Legge federale sulle scuole universitarie professionali

Disegno

(LSUP) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 20031, decreta: I La legge federale del 6 ottobre 19952 sulle scuole universitarie professionali è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Campo d'applicazione e oggetto

La Confederazione promuove l'istituzione e lo sviluppo di scuole universitarie professionali nei seguenti settori di studio:

1

2

1 2

a.

tecnica e tecnologia dell'informazione;

b.

architettura, edilizia e progettazione;

c.

chimica e scienze della vita;

d.

economia e servizi;

e.

design;

f.

salute;

g.

lavoro sociale;

h.

musica, teatro e altre arti;

i.

psicologia applicata;

j.

linguistica applicata.

La presente legge disciplina segnatamente: a.

i compiti;

b.

le condizioni di ammissione agli studi;

FF 2004 113 RS 414.71

2003-1695

143

Legge federale sulle scuole universitarie professionali

c.

il riconoscimento dei diplomi;

d.

l'autorizzazione delle scuole universitarie professionali;

e.

il sostegno finanziario.

Art. 1a (nuovo) Collaborazione 1 D'intesa con i Cantoni, la Confederazione favorisce la ripartizione dei compiti a livello nazionale e regionale nonché la collaborazione nell'intero settore delle scuole universitarie; essa tiene conto della cooperazione internazionale. A tale scopo collabora con i responsabili delle scuole universitarie professionali e con i loro organi comuni.

La Confederazione può, nel quadro della collaborazione a livello nazionale come pure in considerazione del riconoscimento internazionale dei diplomi, gestire cicli di studio propri a livello universitario professionale.

2

Art. 1b (nuovo) Promozione della permeabilità Le prescrizioni relative alle scuole universitarie professionali garantiscono la migliore permeabilità possibile sia tra le scuole stesse sia tra queste e gli altri settori del sistema educativo.

1

Le esperienze professionali o extraprofessionali e la formazione specialistica o generale acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione sono adeguatamente riconosciute.

2

Art. 3 cpv. 1 e 5 (nuovo) Le scuole universitarie professionali impartiscono un insegnamento con orientamento pratico che si conclude con il conseguimento di un diploma e prepara all'esercizio di attività professionali che richiedono l'applicazione di conoscenze, di metodi scientifici nonché eventualmente di capacità artistiche.

1

5

Nello svolgimento dei loro compiti esse provvedono segnatamente: a.

ad assicurare l'uguaglianza di fatto tra uomo e donna;

b.

a eliminare gli svantaggi esistenti nei confronti delle persone disabili.

Art. 4

Studi per il conseguimento del diploma

Le scuole universitarie professionali offrono studi per il conseguimento di un diploma a due livelli; il primo livello si conclude con il diploma di bachelor, il secondo con il diploma di master.

1

A livello di bachelor le scuole universitarie professionali trasmettono agli studenti una formazione generale e una cultura di base e li preparano di regola al conseguimento di un diploma di qualificazione professionale. Tale studio li rende in particolare idonei a:

2

144

Legge federale sulle scuole universitarie professionali

a.

sviluppare e applicare in modo autonomo o all'interno di un gruppo metodi che permettano loro di risolvere i problemi che si pongono nella loro attività professionale;

b.

esercitare la propria attività professionale secondo le più recenti conoscenze acquisite dalla scienza e dall'attività pratica;

c.

assumere compiti direttivi e responsabilità di natura sociale, nonché a comunicare con successo;

d.

pensare e agire in modo interdisciplinare;

e.

assumere responsabilità di tutela dell'ambiente e delle basi vitali naturali.

A livello di master le scuole universitarie professionali trasmettono agli studenti conoscenze maggiormente approfondite e specializzate e li preparano a un diploma professionale di ulteriore qualificazione professionale. Esse conferiscono particolare importanza alla configurazione interdisciplinare degli studi e al loro orientamento verso le scienze applicate.

3

Art. 5

Ammissione

L'ammissione senza esame in una scuola universitaria professionale a livello di bachelor nei settori di studio di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a­e presuppone:

1

a.

una maturità professionale congiunta ad una formazione di base in una professione connessa con il programma di studio prescelto, o

b.

una maturità federale o riconosciuta dalla Confederazione e un'esperienza professionale di almeno un anno che abbia fornito conoscenze professionali pratiche e teoriche in una professione connessa con il programma di studio prescelto.

