04.038 Messaggio concernente la Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta) del 7 giugno 2004

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale concernente la Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale.

Vogliate gradire, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

7 giugno 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2004-0406

3301

Compendio Nel quadro del Consiglio d'Europa sono state elaborate sei Convenzioni europee in materia di protezione degli animali. La Svizzera ne ha ratificate cinque. La Convenzione europea del 13 dicembre 1968 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale è stata profondamente rimaneggiata e la versione riveduta è stata aperta alla firma il 6 novembre 2003. Se approvano la Convenzione nuova, gli Stati Parte devono denunciare quella vecchia.

Nel conflitto tra gli interessi divergenti dell'uomo e dell'animale, la Convenzione assume una posizione intermedia. Costituisce un compromesso anche per quanto riguarda le esigenze dei differenti Stati che hanno partecipato alla sua elaborazione. Nella maggior parte dei campi, va meno lontano della legislazione svizzera sulla protezione degli animali. Per contro, rappresenta un progresso sul piano europeo.

Nell'elaborazione della Convenzione del 6 novembre 2003 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale si è tenuto conto delle esperienze fatte durante i trenta anni in cui è stata applicata la vecchia Convenzione e dei risultati ottenuti dalla ricerca scientifica in materia. Con la versione riveduta si intendono colmare le lacune e si vuole migliorare l'applicazione dei principi della Convenzione.

La Convenzione è concepita come regolamentazione quadro che fissa i principi essenziali applicabili a tutti i vertebrati. Prevede la formazione dei guardiani che accompagnano i trasporti, disciplina l'autorizzazione dei trasportatori per poterli identificare, enuncia direttive sulla concezione e sulla costruzione dei mezzi di trasporto e definisce l'idoneità degli animali al trasporto. Regola inoltre il carico e lo scarico degli animali, il trattamento degli animali e le diverse pratiche di trasporto. La Convenzione disciplina anche il trasporto su rotaia, su strada, via acqua e via aria.

La Convenzione prevede infine l'elaborazione di protocolli tecnici. Il testo menziona esplicitamente un protocollo che definisce lo spazio di cui devono disporre gli animali (superficie al suolo, altezza) e un protocollo che specifica a quali intervalli gli animali devono essere abbeverati e alimentati e beneficiare di periodi di riposo.

Questi protocolli sono in fase di elaborazione.

La completa attuazione della presente Convenzione implica una
modifica dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Si prevede di procedere a questa modifica nell'ambito della revisione in corso della legislazione sulla protezione degli animali.

3302

Messaggio 1

Contesto

1.1

Convenzioni del Consiglio d'Europa in materia di protezione degli animali

Il Consiglio d'Europa ha elaborato finora 195 Convenzioni. In materia di protezione degli animali vi sono le seguenti sei Convenzioni: ­

la Convenzione europea del 13 dicembre 19681 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale;

­

la Convenzione europea del 10 marzo 19762 sulla protezione degli animali negli allevamenti;

­

la Convenzione europea del 10 maggio 19793 sulla protezione degli animali da macello;

­

la Convenzione europea del 18 marzo 19864 sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;

­

la Convenzione europea del 13 novembre 19875 per la protezione degli animali da compagnia;

­

la Convenzione europea del 6 novembre 2003 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta).

1.2

Adesione della Svizzera

Finora, la Svizzera ha aderito a 96 Convenzioni. Nell'ambito della protezione degli animali si tratta delle seguenti Convenzioni:

1.2.1

Convenzione europea del 13 dicembre 1968 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale

La Svizzera ha firmato questa Convenzione il 13 dicembre 1968. Le Camere federali l'hanno approvata il 18 marzo 19706 e il Consiglio federale l'ha ratificata il 19 agosto 1970. La Convenzione è entrata in vigore per la Svizzera il 20 febbraio 1971.

1 2 3 4 5 6

RS 0.452 RS 0.454 RS 0.458 RS 0.457 RS 0.456 RU 1970 1209

3303

1.2.2

Convenzione europea del 10 marzo 1976 sulla protezione degli animali negli allevamenti

La Svizzera ha firmato questa Convenzione il 7 luglio 1976. Le Camere federali la hanno approvata il 26 novembre 19797. Il Consiglio federale l'ha ratificata il 24 settembre 1980. La Convenzione è entrata in vigore per la Svizzera il 25 marzo 1981.

