Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri del 27 aprile 2004

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta: Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) del 2 ottobre 2003 dei laboratori di protesi dentaria svizzeri, viene conferita l'obbligatorietà generale2.

Art. 2 1

L'obbligatorietà generale è decretata per tutto il territorio svizzero.

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutte le aziende che eseguono lavori di laboratorio di odontotecnica.

2

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché al personale che effettua lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno d'età, occupato presso un'azienda ai sensi del capoverso 2.

3

Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 7.2) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del Seco un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, per quanto lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri eventi che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro.

La Direzione del lavoro può inoltre chiedere di prendere visione di altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

1 2

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

2004-0712

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Contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri. DCF

Art. 4 Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2004 ed ha effetto sino al 31 dicembre 2006.

27 aprile 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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