Decreto federale

Disegno

concernente l'approvazione della Convenzione internazionale riveduta per la protezione delle novità vegetali e la modifica della legge federale sulla protezione delle novità vegetali del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 20042, decreta: Art. 1 La Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991, è approvata.

1

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 La legge federale del 20 marzo 19753 sulla protezione delle novità vegetali è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 1

Capitolo I: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina la protezione delle nuove varietà vegetali (varietà) in esecuzione della Convenzione internazionale del 2 dicembre 19614 per la protezione delle novità vegetali.

Art. 2

Definizioni

Per varietà s'intende una comunità vegetale all'interno di un unico taxon botanico del grado più basso conosciuto il quale può essere:

1

a.

1 2 3 4

definito mediante le caratteristiche risultanti da un determinato genotipo o da una determinata combinazione di genotipi;

RS 101 FF 2004 3723 RS 232.16 RS 0.232.163; RU ... (FF 2004 3769)

2004-0886

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b.

distinto almeno per una delle caratteristiche di cui alla lettera a da ogni altra comunità vegetale; e

c.

considerato un'unità, data la sua idoneità a moltiplicarsi senza alterazioni.

Una varietà s'intende derivata essenzialmente da un'altra varietà (varietà iniziale) quando essa: 2

a.

è derivata in maniera preponderante da una varietà iniziale o da una varietà, che a sua volta proviene in maniera preponderante da una varietà iniziale;

b.

si distingue nettamente dalla varietà iniziale; e

c.

a prescindere dalle differenze risultanti dal processo di derivazione, corrisponde alla varietà iniziale nei caratteri essenziali riconducibili al genotipo o alla combinazione di genotipi della varietà iniziale.

Per materiale di riproduzione o moltiplicazione s'intendono le sementi, i tuberiseme, i nesti, i portainnesto e tutte le altri parti di piante, compreso il materiale prodotto in vitro, che sono previsti per la moltiplicazione, la semina, l'impianto o il reimpianto di una coltura.

3

Titolo prima dell'art. 5

Capitolo Ia: Protezione delle varietà Sezione I: Effetti della protezione delle varietà Art. 5

Principio

La protezione delle varietà garantisce che nessuno, senza l'accordo del titolare della varietà, possa:

1

a.

produrre, moltiplicare o preparare a scopo di riproduzione o moltiplicazione,

b.

offrire,

c.

vendere o distribuire in altro modo,

d.

esportare o importare e

e.

conservare per uno degli scopi menzionati nelle lettere a­d,

materiale di riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta.

2

Il capoverso 1 si applica pure a: a.

varietà derivate essenzialmente dalla varietà protetta, nella misura in cui la varietà protetta, a sua volta, non sia essenzialmente una varietà derivata;

b.

varietà che non si distinguono chiaramente dalla varietà protetta;

c.

varietà, la cui produzione richiede l'utilizzazione costante della varietà protetta;

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d.

Art. 6

materiale del raccolto della varietà protetta o di una varietà di cui alle lettere a­c, se, per la sua produzione, è stato utilizzato materiale di riproduzione o moltiplicazione senza l'accordo del titolare della varietà e quest'ultimo non aveva un'adeguata opportunità per far valere il suo diritto riguardo a tale utilizzazione.

Eccezioni

L'accordo del titolare della varietà non è necessario per azioni di cui all'articolo 5: a.

in ambito privato a scopi non commerciali;

b.

a fini sperimentali;

c.

allo scopo di creare nuove varietà mediante una varietà protetta , nonché per azioni menzionate nell'articolo 5 capoverso 1 riguardanti queste varietà, tranne nel caso in cui si tratti di varietà di cui all'articolo 5 capoverso 2 lettere a­c.

Art. 7

Privilegio degli agricoltori

Gli agricoltori, che hanno acquistato dal titolare della varietà o con il suo accordo materiale di riproduzione o moltiplicazione di una varietà agricola protetta, possono moltiplicare nella propria azienda il materiale del raccolto ivi prodotto mediante la coltivazione di questo materiale.

1

Il Consiglio federale stabilisce le specie vegetali che beneficiano del privilegio degli agricoltori; a tale proposito considera in particolare la loro importanza quale materia prima per le derrate alimentari e i foraggi.