1.2.3

Convenzione europea del 10 maggio 1979 sulla protezione degli animali da macello

La Svizzera ha firmato questa Convenzione il 10 maggio 1979. Le Camere federali la hanno approvata il 17 giugno 19938. Il Consiglio federale l'ha ratificata il 3 novembre 1993. La Convenzione è entrata in vigore per la Svizzera il 4 maggio 1994.

1.2.4

Convenzione europea del 18 marzo 1986 sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

La Svizzera ha firmato questa Convenzione il 29 maggio 1989. Le Camere federali la hanno approvata il 17 giugno 19939. Il Consiglio federale l'ha ratificata il 3 novembre 1993. La Convenzione è entrata in vigore per la Svizzera il 1o giugno 1994.

1.2.5

Convenzione europea del 13 novembre 1987 per la protezione degli animali da compagnia

La Svizzera ha firmato questa Convenzione il 13 novembre 1990. Le Camere federali l'hanno approvata il 17 giugno 199310. Il Consiglio federale l'ha ratificata il 3 novembre 1993. La Convenzione è entrata in vigore per la Svizzera il 1o giugno 1994.

7 8 9 10

RU 1981 217 RU 1994 918 RU 1994 918 RU 1994 918

3304

2

Convenzione europea del 6 novembre 2003 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta)

2.1

Elaborazione della Convenzione

La vecchia Convenzione del 1968 era stata elaborata sulla base della raccomandazione 287 (1961) dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa da un comitato di esperti istituito dal Comitato dei ministri nel 1965. Era stata aperta alla firma il 13 dicembre 1968 ed era entrata in vigore il 20 febbraio 1970. Per la Svizzera, che aveva ratificato il testo il 19 agosto 1970, la Convenzione era entrata in vigore il 20 febbraio 1971. Pur non essendo esplicitamente previsto nella Convenzione, le Parti hanno svolto consultazioni multilaterali nel corso delle quali sono state elaborate cinque raccomandazioni del Comitato dei ministri (trasporto di equini, suini, bovini, ovini e caprini e di pollame).

Il 19 marzo 1996, in occasione della prima seduta del gruppo di lavoro per la preparazione della 3a Consultazione multilaterale, le Parti hanno riconosciuto che, sulla base delle esperienze fatte dopo l'apertura della Convenzione alla firma e dei recenti risultati scientifici in materia, le disposizioni dovevano essere attualizzate e rese più comprensibili. Il gruppo di lavoro presieduto dalla Svizzera ha pertanto elaborato da marzo 1996 a giugno 2002 un progetto di revisione della Convenzione. Rappresentanti della Comunità europea (CE) hanno partecipato alle sedute, poiché anche la CE intende ratificare la Convenzione. Inoltre, sono state ammesse alle sedute diverse organizzazioni non governative. Dopo la sua adozione da parte del Comitato dei ministri, la Convenzione riveduta è stata aperta alla firma il 6 novembre 2003. La Svizzera l'ha firmata il 18 giugno 2004 con riserva di ratifica. La Convenzione è stata sinora firmata da 14 Paesi (Belgio, Croazia, Finlandia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Romania, Svezia, Svizzera e Turchia). La Norvegia e la Svezia l'hanno già ratificata. Non è ancora entrata in vigore perché a tal fine sono necessarie quattro ratifiche.

2.2

La posizione della Svizzera riguardo alla Convenzione

La legge federale del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali (LPDA; RS 455) e l'ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) sono entrate in vigore il 1o luglio 1981. L'articolo 10 della legge e gli articoli 52­56 dell'ordinanza contengono prescrizioni in materia di trasporto di animali che tengono già conto delle disposizioni della vecchia Convenzione.

La Convenzione riveduta, che sostituisce quella del 1968, contribuisce a migliorare e ad armonizzare ulteriormente le regolamentazioni europee sulla protezione degli animali nel settore del trasporto internazionale. La popolazione svizzera è sensibilizzata alla causa della protezione degli animali e in particolare al problema del trasporto internazionale. Da questo punto di vista è essenziale che la Convenzione preveda la possibilità per uno Stato di adottare regolamentazioni più severe, che vanno oltre gli impegni contratti.

