Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 3 giugno 2004, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9 e 10 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: Inselspital di Berna, progetto «Entwicklung eines Recovery-Scores für Polytrauma-Patienten», concernente la domanda del 15 marzo 2004 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolare dell'autorizzazione a.

Alla prof. A. Kurz, dr. med., capoclinica e capo del Policlinico per anestesiologia dell'Inselspital di Berna, in qualità di responsabile del progetto «Entwicklung eines Recovery Scores für Polytrauma-Patienten», è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, per la ricezione di dati non anonimizzati secondo il punto 2 nell'ambito dello scopo di cui al punto 3. La prof. Kurz deve firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP.

b.

A tre dei ricercatori che operano nel reparto ricerca dell'Inselspital designati dalla capoprogetto è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, per la ricezione di dati non anonimizzati secondo il punto 2 nell'ambito dello scopo di cui al punto 3. Essi devono firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP.

2. Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per dati personali a.

La presente decisione autorizza i medici curanti di cliniche e ospedali in cui sono stati trasferiti pazienti affetti da politrauma, che nel periodo tra gennaio 2002 e dicembre 2003 erano stati ricoverati all'Inselspital, a comunicare ai titolari dell'autorizzazione di cui al punto 1 i dati personali relativi ai suddetti pazienti. La comunicazione dei dati deve servire unicamente allo scopo descritto qui di seguito al punto 3.

b.

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

2004-1472

3793

3. Scopo della comunicazione dei dati La comunicazione di dati personali che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321 CP deve servire unicamente al progetto di ricerca «Entwicklung eines Recovery Scores für Polytrauma-Patienten».

4. Tipo di conservazione dei dati e diritto all'accesso I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a proteggere i dati non anonimizzati dall'accesso non autorizzato.

5. Responsabilità della protezione dei dati comunicati Alla capoprogetto prof. A. Kurz, dr. med., spetta l'obbligo di proteggere i dati personali comunicati.

6. Oneri a.

I dati personali non anonimizzati devono essere conservati separatamente da quelli anonimizzati.

b.

Ad eccezione dei ricercatori che prendono parte al progetto, a nessuno può essere concesso il diritto di prendere visione dei dati personali non anonimizzati o comunicato il codice di accesso a tali dati.

c.

I dati personali non anonimizzati estratti dagli archivi e dai fascicoli delle cliniche e degli ospedali nell'ambito del progetto devono essere distrutti dal momento in cui non sono più necessari. La distruzione dei dati deve avvenire conformemente alle prescrizioni del delegato cantonale alla protezione dei dati.

d.

La richiedente ha l'obbligo d'informare per scritto i medici curanti delle cliniche e degli ospedali che prendono parte al progetto in merito all'estensione dell'autorizzazione rilasciata. Il documento deve menzionare che la trasmissione dei dati è autorizzata soltanto se i pazienti direttamente interessati sono stati precedentemente informati del loro diritto di vietare la trasmissione dei loro dati a scopi di ricerca. I dati di pazienti che hanno fatto valere il loro diritto di veto non possono essere trasmessi. Il documento scritto deve essere fatto pervenire per conoscenza al Segretariato della Commissione peritale, a destinazione del presidente.

7. Rimedi giuridici In virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 ss. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla notifica alla Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

3794

8. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale per la protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, durante il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (031 322 94 94), prendere conoscenza dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna.

20 luglio 2004

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

3795