Per l'ammissione in una scuola universitaria professionale a livello di bachelor, nei settori di studio di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere f­j, sono applicabili le decisioni seguenti determinanti al 31 agosto 2004:3

2

3

a.

decisione dell'Assemblea generale della Conferenza dei direttori cantonali della sanità per la formazione nel settore della salute nell'ambito delle scuole universitarie professionali;

b.

decisione dell'Assemblea generale della Conferenza dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica per la formazione in lavoro sociale nell'ambito delle scuole universitarie professionali;

c.

decisioni dell'Assemblea generale della Conferenza dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica per le scuole universitarie di musica, di teatro, di arti visive e applicate nonché per la formazione in psicologia applicata nell'ambito delle scuole universitarie professionali e per la formazione in linguistica applicata nell'ambito delle scuole universitarie professionali.

Non pubblicate nella RU. Il testo di tali decisioni può essere richiesto presso l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berna (www.bbt.admin.ch).

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3

Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) definisce: a.

le ulteriori condizioni di ammissione che possono essere previste;

b.

le condizioni di ammissione dei diplomati di altri cicli di studio.

L'ammissione in una scuola universitaria professionale a livello di master presuppone il conseguimento di un diploma di bachelor o di una scuola universitaria equivalente. Le scuole universitarie professionali possono definire ulteriori condizioni di ammissione.

4

Gli studi già effettuati sono tenuti in considerazione in caso di passaggio da una scuola universitaria professionale all'altra.

5

Art. 6

Genere e durata degli studi

Le scuole universitarie professionali possono prevedere studi a tempo pieno, studi paralleli all'esercizio di un'attività professionale, oppure forme miste dei due tipi di studio.

1

A livello di bachelor le prestazioni di studio richieste corrispondono ad almeno tre anni di studio a tempo pieno

2

In linea di massima i cicli di studio e la loro durata sono impostati sui criteri internazionali, in particolare europei, di riconoscimento dei diplomi.

3

Art. 7

Prestazioni di studio richieste, diplomi e titoli

Chi fornisce le prestazioni di studio richieste ottiene un diploma di bachelor o di master della scuola universitaria professionale.

1

L'organo responsabile della scuola universitaria professionale stabilisce le prestazioni di studio richieste.

2

3

Il Dipartimento: a.

riconosce i diplomi purché i cicli di studio siano conformi alle prescrizioni della Confederazione;

b.

definisce i titoli.

4

Il diploma riconosciuto autorizza il titolare a portare il titolo corrispondente.

5

Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento di diplomi esteri.

Art. 8 cpv. 1bis (nuovo), 2 e 3 Le scuole universitarie professionali offrono in particolare studi postdiploma che portano al conseguimento di un diploma da esse conferito.

1bis

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2

3

Il Dipartimento: a.

stabilisce le condizioni minime per gli studi postdiploma;

b.

riconosce i diplomi, purché gli studi postdiploma siano conformi alle prescrizioni della Confederazione;

c.

definisce i titoli.

Il diploma riconosciuto autorizza il titolare a portare il titolo corrispondente.

Art. 9 cpv. 1 Le scuole universitarie professionali esercitano attività nel campo della ricerca applicata e dello sviluppo, assicurando in tal modo la cooperazione con le cerchie scientifiche e professionali. Esse integrano i risultati di tali attività nell'insegnamento.

1

Art. 10

Servizi

Fornendo servizi a terzi, le scuole universitarie professionali cooperano con le cerchie professionali.

Art. 12

Qualifiche degli insegnanti

Gli insegnanti devono essere titolari di un diploma di una scuola universitaria, nutrire interesse per la ricerca e possedere le qualifiche didattiche richieste. Per l'insegnamento delle materie specifiche è inoltre richiesta un'esperienza professionale di più anni.

1

Eccezionalmente l'autorità di nomina può rinunciare ad esigere un diploma di una scuola universitaria, purché l'insegnante abbia dato prova in altro modo delle proprie attitudini.

2

Le scuole universitarie professionali assicurano il costante perfezionamento specialistico e didattico degli insegnanti.

3

Art. 14 rubrica cpv. 2 e lett. fbis (nuova) Autorizzazione L'autorizzazione è accordata purché sia provato che la scuola universitaria professionale:

2

fbis. è accreditata;

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Legge federale sulle scuole universitarie professionali

Titolo prima dell'art. 16

Sezione 3: Pianificazione, accreditamento e assicurazione della qualità delle scuole universitarie professionali Art. 16

Obiettivi fissati dalla Confederazione e cicli di studio

Sentiti gli organi federali e cantonali competenti in materia di politiche delle scuole universitarie e della ricerca come pure le cerchie professionali, il Consiglio federale determina gli obiettivi per le scuole universitarie professionali.

1

La Confederazione e i Cantoni stabiliscono in una convenzione i principi per il disciplinamento dell'offerta di cicli di studio che portano al conseguimento di un diploma.

2

Il Dipartimento determina i cicli di studio, la loro designazione e li attribuisce ai vari settori di studio.

3

Esso sente previamente i Cantoni, gli organi responsabili delle scuole universitarie professionali e i loro organi comuni.

