Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname del 21 settembre 2004

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 1 e 17 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta: Art. 1 I decreti del Consiglio federale del 26 marzo 2001, del 7 maggio 2002, del 5 dicembre 2002 e del 23 marzo 20042 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname, sono abrogati.

Art. 2 Il presente decreto entra in vigore l'11 ottobre 2004.

21 settembre 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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RS 221.215.311 FF 2001 1307, 2002 3518 7466, 2004 1207

2004-1947

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Contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname. DCF

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