3305

Alcune disposizioni della Convenzione richiedono di essere concretizzate nella legislazione nazionale. Questa concretizzazione si effettuerà mediante una modifica dell'ordinanza sulla protezione degli animali nell'ambito della revisione in corso della relativa legislazione. Gli ambienti interessati avranno la possibilità di esprimersi in merito.

Non sono previsti oneri supplementari per i professionisti del trasporto, poiché la Convenzione non riguarda in primo luogo il trasporto interno, ma il trasporto internazionale, per il quale in Europa è già necessaria un'autorizzazione.

2.3

Contenuto della Convenzione

Preambolo Il preambolo enuncia i principi fondamentali della Convenzione: in particolare l'idea che gli animali devono essere protetti e che la durata del trasporto degli animali, compresi gli animali da macello, dovrebbe essere ridotta il più possibile.

Principi generali L'articolo 1 definisce le nozioni fondamentali.

L'articolo 2 definisce il campo d'applicazione della Convenzione. Quest'ultima si applica a tutti gli animali vertebrati, ma non a un singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto né agli animali di compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso di viaggi.

L'articolo 3 enuncia gli obblighi fondamentali che hanno le Parti nell'applicazione della Convenzione. Questa disposizione menziona esplicitamente che le Parti devono assicurare un sistema di formazione efficace.

L'articolo 4 enuncia i principi fondamentali della protezione degli animali e menziona la facoltà delle parti di adottare provvedimenti più rigorosi per assicurare la protezione degli animali.

L'articolo 5 disciplina l'autorizzazione dei trasportatori. Secondo questa disposizione, le Parti devono assicurarsi che i trasportatori siano registrati e oggetto di un'autorizzazione valida per il trasporto internazionale, che può essere ritirata in caso di infrazione.

Concezione e costruzione L'articolo 6 disciplina in dettaglio la concezione e la costruzione dei mezzi di trasporto, dei contenitori e delle loro attrezzature.

Preparazione al trasporto L'articolo 7 esige, per ogni trasporto, la designazione della persona responsabile dell'osservanza delle corrispondenti prescrizioni per l'intero viaggio. Se la durata supera le otto ore, si deve stabilire una tabella di marcia in base a determinati criteri.

L'articolo 8 è dedicato ai guardiani che devono accompagnare gli animali e assicurare loro le cure necessarie durante ogni trasporto. I guardiani devono aver seguito una formazione specifica o vantare esperienze pratiche equivalenti.

3306

L'articolo 9 è dedicato all'idoneità degli animali al trasporto. Gli animali malati, feriti, che stanno per partorire o che hanno partorito da poco non devono essere considerati idonei al trasporto.

L'articolo 10 disciplina l'ispezione e la fornitura dei certificati da parte del veterinario autorizzato.

L'articolo 11 dispone che gli animali devono essere preparati al viaggio previsto. In particolare devono essere abituati al cibo che sarà loro somministrato ed essere capaci di utilizzare i sistemi di distribuzione di acqua e di cibo.

Carico e scarico Gli articoli 12­15 enunciano i principi che devono essere rispettati durante le operazioni di carico e scarico e fissano le esigenze a cui devono soddisfare le rampe e il trattamento degli animali. Si menzionano infine le categorie di animali che non possono essere trasportate insieme.

Pratiche di trasporto L'articolo 16 disciplina la manutenzione dei pavimenti e la messa a disposizione di lettiere.

L'articolo 17 enuncia il principio dello spazio disponibile (superficie al suolo e altezza). Prevede un protocollo tecnico che le Parti devono ancora elaborare e che fisserà lo spazio minimo disponibile. Prescrive anche divisori per separare i gruppi di animali.

