende le seguenti fasi: ­

la fase preparatoria,

­

il procedimento parlamentare,

­

il termine per la proposizione del referendum (100 giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto) e, se del caso,

­

il referendum (organizzazione e votazione).

Il Consiglio federale informa senza indugio il Consiglio e la Commissione dell'adempimento di ciascuna di tali fasi.

Il Consiglio federale si impegna ad utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per fare in modo che le varie fasi sopra citate si svolgano il più rapidamente possibile.

Dichiarazione della Commissione europea sui comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi Attualmente, i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi nel settore dell'attuazione, dell'applicazione e dello sviluppo dell'acquis «Dublino/Eurodac» sono: ­

il comitato istituito dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo («Comitato Dublino») e

­

il comitato istituito dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino («Comitato Eurodac»).

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Criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in svizzera. Accordo con la CE

Dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti La delegazione della Commissione europea, Le delegazioni che rappresentano i governi della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia, La delegazione che rappresenta il governo della Confederazione Svizzera, ­

hanno deciso di organizzare congiuntamente le riunioni dei comitati misti istituiti, da un lato, dall'accordo tra la Comunità europea e l'Islanda e la Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia e, dall'altra, dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri oppure in Svizzera;

­

rilevano che lo svolgimento congiunto di tali riunioni richiede una soluzione pragmatica per quanto riguarda l'ufficio di presidenza di tali riunioni quando la presidenza stessa è attribuita agli Stati associati ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri oppure in Svizzera oppure dell'accordo tra la Comunità europea e l'Islanda e la Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia;

­

prendono atto del desiderio degli Stati associati di cedere, se necessario, l'esercizio della presidenza e di effettuare una rotazione fra loro in ordine alfabetico in base al nome a partire dall'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri oppure in Svizzera.

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