Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione del 5 agosto 2004

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta: Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) del 21 novembre 2003 nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, viene conferita l'obbligatorietà generale2.

Art. 2 L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero, eccettuati i Cantoni di Ginevra, Vaud e Vallese.

1

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende che effettuano lavori di istallazione e di servizio nei rami del riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione, della costruzione di tubazioni/canalizzazioni, dei lattonieri e degli installatori sanitari.

2

Sono escluse le aziende di produzione e commercio purché la fornitura, il montaggio e la manutenzione siano limitati esclusivamente a prodotti e componenti forniti sotto il loro marchio oppure da essi stessi costruiti.

Sono altresì esclusi:

1 2

a)

i familiari dei datori di lavoro;

b)

i quadri di grado superiore, a partire da quello di capo reparto, ai quali sottostà del personale o che svolgono funzioni dirigenziali;

c)

il personale commerciale;

d)

i dipendenti che svolgono prevalentemente attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione o della calcolazione;

e)

gli apprendisti.

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

2004-1543

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Contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione. DCF

3 Le

disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera3 e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza4 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 20) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del Seco un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine dell'obbligatorietà generale, quanto lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri eventi che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere di prendere visione di altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2004 e ha effetto sino al 30 giugno 2008.

5 agosto 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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RS 823.20 ODist, RS 823.201

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