2

Se il privilegio degli agricoltori si ripercuote negativamente sull'offerta di nuove varietà o gli interessi legittimi del titolare della varietà non sono più tutelati, il Consiglio federale prevede che gli agricoltori dell'azienda responsabile della successiva coltivazione paghino al titolare della protezione un'indennità. Esso può limitare l'obbligo d'indennità alle aziende di una determinata grandezza. Definisce le modalità d'incasso dell'indennità.

3

Il Consiglio federale può prevedere per gli agricoltori delle aziende responsabili della successiva coltivazione, i titolari della varietà e altre persone l'obbligo di fornire le necessarie informazioni.

4

Art. 8

Nullità di intese

Le intese contrattuali, che limitano o annullano le eccezioni della protezione delle varietà previste negli articoli 6 e 7, sono nulle.

Art. 8a (nuovo) Esaurimento della protezione delle varietà La protezione delle varietà di cui all'articolo 5 è esaurita quando il materiale è venduto o distribuito in altro modo da parte del titolare della varietà o con il suo accordo.

1

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2

La protezione delle varietà non è esaurita, se: a.

ha avuto luogo una nuova moltiplicazione della relativa varietà senza che, al momento della sua consegna, il materiale fosse destinato a tale scopo;

b.

ha avuto luogo un'esportazione di materiale della varietà in un Paese che non protegge le varietà della relativa specie e il materiale esportato non è destinato al consumo finale.

Titolo prima dell'art. 8b (nuovo)

Sezione II: Varietà suscettibili di protezione Art. 8b (nuovo) 1

La protezione è concessa a tutte le varietà nuove, distinte, omogenee e stabili.

La varietà è nuova, se non è stato venduto o consegnato in altro modo dal costitutore o con il suo accordo, a fini di utilizzazione della varietà, alcun materiale di riproduzione o moltiplicazione o materiale del raccolto della varietà in Svizzera per più di un anno e all'estero per più di quattro anni prima del deposito della domanda di protezione della varietà. Per gli alberi e le viti, che sono stati venduti o consegnati all'estero, il termine è di sei anni.

2

La varietà è distinta, se si contraddistingue da qualsiasi altra varietà, la cui esistenza è nota al momento in cui è depositata la domanda di protezione.

3

La varietà è omogenea se, a prescindere da differenze prevedibili legate alle particolarità della sua riproduzione o moltiplicazione, le sue caratteristiche essenziali sono sufficientemente uniformi.

4

La varietà è stabile se le sue caratteristiche essenziali dopo diverse riproduzioni o moltiplicazioni successive o, nel caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, rimangono inalterate alla fine di ogni ciclo.

5

Art. 9 cpv. 1 Il diritto alla protezione di una varietà spetta al costitutore o al suo avente causa.

L'articolo 332 del Codice delle obbligazioni5 è applicabile per analogia.

1

Art. 11

Diritto di priorità

Chiunque deposita una varietà entro dodici mesi a decorrere dal momento in cui egli stesso o il suo avente causa ha depositato regolarmente la prima domanda all'estero fruisce di un diritto di priorità per il primo deposito. In tal caso non sono opponibili al secondo deposito i fatti sopravvenuti posteriormente al primo deposito.

1

Il diritto di priorità dev'essere rivendicato al momento del deposito della varietà.

L'Ufficio può esigere i documenti che comprovano il deposito della prima domanda.

2

5

RS 220

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Titolo prima dell'art. 12

Sezione IV: Denominazione della varietà e marchi Art. 12

Denominazione della varietà

1

La varietà dev'essere provvista di una sua denominazione.

2

La denominazione della varietà non può: a.

essere fuorviante o confusa con un'altra denominazione, che è depositata o iscritta in uno Stato o in un'organizzazione interstatale, che fa parte dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali, per una varietà della stessa specie o di una specie botanica affine;

b.

violare l'ordine pubblico, la moralità, il diritto federale o i trattati internazionali;

c.

consistere unicamente in cifre, tranne nel caso in cui la denominazione mediante cifre sia una prassi consolidata per le varietà.

