Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo Modifica del 16 febbraio 2004 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Il decreto del Consiglio federale del 5 marzo 20031 che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per l'artigianato del metallo è modificato come segue: I Art. 2 cpv. 4 Le disposizioni del CCNL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera2 e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza3 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 14 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCNL sono competenti le Commissioni paritetiche del CCNL.

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II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo, allegato ai decreti del Consiglio federale del 28 dicembre 2000, del 18 febbraio 2002 e del 5 marzo 20035, sono dichiarate d'obbligatorietà generale6: Appendice 10

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Salari minimi

FF 2003 2252 RS 823.20 ODist, RS 823.201 Cifra I articolo 2 capoverso 1 DCF del 5 marzo 2003 FF 2001 92, 2002 1518, 2003 2252 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

2004-0269

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Contratto colletivo nazionale di lavoro per l'artigianto di metallo. DCF

III Fatta salva la cifra I, il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2004 e ha effetto sino al 31 dicembre 2005. La cifra I entra in vigore il 1° giugno 2004.

16 febbraio 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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