Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 20042, decreta: Art. 1 1

2

Sono approvati: a.

l'Accordo del 26 ottobre 20043 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;

b.

l'Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera;

c.

l'Accordo del ...5 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

d.

l'Accordo del 26 ottobre 20046 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i Comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere i seguenti accordi in aggiunta a quelli indicati all'articolo 1: 1 2 3 4 5 6

RS 101 FF 2004 5273 FF 2004 5747 FF 2004 5777 FF 2004 5791 FF 2004 5795

2004-2081

5715

Approvazione e trasposizione degli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione alla normativa di Schengen e Dublino. DF

a.

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen;

b.

Protocollo sulla partecipazione del Regno di Danimarca all'accordo di associazione alla normativa di Dublino.

Art. 3 Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 26 marzo 19317 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Sezione 2a: (nuova) Imprese di trasporto Art. 22abis Le imprese di trasporto aereo e stradale che trasportano viaggiatori nel traffico di linea internazionale adottano tutte le disposizioni che si possono ragionevolmente esigere da loro al fine di trasportare unicamente persone munite dei documenti di viaggio necessari per il transito, l'entrata o la partenza.

1

Il Consiglio federale disciplina la portata dell'obbligo di diligenza imposto alle imprese di trasporto aereo e stradale.

2

Le autorità federali e cantonali competenti cooperano con le imprese di trasporto aereo e stradale. Le modalità della cooperazione vanno disciplinate nell'autorizzazione d'esercizio o nell'ambito di un accordo stipulato con l'impresa dall'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione.

3

Art. 22ater Su richiesta delle autorità federali o cantonali competenti, l'impresa di trasporto aereo, stradale o ferroviario operante nel traffico di linea internazionale deve assistere senza indugio i viaggiatori trasportati cui è negata l'entrata in Svizzera.

1

2

7

L'obbligo di assistenza comprende: a.

il trasporto immediato della persona in questione dalla Svizzera al Paese di provenienza, allo Stato che ha rilasciato i documenti di viaggio o a un altro Stato che ne garantisce l'ammissione;

b.

l'assunzione delle spese scoperte di accompagnamento e delle altre spese usuali di mantenimento e d'assistenza, fino al momento in cui la persona in questione parte o entra in Svizzera.

RS 142.20

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Approvazione e trasposizione degli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione alla normativa di Schengen e Dublino. DF

L'impresa di trasporto aereo o stradale che non sia in grado di dimostrare di aver adempiuto il proprio obbligo di diligenza è inoltre tenuta ad assumere:

3

a.

per un periodo massimo di sei mesi, le spese scoperte di mantenimento e d'assistenza occasionate alle autorità federali o cantonali, compresi i costi di carcerazione ordinata sulla base del diritto in materia di stranieri;

b.

i costi dell'accompagnamento;

c.

i costi del rinvio coatto.

Il capoverso 3 non si applica nel caso in cui persone trasportate sono state autorizzate a entrare in Svizzera in virtù dell'articolo 21 della legge sull'asilo del 26 giugno 19988. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori deroghe, in particolare in presenza di circostanze eccezionali quali guerre o calamità naturali.

4

Il Consiglio federale può stabilire una somma forfetaria basata sulle spese prevedibili.

5

6

Si possono chiedere garanzie.

Sezione 3a: (nuova) Protezione dei dati nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen Art. 22h La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen9 è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

8 9

RS 142.31 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

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Approvazione e trasposizione degli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione alla normativa di Schengen e Dublino. DF

Art. 22i 1 L'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione funge da autorità centrale per la consultazione in merito alle domande di visto in conformità degli accordi di associazione alla normativa di Schengen10.

In tale qualità può servirsi di procedure informatizzate per comunicare e richiamare dati appartenenti segnatamente alle seguenti categorie:

2

a.

la rappresentanza diplomatica o consolare presso la quale è stata presentata la domanda di visto;

b.

l'identità della persona interessata (nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, professione e datore di lavoro) come pure, all'occorrenza, l'identità dei suoi familiari;

c.

indicazioni relative ai documenti d'identità;

d.

indicazioni relative ai luoghi di soggiorno e agli itinerari.

Le rappresentanze svizzere all'estero possono scambiare con i servizi omologhi degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen i dati necessari alla cooperazione consolare in loco, segnatamente informazioni relative all'impiego di documenti falsificati o contraffatti e a reti di passatori nonché dati appartenenti alle categorie indicate nel capoverso 2.

3

Il Consiglio federale può modificare le categorie di dati personali indicate nel capoverso 2 per adeguarle agli ultimi sviluppi dell'acquis di Schengen.

4

Art. 22j Le autorità di controllo alla frontiera e le imprese di trasporto possono scambiarsi i dati personali necessari per soddisfare l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 22abis e l'obbligo di assistenza di cui all'articolo 22ater.