Gli articoli 18­25 fissano le esigenze relative all'attacco degli animali, all'aerazione e alla temperatura, all'abbeveraggio, all'alimentazione e al riposo. Anche in questo caso, gli intervalli per l'abbeveraggio, l'alimentazione e il riposo saranno definiti in un protocollo tecnico che le Parti devono ancora elaborare. Le disposizioni definiscono anche le esigenze applicabili al trasporto delle femmine in lattazione, all'illuminazione, ai contenitori, alle cure durante il trasporto e al trattamento d'emergenza quando gli animali si ammalano o si feriscono durante il trasporto.

Disposizioni speciali L'articolo 26 contiene disposizioni speciali relative al trasporto su rotaia.

L'articolo 27 contiene disposizioni speciali relative al trasporto su strada.

L'articolo 28 contiene disposizioni speciali relative al trasporto via acqua, ad eccezione delle navi traghetto («roll-on/roll-off»).

L'articolo 29 contiene disposizioni speciali relative al trasporto su veicoli stradali o in vagoni ferroviari caricati su navi traghetto «roll-on/roll-off».

L'articolo 30 contiene disposizioni relative al
trasporto aereo.

Consultazioni multilaterali L'articolo 31 dispone che le Parti procedano almeno ogni cinque anni a consultazioni multilaterali. Presenta pure le modalità di partecipazione e di voto.

L'articolo 32 enuncia i compiti delle consultazioni multilaterali. Uno consiste nella preparazione dei protocolli tecnici menzionati negli articoli 17 e 20. Altri compiti sono il controllo dell'applicazione della Convenzione e la preparazione di proposte di modifica.

3307

Protocolli tecnici L'articolo 33 abilita le Parti a elaborare protocolli tecnici diversi da quelli previsti dagli articoli 17 e 20.

Gli articoli 34 e 35 disciplinano l'adozione e l'entrata in vigore dei protocolli tecnici e il loro emendamento.

Composizione delle controversie L'articolo 36 è dedicato alla composizione delle controversie.

Disposizioni finali Gli articoli 37­41 disciplinano nel modo usuale le modalità della firma, della ratifica, dell'accettazione e dell'approvazione, dell'adesione di Stati non membri, della denuncia, della clausola territoriale e dell'entrata in vigore. Gli Stati parte devono denunciare la Convenzione europea del 13 dicembre 1968 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale per poter ratificare o approvare la Convenzione riveduta (art. 37 cpv. 2).

2.4

Valutazione finale

La Convenzione riveduta, che sostituisce quella del 1968, non influisce direttamente sul trasporto di animali in Svizzera.

La ratifica della Convenzione è soprattutto un segno che la Svizzera continua ad accordare grande importanza alla causa della protezione degli animali nel settore del trasporto internazionale. Conferisce alla Svizzera la possibilità di partecipare all'elaborazione dei protocolli tecnici e al perfezionamento della Convenzione salvaguardando i propri interessi.

La Convenzione non prevede la possibilità di formulare riserve su singole disposizioni.

Non è prevista la creazione di un comitato permanente per l'elaborazione dei protocolli tecnici, per l'applicazione e il perfezionamento della Convenzione. Per contro, sono previste consultazioni multilaterali ogni cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione. Esse consentiranno di esaminare le questioni relative all'applicazione della Convenzione in vista di eventuali modifiche o del completamento di singole disposizioni.

La Convenzione entrerà in vigore per la Svizzera sei mesi dopo la ratifica, a condizione che quattro Stati l'abbiano ratificata. La vecchia Convenzione deve essere denunciata al più tardi al momento dell'entrata in vigore della Convenzione riveduta.

3308

2.5

Relazioni con il diritto europeo

L'atto determinante per l'Unione europea è la direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto11 e recante modifica delle direttive 90/425/CEE12 e 91/496/CEE13. Nei punti essenziali, questa direttiva è servita da base all'elaborazione della Convenzione europea. La direttiva corrisponde dunque sostanzialmente alla presente Convenzione, anche se è in corso di revisione, soprattutto su questioni tecniche. I rappresentanti della Commissione europea hanno sempre sottolineato che la Comunità europea (CE) avrebbe aderito alla Convenzione. Del resto, finora, otto Paesi membri della CE hanno firmato la Convenzione e uno di essi la ha ratificata.

