Legge federale sull'adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie all'interno dei Cantoni in base alla legge federale sull'assicurazione malattie

Disegno

Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20041, decreta: I La legge federale del 21 giugno 20022 sull'adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie all'interno dei Cantoni in base alla legge federale sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 In deroga all'articolo 49 capoversi 1 e 2 della legge federale del 18 marzo 19943 sull'assicurazione malattie, i Cantoni partecipano alla copertura dei costi delle cure stazionarie prestate sul loro territorio nei reparti semiprivati o privati di ospedali pubblici o sussidiati dall'ente pubblico a concorrenza delle tariffe richieste dal singolo ospedale agli assicuratori per la degenza nel reparto comune di persone residenti nel Cantone.

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Art. 2 Dall'importo della fattura, i costi secondo la tariffa dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sono dapprima fatturati all'assicuratore, in seguito il contributo dovuto dal Cantone è fatturato a quest'ultimo. L'importo residuo è fatturato all'assicurazione complementare, o in mancanza di tale assicurazione, all'assicurato.

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Gli ospedali presentano la fattura agli assicuratori dedotta la partecipazione cantonale.

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Le modalità del conteggio fra Cantone e assicuratori sono di competenza cantonale.

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FF 2004 3803 RS 832.14 RS 832.10

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Adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie all'interno dei Cantoni in base alla legge federale sull'assicurazione malattie. LF

Art. 3 cpv. 3 (nuovo) La durata di validità della presente legge è prorogata sino all'entrata in vigore di una revisione della legge federale sull'assicurazione malattie nel settore del finanziamento ospedaliero, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2006.

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II La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà a referendum facoltativo a tenore dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

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Entra in vigore il 1° gennaio 2005 con effetto sino al 31 dicembre 2006.

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