1

A tale scopo possono comunicare e richiamare segnatamente i dati personali di cui all'articolo 22i capoverso 2 lettere b­d.

2

3

Gli articoli 22h e 22k­22o si applicano per analogia.

Art. 22k Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi garantiscono un adeguato livello di protezione.

1

10

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

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Approvazione e trasposizione degli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione alla normativa di Schengen e Dublino. DF

Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:

2

a.

la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;

b.

la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata; o

c.

la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.

Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.

3

Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.

4

Art. 22l Se vengono raccolti dati personali, la persona interessata deve esserne informata.

L'obbligo d'informare non sussiste se la persona interessata era già stata informata in precedenza.

1

2

La persona interessata deve essere almeno informata in merito: a.

al detentore della collezione di dati;

b.

alle finalità del trattamento dei dati;

c.

alle categorie dei destinatari, se è prevista una comunicazione dei dati;

d.

al diritto d'accesso di cui all'articolo 22m;

e.

alle conseguenze di un rifiuto di fornire i dati richiesti.

Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi all'inizio della memorizzazione dei dati o al momento della loro prima comunicazione a un terzo, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati oppure che la memorizzazione o la comunicazione siano esplicitamente previste dalla legge.

3

Art. 22m Il diritto d'accesso è retto dall'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 199211 sulla protezione dei dati (LPD). Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull'origine dei dati.

11

RS 235.1

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Approvazione e trasposizione degli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione alla normativa di Schengen e Dublino. DF

Art. 22n La restrizione dell'obbligo d'informare e del diritto d'accesso è retta dall'articolo 9 capoversi 1, 2 e 4 LPD12.

1

Se è stata rifiutata, limitata o differita, l'informazione o la comunicazione delle informazioni oggetto del diritto d'accesso deve avvenire non appena sia cessato il motivo del rifiuto, della limitazione o del differimento, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati.

2

Art. 22o L'Incaricato federale della protezione dei dati è legittimato a ricorrere contro le decisioni ai sensi dell'articolo 27 capoverso 5 LPD13 e contro le decisioni dell'autorità di ricorso.

Sezione 3b: (nuova) Eurodac Art. 22p 1 I posti di confine e le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni rilevano senza indugio le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che entrano illegalmente in Svizzera da uno Stato non vincolato a un accordo di associazione alla normativa di Dublino14 e che non vengono respinti alla frontiera.

2

Oltre alle impronte digitali sono raccolti i dati seguenti: a.

il luogo e la data del fermo in Svizzera;

b.

il sesso della persona fermata;

c.

la data del rilevamento delle impronte digitali;

d.

il numero d'identificazione svizzero delle impronte digitali;

e.

la data della trasmissione dei dati all'unità centrale.

I posti di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia o competenti in materia di stranieri possono rilevare le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che soggiornano illegalmente in Svizzera, al fine di verificare se 3

12 13 14

RS 235.1 RS 235.1 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (RS ...); Protocollo del ... sulla partecipazione del Regno di Danimarca all'accordo di associazione alla normativa di Dublino (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

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Approvazione e trasposizione degli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione alla normativa di Schengen e Dublino. DF

hanno già presentato una domanda d'asilo in un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino.

I dati rilevati in base ai capoversi 2 e 3 sono trasmessi all'Ufficio federale dei rifugiati, che li inoltra all'unità centrale.

4

5 I dati di cui al capoverso 2 sono memorizzati nella banca dati Eurodac a cura dell'unità centrale e distrutti automaticamente due anni dopo il rilevamento delle impronte digitali. L'Ufficio federale dei rifugiati chiede senza indugio all'unità centrale di distruggere anzitempo tali dati non appena viene a conoscenza del fatto che lo straniero:

a.

ha ottenuto un permesso di dimora in Svizzera;

b.

ha lasciato il territorio degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;

c.

ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino.

Le procedure di cui ai capoversi 1­5 sono rette dagli articoli 102b­102g della legge sull'asilo del 26 giugno 199815.

6

Art. 23b (nuovo) L'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione punisce con una multa fino a 8000 franchi per persona trasportata l'impresa di trasporto aereo o stradale che, in violazione dell'obbligo di diligenza, trasporta persone sprovviste dei documenti di viaggio necessari al transito, all'entrata o alla partenza.

1

2

Non pronuncia alcuna multa se: a.

la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera o a proseguire il viaggio;

b.

non si poteva ragionevolmente esigere dall'impresa di trasporto di scoprire la falsificazione o la contraffazione dei documenti di viaggio;

c.

l'impresa di trasporto è stata costretta a trasportare la persona in questione;

d.

la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera in virtù dell'articolo 21 della legge sull'asilo del 26 giugno 199816.