11

12

13

Gazzetta ufficiale L 340 dell' 11.12.91, pag. 17, modificata da: ­ decisione 92/438/CEE (Gazzetta ufficiale L 243 del 25.08.92, pag. 27) ­ atto di adesione (Gazzetta ufficiale C 241 del 29.08.94, pag. 132) ­ direttiva 95/29/CE (Gazzetta ufficiale L 148 del 30.06.95, pag. 52) ­ regolamento 806/2003/CE (Gazzetta ufficiale L 122 del 16.05.03, pag. 1) e disciplinata diversamente in: ­ decisione della Commissione 94/96/CE (Gazzetta ufficiale L 50 del 22.02.94, pag. 13) Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (Gazzetta ufficiale L 224 del 18.08.1990, pag. 29), modificata da: ­ direttiva 90/539/CEE (Gazzetta ufficiale L 303 del 31.10.90, pag. 6) ­ direttiva 90/667/CEE (Gazzetta ufficiale L 363 del 27.12.90, pag. 51) ­ direttiva 90/675/CEE (Gazzetta ufficiale L 373 del 31.12.90, pag. 1) ­ direttiva 91/68/CEE (Gazzetta ufficiale L 46 del 19.02.91, pag. 19) ­ direttiva 91/174//CEE (Gazzetta ufficiale L 85 del 5.04.91, pag. 37) ­ direttiva 91/496/CEE (Gazzetta ufficiale L 268 del 24.09.91, pag. 56) ­ direttiva 91/628/CEE (Gazzetta ufficiale L 340 dell'11.12.91, pag. 17) ­ direttiva 92/60/CEE (Gazzetta ufficiale L 268 del 14.09.92, pag. 75) ­ direttiva 92/65/CEE (Gazzetta ufficiale L 268 del 14.09.92, pag. 54) ­ direttiva 92/118/CEE (Gazzetta ufficiale L 62 del 15.03.92, pag. 49) ­ attuata con decisione della Commissione 94/338/CEE (Gazzetta ufficiale L 151 del 17.06.94, pag. 36) ­ attuata con decisione della Commissione 94/339/CEE (Gazzetta ufficiale L 151 del 17.06.94, pag. 38) ­ direttiva 2002/33/CE (Gazzetta ufficiale L 315 del 19.11.2002, pag. 14) Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali introdotti nella Comunità da paesi terzi e modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (Gazzetta ufficiale L 268 del 24.09.1991, pag. 56), modificata da: ­ direttiva 91/628/CEE (Gazzetta ufficiale L 340 dell'11.12.91, pag. 17) ­ decisione 92/438/CEE (Gazzetta ufficiale L 243 del 25.08.92, pag. 27) ­ attuata con decisione della Commissione 92/527/CE (Gazzetta ufficiale L 332 del 18.11.92,
pag. 22) ­ atto di adesione (Gazzetta ufficiale C 241 del 29.08.94, pag. 132) ­ decisione della Commissione 94/957/CE (Gazzetta ufficiale L 371 del 31.12.94, pag. 19) ­ decisione della Commissione 94/970/CE (Gazzetta ufficiale L 371 del 31.12.94, pag. 41) ­ direttiva 96/43/CE (Gazzetta ufficiale L 162 del 1.07.96, pag. 1) ­ attuata con decisione della Commissione 97/754/CE (Gazzetta ufficiale L 323 del 26.11.97, pag. 31)

3309

La ratifica della Convenzione non creerebbe difficoltà in Svizzera in caso di un avvicinamento alla CE. La vecchia Convenzione costituisce parte integrante dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli14 (allegato 11, appendice 5, capitolo 3, cifra IV).

Si può partire dal presupposto che la Convenzione riveduta sarà integrata nell'Accordo con la CE dal Comitato misto veterinario.

2.6

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

2.6.1

Conseguenze per la Confederazione

L'adesione alla Convenzione non ha conseguenze finanziarie né ripercussioni sull'effettivo del personale a livello federale. In virtù dell'articolo 80 capoverso 3 dell'ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE)15, i trasportatori che svolgono un'attività internazionale devono già ora chiedere un'autorizzazione all'Ufficio veterinario federale. Si prevede di disciplinare la formazione dei trasportatori e dei guardiani nel quadro dell'attuale revisione della legislazione sulla protezione degli animali e questa formazione dovrà essere offerta se possibile dalle organizzazioni e dalle aziende di trasporto stesse. La Confederazione dovrà poter riconoscere questa formazione.

