Termine di referendum: 31 marzo 2005

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Protocollo concluso con la Comunità europea e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea del 17 dicembre 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visti i messaggi del Consiglio federale del 1° ottobre 20042, decreta: Art. 1 1 Il Protocollo del 26 ottobre 20043 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea è approvato.

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 26 marzo 19314 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri Art. 1 lett. a La presente legge si applica: a.

1 2 3 4 5

ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea, ai loro familiari e ai lavoratori distaccati all'estero solo qualora l'Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone), nella versione del Protocollo del

RS 101 FF 2004 5203, 5863 RS ...; RU ... (FF 2004 5253) RS 142.20.

RS 0.142.112.681

2004-2063

6321

Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea e revisione delle misure collaterali. DF

26 ottobre 20046 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea non disponga altrimenti o la presente legge preveda disposizioni più favorevoli; 2. Codice delle obbligazioni7 Art. 330b 3. Obbligo di informare

Se il rapporto di lavoro è stato stipulato per una durata indeterminata o per più di un mese, il datore di lavoro deve informare per scritto il lavoratore, al più tardi un mese dopo l'inizio del rapporto di lavoro, su:

1

a.

il nome dei contraenti;

b.

la data d'inizio del rapporto di lavoro;

c.

la funzione del lavoratore;

d.

il salario e gli eventuali supplementi salariali;

e.

la durata settimanale del lavoro.

Se elementi contrattuali oggetto dell'obbligo di informare di cui al capoverso 1 sono modificati durante il rapporto di lavoro, le modifiche devono essere comunicate per scritto al lavoratore al più tardi un mese dopo la loro entrata in vigore.

2

Art. 360b cpv. 6 Se necessario per l'esecuzione delle loro inchieste, le Commissioni tripartite che ne fanno domanda ricevono dall'Ufficio federale di statistica i dati personali contenuti in contratti collettivi di impresa.

6

3. Legge federale del 28 settembre 19568 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro Art. 2 n. 3bis Il conferimento del carattere obbligatorio generale è subordinato alle condizioni seguenti: 3bis. in caso di istanza di conferimento dell'obbligatorietà generale ai sensi dell'articolo 1a i datori di lavoro vincolati dal contratto collettivo devono impiegare almeno il 50 per cento di tutti i lavoratori;

6 7 8

RS ...; RU ... (FF 2004 5253) RS 220 RS 221.215.311

6322

Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea e revisione delle misure collaterali. DF

4. Legge del 6 ottobre 19899 sul collocamento Art. 17 cpv. 3 3 Nei settori con un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale il prestatore è tenuto a presentare all'organo paritetico competente tutti i documenti necessari per controllare se le condizioni di lavoro locali usuali sono osservate. Nei settori senza contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, l'obbligo d'informare va adempiuto nei riguardi della competente commissione cantonale tripartita.

Art. 20

Contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale

Se un'impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, il prestatore deve rispettare, riguardo al lavoratore, le disposizioni del contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro. Se un contratto di lavoro di obbligatorietà generale prevede un contributo obbligatorio a spese di perfezionamento e d'esecuzione, le pertinenti disposizioni si applicano anche al prestatore, nel qual caso i contributi devono essere versati in funzione della durata dell'impiego. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

1

L'organo paritetico di controllo previsto nel contratto collettivo di obbligatorietà generale ha il diritto di controllare il prestatore. Se accerta infrazioni che non siano di lieve entità, deve darne comunicazione all'ufficio cantonale del lavoro e può:

2

a.

infliggere al prestatore una pena convenzionale secondo quanto disposto dal contratto collettivo;

b.

addossare interamente o parzialmente al prestatore le spese dei controlli.

Se un'impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale che disciplina il pensionamento flessibile, il prestatore deve pure rispettare, riguardo al lavoratore, le pertinenti disposizioni del contratto collettivo. Il Consiglio federale può fissare la durata minima d'impiego a partire dalla quale il lavoratore fruisce di una siffatta disciplina.

3

5. Legge federale dell'8 ottobre 199910 sui lavoratori distaccati in Svizzera Art. 1 cpv. 2 secondo periodo ... Chi afferma di esercitare un'attività lucrativa indipendente deve, a richiesta, dimostrarlo ai competenti organi di controllo.

2

Art. 2 cpv. 2, 2bis, 2ter e 2quater 2 Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono contributi a casse di compensazione o ad istituzioni paragonabili relativi alla garanzia di pretese salariali quali vacanze, giorni festivi o assegni per i figli, tali disposizioni si 9 10

RS 823.11 RS 823.20

6323

Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea e revisione delle misure collaterali. DF

applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera. La presente disposizione non si applica se il datore di lavoro fornisce la prova del pagamento di contributi a simili istituzioni nel suo Stato di sede durante lo stesso periodo di tempo.

2bis Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono un contributo obbligatorio alle spese di perfezionamento professionale, le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera, purché il distaccamento duri più di 90 giorni.

Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono il deposito di una cauzione da parte del datore di lavoro, le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera.