Il Consiglio federale può prevedere ulteriori deroghe, in particolare in presenza di circostanze eccezionali quali guerre o calamità naturali.

3

In casi di lieve entità, l'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione può rinunciare a infliggere la multa, in particolare se il mantenimento, l'assistenza e il rinvio coatto non hanno occasionato spese scoperte.

4

15 16

RS 142.31 RS 142.31

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Approvazione e trasposizione degli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione alla normativa di Schengen e Dublino. DF

Nel fissare l'ammontare della multa, l'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione tiene conto di un eventuale accordo di cooperazione giusta l'articolo 22abis capoverso 3.

5

Si applicano le disposizioni di procedura contenute nella legge federale del 22 marzo 197417 sul diritto penale amministrativo.

6

2. Legge sull'asilo del 26 giugno 199818 Titolo prima dell'art. 96

Capitolo 7: Trattamento di dati personali Sezione 1: Principi Art. 99 cpv. 1 Ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione sono rilevate le impronte di tutte le dita e scattate fotografie. Il Consiglio federale può stabilire eccezioni per minori di età inferiore ai 14 anni.

1

Sezione 2: (nuova) Trattamento dei dati nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Dublino Art. 102a

Eurodac

L'Ufficio federale dei trasporti, insieme all'unità centrale del sistema Eurodac, è competente nell'ambito dell'applicazione degli accordi di associazione alla normativa di Dublino19.

1

2

Trasmette all'unità centrale i dati seguenti:

17 18 19

a.

il luogo e la data della presentazione della domanda in Svizzera;

b.

il sesso della persona richiedente;

c.

le impronte digitali rilevate in base all'articolo 99 capoverso 1; RS 313.0 RS 142.31 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (RS ...); Protocollo del ... sulla partecipazione del Regno di Danimarca all'accordo di associazione alla normativa di Dublino (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

5722

Approvazione e trasposizione degli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione alla normativa di Schengen e Dublino. DF

d.

il numero d'identificazione svizzero delle impronte digitali;

e.

la data del rilevamento delle impronte digitali;

f.

la data della trasmissione dei dati all'unità centrale.

I dati trasmessi sono memorizzati nella banca dati Eurodac e confrontati con quelli che vi sono già memorizzati. Il risultato del confronto è comunicato all'Ufficio federale.

3

I dati trasmessi all'unità centrale sono distrutti automaticamente dieci anni dopo il rilevamento delle impronte digitali. L'Ufficio federale chiede all'unità centrale di distruggerli anzitempo non appena viene a conoscenza del fatto che uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino ha nel frattempo concesso la cittadinanza a una persona i cui dati sono stati trasmessi dalla Svizzera alla banca dati Eurodac.

4

Art. 102b

Comunicazione di dati personali a uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino

La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Dublino è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

Art. 102c

Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Dublino

Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi garantiscono un adeguato livello di protezione.

1

Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:

2

a.

la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;

b.

la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata; o

c.

la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.

Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.

3

4 Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.

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Art. 102d

Obbligo d'informare in occasione della raccolta di dati personali

Se vengono raccolti dati personali, la persona interessata deve esserne informata.

L'obbligo d'informare non sussiste se la persona interessata era già stata informata in precedenza.

1

2

La persona interessata deve essere almeno informata in merito: a.

al detentore della collezione di dati;

b.

alle finalità del trattamento dei dati;

c.

alle categorie dei destinatari, se è prevista una comunicazione dei dati;

d.

al diritto d'accesso di cui all'articolo 102e;

e.

alle conseguenze di un rifiuto di fornire i dati richiesti.

Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi all'inizio della memorizzazione dei dati o al momento della loro prima comunicazione a un terzo, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati oppure che la memorizzazione o la comunicazione siano esplicitamente previste dalla legge.

3

Art. 102e

Diritto d'accesso

Il diritto d'accesso è retto dall'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 199220 sulla protezione dei dati (LPD). Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull'origine dei dati.

Art. 102f

Restrizione dell'obbligo d'informare e del diritto d'accesso

La restrizione dell'obbligo d'informare e del diritto d'accesso è retta dall'articolo 9 capoversi 1, 2 e 4 LPD21.

1

Se è stata rifiutata, limitata o differita, l'informazione o la comunicazione delle informazioni oggetto del diritto d'accesso deve avvenire non appena sia cessato il motivo del rifiuto, della limitazione o del differimento, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati.

2

Art. 102g

Legittimazione a ricorrere dell'Incaricato federale della protezione dei dati

L'Incaricato federale della protezione dei dati è legittimato a ricorrere contro le decisioni ai sensi dell'articolo 27 capoverso 5 LPD22 e contro le decisioni dell'autorità di ricorso.