3 Se la stessa varietà è già stata depositata o iscritta in uno Stato o un'organizzazione interstatale di cui al capoverso 2 lettera a, la denominazione della varietà ivi utilizzata va ripresa, sempre che non risulti inadeguata per motivi linguistici o per altri motivi.

Art. 13

Utilizzazione della denominazione della varietà

Chi offre o commercializza professionalmente materiale di riproduzione o moltiplicazione deve utilizzare la denominazione della varietà, sebbene la durata della protezione sia scaduta.

1

2

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Art. 13a (nuovo) Modifica della denominazione della varietà Una volta rilasciata la protezione della varietà, l'Ufficio può modificare la denominazione della varietà soltanto: a.

sulla base di una sentenza passata in giudicato;

b.

se un terzo rende verosimile un diritto contrario e il titolare della protezione acconsente alla modifica.

Art. 13b (nuovo) Marchio Una varietà protetta può inoltre essere messa in commercio con un marchio o un'altra denominazione commerciale, che si distingue nettamente dalla denominazione della varietà. A questo riguardo, la denominazione della varietà dev'essere chiaramente riconoscibile.

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Art. 14

Scadenza della durata di protezione

La protezione termina alla fine del 25° anno civile successivo al rilascio della protezione, mentre per varietà di viti e specie arboree alla fine del 30°.

Art. 15 cpv. 1 1

Il titolo di protezione si estingue se il titolare vi rinuncia mediante dichiarazione scritta all'Ufficio.

Art. 16 cpv. 1 e 3

1

3

A domanda, il giudice dichiara nullo il titolo di protezione se è accertato che: a.

al momento del rilascio della protezione, la varietà non era nuova o non era distinguibile;

b.

al momento del rilascio della protezione, la varietà non era omogenea o non era stabile e il rilascio della protezione della varietà era avvenuto essenzialmente sulla base delle informazioni fornite dal richiedente e dei documenti inoltrati;

c.

la protezione della varietà era stata rilasciata a una persona non avente diritto e quest'ultima non l'ha trasferita alla persona avente diritto.

Abrogato

Art. 17 cpv.1 1

La protezione della varietà è revocata dall'Ufficio, se: a.

il titolare della protezione non presenta, entro il termine prescritto dall'Ufficio e dopo intimazione, il materiale di riproduzione o moltiplicazione, i documenti e le informazioni necessari al controllo della nuova varietà;

b.

il titolare della protezione non paga un emolumento annuo anche dopo l'avvenuta intimazione;

c.

si constata che la varietà non è più omogenea o non è più stabile.

Art. 21 rubrica Concessione contrattuale di licenze Art. 22

Licenza d'interesse pubblico

Se richiesto dall'interesse pubblico, la persona la cui domanda di licenza è stata respinta senza sufficienti motivi dal titolare della protezione può rivolgersi al giudice per ottenere una licenza non esclusiva e non trasferibile.

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Art. 22a (nuovo) Licenza per brevetto dipendente Se il brevetto relativo a un'invenzione che concerne materiale biologico non può essere utilizzato senza violare un diritto di protezione della varietà rilasciato precedentemente, il titolare del brevetto ha diritto a una licenza non esclusiva nella misura necessaria all'utilizzazione del suo brevetto, sempre che l'invenzione rappresenti un progresso rilevante di notevole importanza economica rispetto alla varietà vegetale protetta.

1

2 In compenso, il titolare della protezione della varietà può esigere che il titolare del brevetto gli rilasci una licenza per l'utilizzazione del suo diritto di brevetto.

Art. 22b (nuovo) Procedura giudiziaria 1 Le licenze secondo gli articoli 22 e 22a sono rilasciate se gli sforzi del richiedente per ottenere una licenza contrattuale ad adeguate condizioni di mercato entro un adeguato termine sono rimasti infruttuosi. Simili sforzi non sono necessari in caso di emergenza nazionale o di assoluta urgenza.

Portata e durata delle licenze sono limitate allo scopo per il quale sono state concesse.

2

Le licenze possono essere trasferite solo con la parte dell'azienda a cui si riferisce la loro utilizzazione. Ciò vale anche per le sottolicenze.

3

Le licenze sono rilasciate prevalentemente per l'approvvigionamento del mercato interno.