4

Art. 17a (nuovo) Accreditamento e assicurazione della qualità La Confederazione, gli organi responsabili delle scuole universitarie professionali e le scuole universitarie professionali garantiscono e promuovono la qualità della formazione che porta al conseguimento di un diploma, della ricerca applicata, del perfezionamento e delle prestazioni a terzi. Le scuole universitarie professionali e i loro cicli di studio necessitano dell'accreditamento.

1

Il Dipartimento accredita le scuole universitarie professionali e i loro cicli di studio. Esso emana direttive sull'accreditamento.

2

La Confederazione e i Cantoni possono delegare a terzi la valutazione delle richieste di accreditamento o l'accreditamento.

3

La convenzione disciplina l'organizzazione e il finanziamento di tale delega. La Confederazione prende a suo carico al massimo 50 per cento delle spese per la valutazione delle richieste di accreditamento o per l'accreditamento.

4

Art. 18 cpv. 1 e 3 Nell'ambito dei crediti autorizzati, la Confederazione sussidia gli investimenti e l'esercizio di scuole universitarie professionali di diritto pubblico, purché siano conformi alle disposizioni della presente legge e delle relative ordinanze federali.

1

3

Abrogato

Art. 20 Abrogato

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Legge federale sulle scuole universitarie professionali

Art. 22 cpv. 1 Chi usurpa un titolo ai sensi degli articoli 7 capoverso 4 e 8 capoverso 3 è punito con l'arresto o la multa.

1

Titolo prima dell'art. 22a (nuovo)

Sezione 5a: Rimedi giuridici Art. 22a (nuovo) Contro le decisioni del DFE o dell'ufficio federale può essere interposto ricorso presso la Commissione di ricorso del DFE. Quest'ultima decide in via definitiva; sono fatte salve le decisioni relative alla concessione o al rifiuto di sussidi cui il diritto federale conferisce un diritto.

1

Del rimanente la procedura è disciplinata dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

2

Art. 24 cpv. 2 frase introduttiva e lett. e La Commissione federale delle scuole universitarie professionali è segnatamente incaricata dei compiti seguenti:

2

e.

abrogata

II Modifica del diritto vigente La legge federale del 16 dicembre 19434 sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue: Art. 100 cpv. 1 lett. v (nuova) 1

Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro: v.

4 5

le decisioni: 1. in materia di formazione professionale, concernenti l'ammissione a esami e corsi nonché il risultato di esami; 2. ai sensi della legge federale del 6 ottobre 19955 sulle scuole universitarie professionali, ad eccezione di quelle relative alla concessione o al rifiuto di sussidi cui il diritto federale conferisce un diritto.

RS 173.110 RS 414.71; FF 2004 143

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III

Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

A Studi per il conseguimento del diploma Agli studenti che hanno cominciato gli studi prima dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge, le scuole universitarie professionali offrono studi per il conseguimento del diploma secondo il diritto anteriore per al massimo otto anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

1

Esse possono proporre cicli di studio per il conseguimento del diploma secondo il diritto anteriore soltanto nei due anni successivi all'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge.

2

B Riconoscimento e diritto a portare un titolo 1

Ai settori di studio di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere f­j: a.

I diplomi rilasciati dalle scuole universitarie professionali e i titoli riconosciuti dalle Conferenze dei direttori cantonali competenti prima dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge, sono considerati riconosciuti dalla Confederazione;

b.

Per quanto concerne domande di riconoscimento di diplomi rilasciati da scuole universitarie professionali il trattamento delle quali è in corso al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge, il Dipartimento decide secondo il diritto anteriore;

c.

Dopo l'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge, la Confederazione provvede a organizzare le necessarie conversioni dei titoli secondo il diritto anteriore. Il Dipartimento disciplina le modalità.

Il Consiglio federale disciplina il diritto di portare titoli conferito a persone che hanno ottenuto un diploma di una scuola universitaria professionale o che vi hanno cominciato gli studi prima dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge.

2

C Aiuti finanziari Nei settori di studio di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere f­j la Confederazione accorda, fino al 31 dicembre 2007, aiuti finanziari per i costi d'esercizio di cicli di studio delle scuole universitarie professionali soltanto nel quadro dei crediti autorizzati.

1

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2

3

Aiuti finanziari sono assegnati se: a.

l'istituto non persegue fini lucrativi;

b.

i cicli di studio sono aperti di principio a tutte le persone che adempiono le condizioni di ammissione;

c.

i cicli di studio rispondono a un bisogno;

d.

i cicli di studio sono organizzati in maniera adeguata.

I sussidi devono essere assegnati almeno in parte in funzione delle prestazioni.

Per ragioni di politica finanziaria e dopo aver consultato i Cantoni il Consiglio federale può posticipare la data di cui al capoverso 1.

4

IV 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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