Legge federale sull'assicurazione malattie

Disegno

(LAMal) (Riduzione dei premi) Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20041, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19942 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 1 cpv. 2 lett. c 2 Esse

non sono applicabili ai seguenti settori:

c.

riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65­65d e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all'articolo 66;

Art. 18 cpv. 2quater 2quater Essa assiste i Cantoni nell'applicazione della riduzione dei premi secondo l'articolo 65d a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

Titolo prima dell'art. 64a

Sezione 3a: Mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi Art. 64a (nuovo) 1 Se

l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).

2 Se,

nonostante la diffida, l'assicurato non effettua alcun pagamento e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell'esecuzione per debiti, l'assicuratore sospende l'assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non sono stati pagati

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FF 2004 3869 RS 832.10

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integralmente. Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l'ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell'obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica a un'altra autorità.

3 Se

i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione sono pagati integralmente, l'assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.

4 In

deroga all'articolo 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione. È fatto salvo l'articolo 7 capoversi 3 e 4.

5 Il

Consiglio federale disciplina le modalità d'incasso dei premi, della procedura di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora.

Art. 65

Riduzione dei premi da parte dei Cantoni

1I

Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta domiciliati in Svizzera. Sono considerati assicurati di condizione economica modesta: a.

gli assicurati per i quali i premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie rappresentano un onere gravoso;

b.

le famiglie che possono far valere il diritto a una deduzione sociale per i figli secondo l'articolo 213 capoverso 1 lettera a della legge federale del 14 dicembre 19903 sull'imposta federale diretta (LIFD) e per le quali i premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie rappresentano un onere gravoso.

2I

figli per i quali è accordata una deduzione sociale secondo l'articolo 213 capoverso 1 lettera a LIFD non hanno un diritto individuale alla riduzione dei premi.

3 Il

Consiglio federale può estendere il diritto alla riduzione dei premi a persone tenute ad assicurarsi che non sono domiciliate in Svizzera, ma vi soggiornano per un periodo prolungato.

4 Le

riduzioni dei premi sono fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni ai sensi dell'articolo 66 siano in linea di massima versati integralmente.

Art. 65a

Determinazione della situazione economica dell'assicurato e del diritto alla riduzione dei premi

I Cantoni determinano la situazione economica dell'assicurato fondandosi sul reddito netto ai sensi dell'articolo 25 LIFD4. Al reddito netto è aggiunto il 10 per cento della sostanza imponibile secondo il diritto cantonale.

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RS 642.11 RS 642.11

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I Cantoni si basano sui valori fiscali dell'ultima tassazione passata in giudicato. Se la tassazione risale a più di tre anni, è determinante la stima provvisoria; se quest'ultima non è disponibile per l'imposta federale diretta, è determinante l'ultima tassazione passata in giudicato o la stima provvisoria per l'imposta cantonale sul reddito. Il Consiglio federale può obbligare le autorità fiscali a fornire alle autorità cantonali competenti le informazioni di cui necessitano per fissare la riduzione dei premi.

2

3I

Cantoni provvedono affinché nella verifica dei presupposti del diritto alla riduzione dei premi siano considerate, in particolare su richiesta dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti.

4I

Cantoni determinano il diritto alla riduzione dei premi in base ai premi di riferimento che il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, fissa per ogni singolo Cantone. I premi di riferimento devono essere fissati in modo da risultare inferiori ai premi medi determinanti per il Cantone.

5I

premi di riferimento vengono ridotti se sono superiori alla quota di partecipazione individuale degli assicurati, graduata in base alla categoria di reddito. I Cantoni suddividono gli assicurati in almeno quattro categorie di reddito. L'aliquota di partecipazione individuale ammonta: a.

per le persone di cui all'articolo 65 capoverso 1 lettera a, al 4 per cento al massimo del reddito determinante per la categoria di reddito più bassa e al 12 per cento al massimo per la categoria di reddito più alta;

b.

per le persone di cui all'articolo 65 capoverso 1 lettera b, al 2 per cento al massimo del reddito determinante per la categoria di reddito più bassa e al 10 per cento al massimo per la categoria di reddito più alta.

6I

Cantoni possono stabilire redditi massimi che danno diritto a una riduzione dei premi.

Art. 65b (nuovo) Versamento Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni provvedono affinché il versamento delle riduzioni dei premi avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi.

Art. 65c (nuovo)

Informazione e collaborazione

1I

Cantoni informano regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi.

2 Nell'ambito

della riduzione dei premi gli assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 82, purché siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni.

3I

Cantoni forniscono alla Confederazione dati anonimizzati concernenti gli assicurati beneficiari, così da permetterle di verificare l'attuazione degli scopi di politica sociale. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni.

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Legge federale sull'assicurazione malattie (Riduzione dei premi)

Art. 65d (nuovo) Ex articolo 65a Art. 66 cpv. 1 e 3 1 La

Confederazione accorda annualmente ai Cantoni sussidi per la riduzione dei premi ai sensi degli articoli 65­65d.

3 Il

Consiglio federale stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in base alla sua popolazione residente, alla sua capacità finanziaria e al numero di assicurati secondo l'articolo 65d lettera a.

Art. 84 lett. d Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: d.

stabilire il diritto a riduzioni dei premi conformemente agli articoli 65­65c, calcolarle e concederle;

II Disposizione transitoria della modifica del ... (Riduzione dei premi) I Cantoni devono attuare il sistema previsto negli articoli 65 e 65a entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

III 1 La

presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Entra

in vigore il 1° gennaio 2005 qualora il termine di referendum sia scaduto inutilizzato o il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua accettazione in votazione popolare.

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