20 21 22

RS 235.1 RS 235.1 RS 235.1

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Art. 107a (nuovo)

Procedura in base alla normativa di Dublino

I ricorsi inoltrati contro le decisioni di non entrata nel merito di domande presentate da richiedenti l'asilo che possono partire per un Paese cui compete l'esecuzione della procedura di asilo e di allontanamento in virtù di un trattato internazionale non hanno effetto sospensivo.

Titolo prima dell'art. 115

Capitolo 10: Disposizioni penali Sezione 1: Disposizioni penali concernenti il capitolo 5 sezione 2 Titolo prima dell'art. 117a

Sezione 2: (nuova) Disposizioni penali concernenti il capitolo 7 sezione 2 Art. 117a Chi, per uno scopo che non sia quello di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato terzo in uno Stato cui si applicano gli accordi di associazione a Dublino23, tratta dati personali registrati in Eurodac è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

Titolo prima dell'art. 118 (nuovo)

Sezione 3: Perseguimento penale Art. 118, rubrica Abrogata 3. Codice penale24 Art. 351octies cpv. 3 lett. f (nuova) e cpv. 7 Per adempiere lo scopo enunciato nel capoverso 1 lettera b, il sistema contiene inoltre, separatamente rispetto ai dati di cui al capoverso 2, dati relativi agli ambiti seguenti:

3

23

24

All'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale (FF 2002 7351), l'articolo 117a avrà il seguente tenore: Chi, per uno scopo che non sia quello di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato terzo in uno Stato cui si applicano gli accordi di associazione a Dublino, tratta dati personali registrati in Eurodac è punito con la multa.

RS 311.0

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f.

Schengen, secondo gli accordi di associazione alla normativa di Schengen25.

Le autorità federali preposte a compiti doganali e di polizia di confine possono chiedere, mediante procedura di richiamo, se una persona è registrata presso gli uffici centrali, il servizio Interpol o i servizi Schengen.

7

Art. 351novies (nuovo) e. Cooperazione nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen.

Competenza

Gli organi di polizia federali e cantonali eseguono le disposizioni contenute negli accordi di associazione alla normativa di Schengen26 attenendosi alla legislazione nazionale.

Parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen

1

Art. 351decies (nuovo) L'Ufficio federale di polizia istituisce e gestisce la parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS) avvalendosi della collaborazione di altre autorità federali e cantonali. Il N-SIS è un sistema informatizzato di elaborazione dei dati per memorizzare segnalazioni internazionali, che raccoglie dati relativi a persone, veicoli e altri oggetti ricercati.

Il N-SIS è uno strumento a disposizione delle autorità federali e cantonali per adempiere i seguenti compiti legali:

2

a.

25

26

arrestare una persona o, se ciò non è possibile, individuarne la dimora per avviare un'istruzione penale, eseguire una pena o una misura o procedere all'estradizione;

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

5726

Approvazione e trasposizione degli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione alla normativa di Schengen e Dublino. DF

b.

ordinare e controllare divieti e restrizioni di entrata nei confronti di persone non cittadine di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen27;

c.

individuare la dimora di persone scomparse;

d.

trattenere e prendere in custodia una persona per garantirne l'incolumità, per applicarle misure tutorie, ricoverarla a scopo di assistenza o per prevenire minacce;

e.

individuare il domicilio o la dimora di testimoni nonché di persone accusate, imputate o condannate nell'ambito o a conclusione di un procedimento penale;

f.

procedere alla registrazione mascherata o al controllo mirato di persone e veicoli per avviare un procedimento penale o prevenire minacce per la pubblica sicurezza;

g.

ricercare veicoli e altri oggetti perduti o rubati.

Le seguenti autorità possono comunicare segnalazioni da inserire nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

3

27

a.

l'Ufficio federale di polizia;

b.

il Ministero pubblico della Confederazione;

c.

l'Ufficio federale di giustizia;

d.

le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni;

e.

le autorità preposte all'esecuzione delle pene;

f.

le autorità della giustizia militare;

g.

l'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione;

h.

le rappresentanze svizzere all'estero;

i.

le autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri;

j.

altre autorità cantonali designate per ordinanza dal Consiglio federale e incaricate di svolgere i compiti di cui al capoverso 2 lettere c e d.

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

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Approvazione e trasposizione degli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione alla normativa di Schengen e Dublino. DF

Le seguenti autorità possono richiamare dati dal N-SIS, mediante procedura informatizzata, per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

4

a.

l'Ufficio federale di polizia, il Ministero pubblico della Confederazione, l'Ufficio federale di giustizia, le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni nonché le autorità doganali e di confine;

b.

l'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione, le rappresentanze svizzere all'estero nonché le autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, nella misura in cui necessitano di tali dati per controllare le segnalazioni di cui al capoverso 2 lettera b.

