Termine per la raccolta delle firme: 27 ottobre 2005

Iniziativa popolare federale «per un libero accesso agli integratori alimentari (Iniziativa delle vitamine)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «per un libero accesso agli integratori alimentari (Iniziativa delle vitamine)», presentata il 2 aprile 2004; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «per un libero accesso agli integratori alimentari (Iniziativa delle vitamine)», presentata il 2 aprile 2004, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Thrier Frank, Alte Gillhofstrasse 3, 8560 Märstetten 2. Meier Silvia, Freiestrasse 9, 8280 Kreuzlingen 3. Rauch Men, Suracherstrasse 9, 8142 Uitikon 4. Boesch Heide, Aeschstrasse 5, 8127 Forch 5. Bonelli Markus, Scheideggstrasse 24, 8400 Winterthur 6. Burkart Ueli H., Flüelistrasse 24, 8400 Winterthur 7. Davis Clarence, Bergstrasse 8, 8702 Zollikon 8. Frischknecht Martin, Breiten 67, 3636 Forst 9. Frischknecht Katharina, Breiten 67, 3636 Forst

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

1808

2004-0705

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Greter Reinhard, Kilchbergstrasse 37, 8038 Zurigo Güntert Rudolf, Burstwiesenstrasse 56, 8055 Zurigo Henrich Alfred, Im Park 13, 3052 Zollikofen Holzheu Harry, Bellariarain 4, 8038 Zurigo Ineichen Agnes, Sigihang 18, 6034 Inwil Jsmajlovic Robert, Birmensdorferstrasse 188, 8003 Zurigo Prof. Dr. Meier Edwin (Eddie), Bordackerstrasse 62, 8610 Uster Oehen Stephan, Höhenstrasse 35d, 8127 Forch Riesen Walter, Hintergasse 65, 8253 Diessenhofen Rothenfluh Josef, E.Schiblistrasse 24, 2543 Lengnau Schneider Richard, Säumerstrasse 65, 8803 Rüschlikon Vogel Norbert, Forchstrasse 149, 8127 Forch Zumbach Sylvia, Albisstrasse 28, 8038 Zurigo

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «per un libero accesso agli integratori alimentari (Iniziativa delle vitamine)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Verein PGS ProGesundheitSchweiz, Herr Dr. Men Rauch, avvocato, Rohner Rechtsanwälte, Seestrasse 131, 8027 Zurigo, e pubblicata nel Foglio federale del 27 aprile 2004.

13 aprile 2004

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Iniziativa popolare federale «per un libero accesso agli integratori alimentari (Iniziativa delle vitamine)»

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 118 cpv. 3 (nuovo) Il disciplinamento concernente gli integratori alimentari che contengono vitamine, sostanze minerali, oligoelementi, aminoacidi, fitosostanze o altre sostanze alimentari in forma concentrata è retto dai seguenti principi:

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a.

gli integratori alimentari possono essere fabbricati, importati, esportati, smerciati, dispensati e pubblicizzati senza autorizzazione;

b.

la messa in commercio può avvenire contemporaneamente alla notifica dei dati relativi ai prodotti presso un servizio designato dalla Confederazione;

c.

la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, lo smercio, la dispensazione e la pubblicizzazione di integratori alimentari possono essere limitati o proibiti se l'autorità competente dimostra che questi hanno un effetto dannoso per la salute nella dose raccomandata dal fabbricante, che i dati relativi ai prodotti sono falsi o ingannevoli o che la pubblicità trae in inganno.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 2 (nouvo) 2. Disposizione transitoria dell'articolo 118 (Protezione della salute) Entro nove mesi dall'accettazione dell'articolo 118 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni il Consiglio federale emana per via di ordinanza le disposizioni necessarie fino all'entrata in vigore della pertinente legislazione.

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