2ter

2quater Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono che gli organi paritetici incaricati dell'attuazione del contratto hanno la possibilità di infliggere una pena convenzionale, in caso di infrazione all'articolo 2 le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera.

Art. 6

Notifica

Prima dell'inizio dell'impiego, il datore di lavoro deve notificare all'autorità designata dal Cantone in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d, per scritto e nella lingua ufficiale del luogo d'impiego, le indicazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli, in particolare:

1

a.

l'identità delle persone distaccate in Svizzera;

b.

l'attività svolta in Svizzera;

c.

il luogo in cui saranno eseguiti i lavori.

Il datore di lavoro deve allegare alla notifica di cui al capoverso 1 una dichiarazione secondo la quale egli ha preso atto delle condizioni previste negli articoli 2 e 3 e si impegna a rispettarle.

2

3

Il lavoro può iniziare il più presto otto giorni dopo la notifica dell'impiego.

L'autorità designata dal Cantone in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d trasmette immediatamente una copia della notifica alla Commissione tripartita cantonale e, se del caso, alla Commissione paritetica istituita dal contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale del ramo interessato.

4

Il Consiglio federale precisa le indicazioni che devono figurare nella notifica.

Definisce i casi:

5

6

a.

in cui è possibile prescindere dalla notifica;

b.

in cui si può derogare al termine di otto giorni concernente l'inizio del lavoro.

Esso disciplina la procedura.

6324

Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea e revisione delle misure collaterali. DF

Art. 7 cpv. 4bis 4bis Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono una disciplina per quanto concerne l'addossamento delle spese dei controlli, le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera. In tal caso, l'articolo 9 capoverso 2 lettera c non è applicabile.

Art. 7a

Ispettori

I Cantoni devono disporre di un numero di ispettori sufficiente per lo svolgimento dei compiti di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera b e dei compiti di osservazione delle Commissioni tripartite di cui all'articolo 360b capoversi 3­5 CO11. Per i controlli di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera a possono prevedere una collaborazione con gli organi paritetici.

1

Il numero degli ispettori di cui al capoverso 1 è determinato segnatamente in base alle dimensioni e alla struttura del mercato del lavoro interessato. Per quanto possibile, tali ispettori collaborano con altri ispettori del mercato del lavoro.

2

La Confederazione assume il 50 per cento delle spese salariali occasionate dagli ispettori. Il Dipartimento federale dell'economia o l'ufficio federale da esso designato può concludere con i Cantoni convenzioni sulle prestazioni.

3

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 9 cpv. 2 lett. b e 3 terzo periodo 2

L'autorità cantonale competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d può: b.

3

per infrazioni all'articolo 2 che non sono di lieve entità, per infrazioni ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 o per mancato pagamento di multe passate in giudicato, vietare al datore di lavoro interessato di offrire i suoi servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;

... L'elenco è pubblico.

6. Legge federale del 20 dicembre 194612 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 153a Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7113 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

1

11 12 13

RS 220 RS 831.10 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp.

dell'Accordo AELS riveduto.

6325

Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea e revisione delle misure collaterali. DF

a.

l'Accordo del 21 giugno 199914 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 200415 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7216 nella loro versione aggiornata;

b.

l'Accordo del 21 giugno 200117 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

2

Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2004 Le persone che vivono a Cipro, in Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia o Ungheria e sono assicurate facoltativamente all'entrata in vigore del Protocollo del 26 ottobre 200418 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della Comunità europea, possono restarlo durante 6 anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore del Protocollo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell'entrata in vigore della presente modifica possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.

1

Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti a Cipro, in Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia o Ungheria, continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l'entrata in vigore del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della CE, finché adempiono le condizioni di reddito.

2

14 15 16

17 18

RS 0.142.112.681 RS ...; RU ... (FF 2004 5253) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

RS 0.632.31 RS ...; RU ... (FF 2004 5253)

6326

Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea e revisione delle misure collaterali. DF

7. Legge federale del 19 giugno 195919 sull'assicurazione per l'invalidità Art. 80a Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7120 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

1

a.

l'Accordo del 21 giugno 199921 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 200422 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7223 nella loro versione aggiornata;

b.

l'Accordo del 21 giugno 200124 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

2

8. Legge federale del 19 marzo 196525 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 16a Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7126 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

1

19 20

21 22 23

24 25 26

RS 831.20 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp.

dell'Accordo AELS riveduto.

RS 0.142.112.681 RS ...; RU ... (FF 2004 5253) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

RS 0.632.31 RS 831.30 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp.

dell'Accordo AELS riveduto.

6327

Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea e revisione delle misure collaterali. DF

a.

l'Accordo del 21 giugno 199927 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 200428 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7229 nella loro versione aggiornata;

b.

l'Accordo del 21 giugno 200130 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

2

9. Legge federale del 25 giugno 198231 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 89a cpv. 1 e 3 Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro della Comunità europea (CE) ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri della CE nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 199932 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), nella versione del Protocollo del 26 ottobre 200433 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, concernenti il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

1

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1.