I dati del N-SIS possono essere richiamati utilizzando altri sistemi d'informazione della polizia, nella misura in cui gli utenti dispongano delle autorizzazioni del caso.

5

Per quanto necessario, i dati contenuti in RIPOL e nel registro centrale degli stranieri (RCS) possono essere trasferiti nel N-SIS per via informatizzata.

6

Basandosi sugli accordi di associazione alla normativa di Schengen, il Consiglio federale disciplina:

7

5728

a.

il diritto d'accesso per il trattamento delle varie categorie di dati;

b.

la durata di conservazione dei dati, la sicurezza dei dati e la collaborazione con altre autorità federali e i Cantoni;

c.

quali autorità di cui al capoverso 3 sono autorizzate a inserire direttamente nel N-SIS determinate categorie di dati;

d.

a quali autorità e terzi cui possono, in casi specifici, essere comunicati dati;

e.

i diritti delle persone interessate, in particolare quello di ottenere informazioni nonché di poter consultare, far rettificare o distruggere i dati che le riguardano;

f.

l'obbligo di comunicare a posteriori alle persone interessate che le segnalazioni nel SIS giusta il capoverso 3 sono state distrutte, se: 1. tali persone non hanno potuto rendersi conto dell'inserimento delle segnalazioni nel N-SIS; 2. non vi si oppongono interessi preponderanti inerenti al procedimento penale o di terzi; e 3. la comunicazione a posteriori non richiede mezzi sproporzionati;

Approvazione e trasposizione degli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione alla normativa di Schengen e Dublino. DF

g.

i compiti e le competenze speciali dell'Incaricato federale della protezione dei dati, nella sua funzione di autorità nazionale di controllo indipendente;

h.

la responsabilità degli organi federali e cantonali in materia di protezione dei dati.

Per quanto attiene ai diritti di cui al capoverso 7 lettere e ed f, sono fatti salvi l'articolo 18 della legge federale del 21 marzo 199728 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna e l'articolo 14 della legge federale del 7 ottobre 199429 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

8

Art. 351undecies (nuovo) Ufficio SIRENE

Presso l'Ufficio federale di polizia è istituito un servizio centrale (ufficio SIRENE30) responsabile del N-SIS.

1

L'ufficio SIRENE è il centro di contatto, di coordinamento e di consultazione per lo scambio di informazioni relative alle segnalazioni inserite nel SIS. L'ufficio esamina l'ammissibilità formale delle segnalazioni nazionali e estere presenti nel SIS.

2

4. Legge del 14 marzo 195831 sulla responsabilità

Capo Va: (nuovo) Responsabilità per danni derivanti dall'utilizzazione del Sistema d'informazione Schengen Art. 19a La Confederazione risponde del danno causato illecitamente a terzi da una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone in seguito all'utilizzazione del Sistema d'informazione Schengen.

1

La Confederazione, ove abbia risarcito il danno, ha diritto di regresso contro il Cantone al cui servizio si trova la persona che ha causato il danno.

2

28 29 30 31

RS 120 RS 360 Supplementary Information REquest at the National Entry (richieste di informazioni supplementari presso il servizio nazionale).

RS 170.32

5729

Approvazione e trasposizione degli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione alla normativa di Schengen e Dublino. DF

Art. 19b La Confederazione risponde del danno causato a terzi senza che sia necessario provare l'illiceità, se: a.

l'autorità di un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen32, nell'utilizzare il Sistema d'informazione Schengen, ha inserito dati errati o memorizzato dati indebitamente; e

b.

sulla base di tale segnalazione, una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone ha causato il danno nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 19c L'autorità federale competente pronuncia con decisione fornale sulle pretese litigiose avanzate da terzi contro la Confederazione e su quelle della Confederazione nei confronti di un Cantone. L'articolo 10 capoverso 1 è applicabile per analogia.

5. Legge del 20 giugno 199733 sulle armi Art. 1 cpv. 2, frase introduttiva Essa disciplina l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito, la custodia, il possesso, il porto, il trasporto, la mediazione, la fabbricazione e il commercio di: ...

2

Art. 4 cpv. 1 lett. a e 4 1

Per armi s'intendono: a.

dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona od oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco);

Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile.

4

32

33

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

RS 514.54

5730

Approvazione e trasposizione degli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione alla normativa di Schengen e Dublino. DF

Art. 5, rubrica e cpv. 1 lett. a, cpv. 1bis (nuovo), 1ter (nuovo) e 6 Divieti in materia di armi e parti essenziali di armi Sono vietati l'acquisto, il porto e la mediazione a destinatari in Svizzera nonché l'importazione di:

1

a.

armi da fuoco per il tiro a raffica e armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti costruite appositamente;

1bis Sono parimenti vietati l'acquisto e l'importazione di ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, di loro parti essenziali nonché di parti essenziali di armi da fuoco per il tiro a raffica.