4

A richiesta, il giudice revoca la licenza all'avente diritto, se le circostanze che hanno portato al suo rilascio non sono più date e non vi è da prevedere che si verifichino nuovamente. È fatta salva un'adeguata protezione dei legittimi interessi dell'avente diritto.

5

Il titolare della protezione della varietà ha diritto a un'adeguata indennità. Nel calcolo sono considerate le circostanze del singolo caso e il valore economico della licenza.

6

Il giudice decide circa il rilascio e la revoca della licenza, la sua portata e durata nonché l'indennità da versare.

7

Se l'azione appare giustificata, il giudice può, dopo aver sentito il convenuto, concedere la licenza con riserva della decisione definitiva, se l'attore lo richiede e fornisce al convenuto un'adeguata garanzia.

8

Art. 23

Ufficio della protezione delle varietà

Salvo che la presente legge non disponga altrimenti, l'Ufficio è competente per il rilascio del titolo di protezione e per tutte le questioni connesse.

Art. 24

Servizio incaricato dell'esame

L'Ufficio affida a una stazione federale di ricerca o a un altro servizio appropriato il compito di esaminare se la varietà è distinguibile, omogenea e stabile.

1

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Esso può riconoscere i risultati di esami condotti da servizi esteri, sempre che i loro metodi d'esame siano conformi alle esigenze della presente legge e alle disposizioni che ne derivano.

2

Art. 25 cpv. 2 Questa decide definitivamente sull'ammissibilità della protezione di una variétà secondo l'articolo 8b.

2

Titolo prima dell'art. 26

Deposito della domanda, esame della varietà e rilascio della protezione della varietà Art. 29 cpv. 2 Le obiezioni possono fondarsi soltanto sull'allegazione che la varietà depositata non è suscettibile di protezione secondo l'articolo 8b o che la denominazione non è ammissibile secondo l'articolo 12.

2

Art. 30

Esame della varietà

Entro il termine prescritto, il depositante trasmette al servizio incaricato dell'esame il materiale di riproduzione o moltiplicazione indispensabile e gli fornisce tutte le informazioni necessarie, autorizzandolo a verificarle. Il depositante che rivendica la priorità del deposito secondo l'articolo 11 deve fornire il materiale di riproduzione o moltiplicazione entro due anni dalla scadenza del termine di priorità.

1

2 Il servizio incaricato dell'esame raccoglie i risultati in un rapporto d'esame. Se la varietà è suscettibile di protezione, esso descrive le sue caratteristiche in una descrizione ufficiale delle varietà.

Se il servizio incaricato dell'esame sottopone la varietà a prove di coltura, il depositante ha diritto di seguire le prove sul posto e di esprimersi sui risultati dell'esame.

3

Art. 31a (nuovo) Titolo estero di protezione delle varietà Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento di titoli di protezione delle varietà rilasciati da Stati con esigenze comparabili.

Titolo prima dell'art. 37

Capitolo III: Protezione di diritto civile Art. 37 cpv. 2 Abrogato

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Titolo prima dell'art. 43 Abrogato Art. 43

Misure cautelari

Chi rende verosimile di essere stato leso nel suo diritto relativo a una varietà o a una denominazione della varietà o di temere un simile pregiudizio e che da una tale lesione ne potrebbe derivare un danno non facilmente riparabile, può chiedere l'adozione di misure cautelari.

1

Egli può esigere in particolare che il giudice prenda provvedimenti per assicurare l'assunzione dei mezzi di prova, per accertare la provenienza del materiale che è designato mediante una denominazione di una varietà protetta in Svizzera, per salvaguardare lo stato di fatto o per esercitare a titolo provvisorio i diritti concernenti la cessazione di un atto o la rimozione dello stato di fatto che ne risulta.

2

3

4

L'adozione di misure cautelari compete: a.

al giudice del luogo in cui è stata avviata l'azione;

b.

nel caso in cui non sia stata avviata alcuna azione, al giudice competente secondo la legge federale del 24 marzo 20006 sul foro in materia civile.

Per il resto si applicano per analogia gli articoli 28c­28f del Codice civile7.

Art. 44­46 Abrogati Art. 48 n. 1 1.

