Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 20042, decreta: Art. 1 La garanzia federale è accordata: 1. Zurigo all'articolo 48 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 30 novembre 2003; 2. Soletta agli articoli 43 capoverso 2 e 44 capoverso 1 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare dell'8 febbraio 2004, agli articoli 19 capoverso 3, 27 numero 3 lettera a, 29 capoversi 1 lettera c e 3, 30 capoverso 3 secondo periodo, 32 capoverso 2 quarto periodo, 33a, 34, 37 capoverso 1 lettere b, bbis e c, 70 capoverso 1, 71 capoverso 3, 73, 74 capoversi 1 lettere b e c, 2 e 3, 75 capoverso 1 lettere c­e, 78 capoverso 2 primo periodo, 81 capoverso 1 e 90 capoversi 1 lettere b, d e h, 2 e 3 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 16 maggio 2004, nonché all'abrogazione dell'articolo 90 capoverso 1 lettera i della costituzione cantonale, parimenti accettata nella votazione popolare del 16 maggio 2004; 3. Appenzello Interno agli articoli 3, 5 capoverso 2, 9, 12, 18 capoversi 1 e 3, 20bis, 21, 27 capoverso 3, 29 capoversi 4 e 5, 30 capoversi 1, 3 e 7­10, 32 capoverso 3, 33 capoverso 1, 36 capoverso 2, 37, 46 capoverso 4 e 47 e all'articolo 1 capoverso 3 delle disposizioni transitorie della costituzione cantonale, accettati nella Landsgemeinde del 27 aprile 2003, all'abrogazione dell'articolo 5 capoverso 3 e degli articoli 1 capoversi 2 e 4 e 2 delle disposizioni transitorie della costituzione cantonale, parimenti accettata nella Landsgemeinde del 27 aprile 2003, nonché agli articoli 12 capoverso 1 e 47 capoverso 2 della costituzione cantonale, accettati nella Landsgemeinde del 25 aprile 2004.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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RS 101 FF 2004 4981

2004-1397

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Garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni. DF

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