È parimenti vietato il possesso di armi da fuoco per il tiro a raffica, di armi da fuoco che simulano un oggetto d'uso corrente, di ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché di loro parti essenziali.

1ter

6

Abrogato

Art. 6

Restrizioni relative a taluni dispositivi e alle munizioni speciali

Il Consiglio federale può vietare o assoggettare a condizioni specifiche: a.

l'acquisto, la fabbricazione e l'importazione di dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone (art. 4 cpv. 1 lett. b);

b.

l'acquisto, il possesso, la fabbricazione e l'importazione di munizioni ed elementi di munizioni che presentano un comprovato alto potenziale di ferimento e che non sono utilizzati né in occasione delle consuete manifestazioni di tiro né per la caccia (munizioni speciali).

Art. 6a (nuovo)

Successione ereditaria

Le persone che, mediante acquisto per successione ereditaria, entrano in possesso di armi da fuoco o di parti essenziali di armi per le quali vige un divieto in virtù dell'articolo 5 capoverso 1ter, devono chiedere, entro sei mesi, un'autorizzazione eccezionale.

1

2 L'autorizzazione eccezionale vale per tutti gli oggetti che, entro il termine di cui al capoverso 1, non vengono alienati a un avente diritto.

Art. 6b (nuovo)

Attestazione ufficiale

Alle persone domiciliate all'estero l'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma da fuoco o di una parte essenziale di arma secondo l'articolo 5 può essere rilasciata soltanto se presentano un'attestazione ufficiale dello Stato di domicilio, in base alla quale sono legittimate all'acquisto dell'oggetto in questione.

1

5731

Approvazione e trasposizione degli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione alla normativa di Schengen e Dublino. DF

Se l'autenticità dell'attestazione è dubbia o se l'attestazione non può essere prodotta, il Cantone trasmette i documenti all'Ufficio centrale. Quest'ultimo verifica l'attestazione o può eventualmente rilasciarne una.

2

Titolo prima dell'art. 8

Capitolo 2: Acquisto e possesso di armi e di parti essenziali di armi Sezione 1: Acquisto di armi e di parti essenziali di armi Art. 8, rubrica e cpv. 1, 1bis (nuovo), 2bis (nuovo) e 3­5 Obbligo del permesso d'acquisto di armi Chiunque intende acquistare un'arma o una parte essenziale di arma necessita di un permesso d'acquisto di armi.

1

1bis La persona che chiede un tale permesso per acquistare un'arma da fuoco deve indicare il motivo dell'acquisto.

Le persone che, mediante acquisto per successione ereditaria, entrano in possesso di armi da fuoco o di parti essenziali di armi devono chiedere, entro sei mesi, un permesso d'acquisto di armi, eccetto che, entro tale termine, gli oggetti vengano alienati a un avente diritto.

2bis

3­5

Abrogati

Art. 9

Competenza

Il permesso d'acquisto di armi è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio o, per le persone domiciliate all'estero, dall'autorità competente del Cantone in cui l'arma è acquistata.

Art. 9a (nuovo)

Attestazione ufficiale

Le persone domiciliate all'estero devono presentare alla competente autorità cantonale un'attestazione ufficiale del loro Stato di domicilio, in base alla quale sono legittimate all'acquisto dell'arma o della parte essenziale di arma.

1

2 Se l'autenticità dell'attestazione è dubbia o se l'attestazione non può essere prodotta, il Cantone trasmette i documenti all'Ufficio centrale. Quest'ultimo verifica l'attestazione o può eventualmente rilasciarne una.

Art. 9b (nuovo)

Validità del permesso d'acquisto di armi

Il permesso d'acquisto di armi è valido in tutta la Svizzera e autorizza l'acquisto di un'unica arma o di un'unica parte essenziale di arma.

1

Il Consiglio federale prevede eccezioni in caso di sostituzione di parti essenziali di un'arma acquistata legalmente, d'acquisto di più armi o parti essenziali di armi presso la stessa persona o d'acquisto per successione ereditaria.

2

5732

Approvazione e trasposizione degli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione alla normativa di Schengen e Dublino. DF

Il permesso d'acquisto di armi è valido sei mesi. L'autorità competente può prorogarne la validità di tre mesi al massimo.

3

Art. 9c (nuovo)

Annuncio dell'alienante

Chi aliena un'arma o una parte essenziale di arma deve inviare, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto, una copia del permesso d'acquisto di armi dell'acquirente all'autorità competente per il rilascio di permessi d'acquisto di armi secondo l'articolo 9.