Chiunque, senza averne diritto, commette atti di cui all'articolo 5 capoverso 1 con materiale di riproduzione o moltiplicazione o materiale del raccolto di una varietà protetta o di una varietà secondo l'articolo 5 capoverso 2 lettere a­c o usa reiteratamente questo materiale per produrre materiale di riproduzione o moltiplicazione di una nuova varietà, è punito, se ha agito intenzionalmente e a querela di chi è stato leso nei suoi diritti, con la detenzione fino a un anno o con la multa.

Art. 53 Abrogato

6 7

RS 272 RS 210

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Art. 53a

Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

In deroga all'articolo 8b capoverso 2, durante un periodo transitorio di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della modifica del ..., sono considerate nuove anche le varietà il cui materiale di motiplicazione o riproduzione o materiale del raccolto è stato venduto o consegnato in altro modo da meno di un anno prima dell'entrata in vigore della presente modifica in Svizzera con l'autorizzazione del costitutore a scopo di utilizzazione della varietà.

1

L'articolo 5 capoverso 2 lettera a non è applicabile a varietà essenzialmente derivate, che erano già note prima dell'entrata in vigore della modifica del ... .

2

Art. 55 Abrogato II La legge del 25 giugno 19548 sui brevetti d'invenzione è modificata come segue: Art. 35a (nuovo) Abis Privilegio degli agricoltori I. Principio

Gli agricoltori, che hanno acquistato dal titolare del brevetto o con la sua autorizzazione materiale di riproduzione o moltiplicazione vegetale immesso in commercio, possono moltiplicare nella propria azienda il materiale del raccolto ivi prodotto mediante la coltivazione di questo materiale.

1

2 Gli

agricoltori, che hanno acquistato dal titolare del brevetto o con la sua autorizzazione materiale di riproduzione o moltiplicazione animale immesso in commercio o animali immessi in commercio, possono moltiplicare nella propria azienda gli animali ivi riprodotti mediante l'utilizzazione di questo materiale o di questi animali.

3 Gli

agricoltori necessitano dell'autorizzazione del titolare del brevetto se intendono consegnare a terzi a scopo di riproduzione o moltiplicazione il materiale del raccolto acquisito o l'animale riprodotto o il materiale di moltiplicazione animale.

4 Accordi

contrattuali che limitano o sopprimono il privilegio degli agricoltori nell'ambito della fabbricazione di derrate alimentari e foraggi sono nulli.

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RS 232.14

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Art. 35b (nuovo) II. Portata e indennità

1 Il

Consiglio federale determina le specie vegetali che beneficiano del privilegio degli agricoltori; a questo riguardo tiene conto in particolare della loro importanza quale materia prima per le derrate alimentari e i foraggi.

2 Se

il privilegio degli agricoltori si ripercuote negativamente sull'offerta di nuove specie o i legittimi interessi del titolare del brevetto non sono più tutelati, il Consiglio federale prevede che gli agricoltori delle aziende responsabili della successiva coltivazione paghino un'indennità al titolare del brevetto. Esso può limitare l'obbligo d'indennità ad aziende di una determinata grandezza. Determina le modalità d'incasso dell'indennità.

3 Il

Consiglio federale può prevedere per gli agricoltori delle aziende responsabili della successiva coltivazione, i titolari di brevetto e altre persone l'obbligo di fornire le informazioni necessarie.

Art. 36 titolo marginale

B. Diritti di protezione dipendenti I. Invenzioni dipendenti

Art. 36a (nuovo) II. Diritti di protezione delle varietà dipendenti

1 Se

un diritto di protezione delle varietà non può essere fatto valere o utilizzato senza violare un brevetto rilasciato precedentemente, il costitutore della varietà vegetale o il titolare della protezione della varietà ha diritto a una licenza non esclusiva nella misura necessaria all'ottenimento e all'utilizzazione del suo diritto di protezione della varietà, sempre che la varietà vegetale rappresenti un progresso rilevante di notevole importanza economica rispetto a un'invenzione protetta da brevetto.

2 Il

titolare del brevetto può esigere come contropartita che il titolare della protezione della varietà gli rilasci una licenza per l'utilizzazione del suo diritto di protezione della varietà.

Art. 3 1 Il

presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a Cost.).

2 Il

Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale menzionata nell'articolo 2.

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