Per diverse ragioni, i trasportatori di animali in Europa aggirano la Svizzera.

L'adesione alla Convenzione non modificherà questa situazione.

2.6.2

Conseguenze per i Cantoni

Neanche i Cantoni avranno presumibilmente oneri supplementari. Essi assicurano già oggi l'esecuzione delle disposizioni concernenti la protezione degli animali. Si può ritenere che continueranno a effettuare controlli per campionatura dei trasporti di animali.

2.7

Conseguenze economiche

In Svizzera molte persone si interessano al modo in cui gli animali vengono trattati durante i trasporti internazionali. La Convenzione riveduta rappresenta un progresso per la protezione degli animali a livello europeo. Ratificando la Convenzione, la Svizzera intende mostrare che la protezione degli animali è importante non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale.

La Convenzione non provocherà oneri finanziari supplementari per i trasportatori con attività internazionali. Essi devono già rispettare le disposizioni applicabili in seno all'Unione europea, chiedere un'autorizzazione all'Ufficio veterinario federale e stilare un piano di trasporto in caso di trasporti che durano più di otto ore (art. 80 14 15

RS 0.916.026.81 RS 916.443.11

3310

cpv. 3 e 4 OITE). La formazione dei trasportatori e dei guardiani è prevista nel quadro dell'attuale revisione della legislazione sulla protezione degli animali. La Convenzione riveduta avrà un effetto positivo sugli animali trasportati, dato che in generale i conducenti e i guardiani formati trattano meglio gli animali che devono accudire.

La Convenzione riveduta non ha ripercussioni dirette sul trasporto interno di animali, giacché concerne solo il trasporto internazionale. Le conseguenze economiche dirette in Svizzera saranno dunque minime.

Se non ratifica la Convenzione riveduta, la Svizzera resta vincolata dalla vecchia che non soddisfa più le attuali esigenze in materia di protezione degli animali; con il passare del tempo, il nostro Paese finirà per trovarsi isolato dato che la maggior parte dei Paesi europei ratificherà la Convenzione riveduta.

La trasposizione di singole disposizioni della Convenzione nella legislazione sulla protezione degli animali non provocherà spese supplementari (cfr. n. 2.6.2).

2.8

Programma di legislatura

Il disegno non è previsto nel programma di legislatura 2004­2007.

Ciò si spiega con il fatto che per lungo tempo il Comitato dei ministri non aveva fissato la data alla quale la Convenzione sarebbe stata aperta alla firma. Tuttavia, nel nostro ottavo rapporto del 26 maggio 2004 sulla Svizzera e le Convenzioni del Consiglio d'Europa16, abbiamo ritenuto che occorreva dare la priorità alla presente Convenzione per poterla ratificare durante la legislatura in corso. La ratifica permetterebbe di evitare l'isolamento della Svizzera a livello europeo in materia di protezione degli animali nel trasporto internazionale.

2.9

Costituzionalità

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), gli affari esteri, segnatamente la conclusione di trattati internazionali, competono alla Confederazione. L'Assemblea federale è competente per approvare i trattati internazionali conformemente all'articolo 166 capoverso 2 Cost.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno al referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili, se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale o se comportano disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per la cui attuazione è necessaria l'emanazione di leggi federali.

La Convenzione europea riveduta sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale può essere denunciata e non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Occorre ancora determinare se la Convenzione contiene disposizioni importanti che stabiliscono norme di diritto o la cui attuazione esige l'adozione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento17, 16 17

FF 2004 3401 Legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

3311

contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Le disposizioni considerate importanti nel diritto nazionale sono quelle che, conformemente all'articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. Come rilevato al numero 2.2, diverse disposizioni della Convenzione contengono norme di diritto. Devono pure essere considerate importanti nel senso summenzionato, in quanto stabiliscono prescrizioni fondamentali per il trasporto di animali. Ne consegue che il decreto federale di ratifica sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

3312