Art. 10

Eccezioni all'obbligo del permesso d'acquisto di armi

Le seguenti armi e le loro parti essenziali possono essere acquistate senza il permesso d'acquisto di armi:

1

a.

fucili a colpo singolo e a più canne nonché le repliche di armi ad avancarica a colpo singolo;

b.

fucili a ripetizione, designati dal Consiglio federale, impiegati normalmente per il tiro sportivo e fuori del servizio organizzato da società di tiro riconosciute secondo la legge militare del 3 febbraio 199534 o per la caccia in Svizzera.

Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni o restringere il campo d'applicazione del capoverso 1 per cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera.

2

Art. 10a (nuovo) Verifica da parte dell'alienante Chi aliena un'arma o una parte essenziale di arma per la quale non è necessario il permesso d'acquisto di armi (art. 10) deve verificare l'identità e l'età dell'acquirente sulla base di un documento ufficiale di legittimazione.

1

L'arma o la parte essenziale di arma può essere alienata soltanto ove l'alienante sia in grado di ritenere, secondo le circostanze, che non sussiste alcun motivo d'impedimento all'acquisto giusta l'articolo 8 capoverso 2.

2

3

L'articolo 9a è applicabile per analogia.

Art. 11

Contratto scritto

Per ogni alienazione di un'arma o di una parte essenziale di arma per la quale non è necessario il permesso d'acquisto di armi (art. 10) dev'essere stipulato un contratto scritto. Ogni parte deve conservare il contratto per almeno dieci anni.

1

2

Il contratto deve contenere le indicazioni seguenti: a.

34

cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che aliena l'arma o la parte essenziale di arma; RS 510.10

5733

Approvazione e trasposizione degli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione alla normativa di Schengen e Dublino. DF

b.

cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che acquista l'arma o la parte essenziale di arma;

c.

tipo, fabbricante, designazione, numero dell'arma, nonché data e luogo dell'alienazione;

d.

un'indicazione sul trattamento di dati in relazione con il contratto (art. 32f cpv. 2), se sono alienate armi da fuoco.

Chi aliena armi da fuoco deve inviare, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto, una copia del contratto al servizio di comunicazione. I Cantoni possono prevedere anche altre forme appropriate di comunicazione.

3

Le persone che, mediante acquisto per successione ereditaria, entrano in possesso di armi da fuoco o di parti essenziali di armi ai sensi dell'articolo 10 devono trasmettere, entro sei mesi, le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere a-c al servizio di comunicazione, eccetto che, entro tale termine, gli oggetti vengano alienati a un avente diritto.

4

È competente, il servizio di comunicazione del Cantone di domicilio dell'acquirente; o per le persone domiciliate all'estero, il servizio di comunicazione del Cantone in cui l'arma da fuoco è stata acquistata.

5

Titolo prima dell'art. 12

Sezione 2: Possesso di armi e di parti essenziali di armi Art. 12 È legittimato al possesso di un'arma o di una parte essenziale di arma chi ha acquistato legalmente l'oggetto.

Art. 13 e 14 Abrogati Titolo prima dell'art. 15

Capitolo 3: Acquisto e possesso di munizioni ed elementi di munizioni Art. 15

Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni

Le munizioni e gli elementi di munizioni possono essere acquistati soltanto da persone che sono legittimate all'acquisto dell'arma corrispondente.

1

2 L'alienante verifica che le condizioni per l'acquisto sono adempite. Per la verifica, l'articolo 10a è applicabile per analogia.

5734

Approvazione e trasposizione degli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione alla normativa di Schengen e Dublino. DF

Art. 16 cpv. 1 Chi partecipa a una manifestazione di una società di tiro può acquistare liberamente le munizioni necessarie. La società organizzatrice provvede al controllo adeguato della consegna delle munizioni.

1

Art. 16a (nuovo) Legittimazione al possesso È legittimato al possesso di munizioni ed elementi di munizioni chi ha acquistato legalmente gli oggetti.

Art. 18

Fabbricazione e riparazione a titolo professionale

Chiunque, a titolo professionale, fabbrica armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure modifica parti di armi rilevanti per il loro funzionamento o per gli effetti che producono, necessita di una patente di commercio di armi.

1

Chiunque, a titolo professionale, ripara armi da fuoco, necessita di una patente di commercio di armi.

2

Art. 18a (nuovo) Contrassegno di armi da fuoco I fabbricanti di armi da fuoco e di loro parti essenziali devono contrassegnare singolarmente tali oggetti affinché sia gli stessi sia i proprietari siano sempre identificabili.

1

Le armi da fuoco o le loro parti essenziali importate in Svizzera devono essere munite ciascuna di un proprio contrassegno. Il Consiglio federale può disporre che le armi da fuoco non contrassegnate possano essere importate per un anno al massimo.