3

27 28 29

30 31 32 33

RS 0.142.112.681 RS ...; RU ... (FF 2004 5253) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

RS 0.632.31 RS 831.40 RS 0.142.112.681 RS ...; RU ... (FF 2004 5253)

6328

Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea e revisione delle misure collaterali. DF

10. Legge del 17 dicembre 199334 sul libero passaggio Art. 25b cpv. 1 e 3 Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro della Comunità europea (CE) ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri della CE nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 199935 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), nella versione del Protocollo del 26 ottobre 200436 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, concernenti il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

1

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1.

3

11. Legge federale del 18 marzo 199437 sull'assicurazione malattie Art. 95a Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7138 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

1

a.

34 35 36 37 38

39 40 41

l'Accordo del 21 giugno 199939 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 200440 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7241 nella loro versione aggiornata;

RS 831.42 RS 0.142.112.681 RS ...; RU ... (FF 2004 5253) RS 832.10 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp.

dell'Accordo AELS riveduto.

RS 0.142.112.681 RS ...; RU ... (FF 2004 5253) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

6329

Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea e revisione delle misure collaterali. DF

b.

l'Accordo del 21 giugno 200142 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

2

12. Legge federale del 20 marzo 198143 sull'assicurazione contro gli infortuni Art. 115a Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7144 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

1

a.

l'Accordo del 21 giugno 199945 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 200446 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7247 nella loro versione aggiornata;

b.

l'Accordo del 21 giugno 200148 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

2

42 43 44

45 46 47

48

RS 0.632.31 RS 832.20 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp.

dell'Accordo AELS riveduto.

RS 0.142.112.681 RS ...; RU... (FF 2004 5253) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

RS 0.632.31

6330

Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea e revisione delle misure collaterali. DF

13. Legge del 25 settembre 195249 sulle indennità di perdita di guadagno Art. 28a Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7150 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

1

a.

l'Accordo del 21 giugno 199951 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 200452 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7253 nella loro versione aggiornata;

b.

l'Accordo del 21 giugno 200154 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

2

14. Legge federale del 20 giugno 195255 sugli assegni familiari nell'agricoltura Art. 23a Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7156 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

1

49 50

51 52 53

54 55 56

RS 834.1; RU ... (FF 2003 5761) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp.

dell'Accordo AELS riveduto.

RS 0.142.112.681 RS ...; RU ... (FF 2004 5253) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

RS 0.632.31 RS 836.1 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp.

dell'Accordo AELS riveduto.

6331

Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea e revisione delle misure collaterali. DF

a.

l'Accordo del 21 giugno 199957 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 200458 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7259 nella loro versione aggiornata;

b.

l'Accordo del 21 giugno 200160 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

2

15. Legge del 25 giugno 198261 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 83 cpv. 1 lettera nbis 1

L'ufficio di compensazione: nbis. garantisce, unitamente ai Cantoni, la collaborazione nell'ambito della rete EURES (European Employment Services) secondo l'articolo 11 dell'allegato I all'Accordo del 21 giugno 199062 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 200463 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea.

Art. 92 cpv. 7 primo periodo Il fondo di compensazione rimborsa ai Cantoni le spese computabili risultanti dalla gestione degli uffici pubblici di collocamento, dall'adempimento dei compiti secondo gli articoli 83 capoverso 1 lettera nbis e 85 capoverso 1 lettere d, e nonché g­k, dall'esercizio degli uffici regionali di collocamento secondo l'articolo 85b e dall'esercizio dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro conformemente all'articolo 85c. ...

7

57 58 59

60 61 62 63

RS 0.142.112.681 RS ...; RU ... (FF 2004 5253) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

RS 0.632.31 RS 837.0 RS 0.142.112.681 RS ...; RU ... (FF 2004 5253)

6332

Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea e revisione delle misure collaterali. DF

Art. 121 Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7164 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

1

a.

l'Accordo del 21 giugno 199965 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 200466 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7267 nella loro versione aggiornata;

b.

l'Accordo del 21 giugno 200168 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

2

16. Legge del 23 giugno 200069 sugli avvocati L'allegato è modificato come segue:

Elenco dei titoli professionali negli Stati membri dell'UE e dell'AELS secondo le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE Completamento dell'elenco Repubblica Ceca Estonia Cipro Lettonia 64

65 66 67

68 69

Advokát Vandeadvokaat

Zvrints advokts

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp.

dell'Accordo AELS riveduto.

RS 0.142.112.681 RS ...; RU ... (FF 2004 5253) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

RS 0.632.31 RS 935.61

6333

Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea e revisione delle misure collaterali. DF

Lituania Ungheria Malta Polonia Slovenia Slovacchia

Advokatas Ügyvéd Avukat/Prokuratur Legali Adwokat/Radca prawny Odvetnik/Odvetnica Advokát/Komercný právnik

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale decide in merito all'entrata in vigore delle modifiche delle leggi federali di cui all'articolo 2.

2

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2004

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2004

Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Jean-Philippe Maitre Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 21 dicembre 200470 Termine di referendum: 31 marzo 2005

70

FF 2004 6321

6334