2

3 Il contrassegno deve essere apposto in modo tale da non poter essere né cancellato né modificato senza mezzi meccanici.

Art. 20 cpv. 1 È vietato modificare armi da fuoco semiautomatiche in armi da fuoco per il tiro a raffica, modificare i numeri di controllo delle armi nonché accorciare armi da fuoco portatili.

1

Art. 21

Contabilità

I titolari di patenti di commercio di armi tengono una contabilità relativa a fabbricazione, acquisto, vendita o a ogni altro commercio di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni.

1

I libri contabili ai sensi del capoverso 1 nonché le copie dei permessi d'acquisto di armi e delle autorizzazioni eccezionali vanno conservati per un periodo di dieci anni.

2

I documenti ai sensi del capoverso 2 vanno trasmessi all'autorità cantonale competente per il rilascio di permessi d'acquisto di armi:

3

5735

Approvazione e trasposizione degli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione alla normativa di Schengen e Dublino. DF

a.

una volta scaduto il termine di conservazione;

b.

dopo la cessazione dell'attività professionale; o

c.

dopo la revoca o il ritiro della patente di commercio di armi.

Art. 22a cpv. 2 2

Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.

Art. 22b (nuovo) Bolletta di scorta Chi intende importare armi da fuoco in uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen35 ne informa l'Ufficio centrale prima della prevista esportazione.

1

2 L'Ufficio centrale rilascia una bolletta di scorta che deve accompagnare le armi da fuoco fino al luogo di destinazione.

La bolletta di scorta contiene tutte le indicazioni necessarie sul trasporto delle armi da fuoco di cui è prevista l'esportazione nonché i dati necessari all'identificazione delle persone coinvolte.

3

4 La bolletta di scorta non è rilasciata se il destinatario finale non è legittimato, secondo il diritto del Paese di destinazione, al possesso delle armi da fuoco in questione.

L'Ufficio centrale trasmette le informazioni di cui dispone alle competenti autorità degli Stati coinvolti nell'esportazione delle armi da fuoco.

5

Art. 25 cpv. 4 Abrogato Art. 25a (nuovo) Importazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri Chi, nel traffico passeggeri, intende importare temporaneamente armi da fuoco e le relative munizioni, necessita di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 25. L'autorizzazione può essere rilasciata per la durata di un anno al massimo e per uno o più viaggi. È rinnovabile, ma di volta in volta per la durata massima di un anno.

1

35

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

5736

Approvazione e trasposizione degli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione alla normativa di Schengen e Dublino. DF

A chi trasporta armi con sé, provenendo da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen36 l'autorizzazione è rilasciata soltanto se le armi sono registrate nella carta europea d'arma da fuoco. L'autorizzazione è iscritta nella carta europea d'arma da fuoco.

2

Il Consiglio federale può esonerare dall'obbligo dell'autorizzazione i cacciatori e i tiratori.

3

Durante il soggiorno in Svizzera, la carta europea d'arma da fuoco deve essere sempre portata con sé e, su richiesta, presentata alle autorità.

4

Art. 25b (nuovo) Esportazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri Chi, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco e le relative munizioni verso uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen37 deve chiedere alla competente autorità del Cantone di domicilio una carta europea d'arma da fuoco.

1

La carta europea d'arma da fuoco è rilasciata per le armi che il richiedente può rendere credibile di essere legittimato a possedere. La carta europea d'arma da fuoco è valida cinque anni al massimo e la validità può essere prolungata di volta in volta di due anni.

2

36

37

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

5737

Approvazione e trasposizione degli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione alla normativa di Schengen e Dublino. DF

Capitolo 7a: (nuovo) Trattamento e protezione dei dati Sezione 1: Principi Art. 32a

Obbligo di comunicazione delle autorità cantonali e del servizio di comunicazione

Le competenti autorità cantonali e il servizio di comunicazione trasmettono all'Ufficio centrale le informazioni di cui dispongono: a.

sull'identità delle persone senza permesso di domicilio in Svizzera che hanno acquistato in Svizzera un'arma o una parte essenziale di arma;

b.

sull'identità delle persone con domicilio in un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen38 che hanno acquistato in Svizzera un'arma o una parte essenziale di arma;

c.

sulle armi o parti essenziali di armi acquistate.

Art. 32b 1

Banca dati

L'Ufficio centrale tiene una banca dati sulle comunicazioni secondo l'articolo 32a.

Il Consiglio federale disciplina il controllo, la conservazione, la rettifica e la distruzione dei dati.

2

Art. 32c

Trasmissione di dati

Le informazioni di cui all'articolo 32a lettere b e c devono essere trasmesse alle competenti autorità dello Stato di domicilio dell'acquirente.

1

Le informazioni di cui all'articolo 32a lettera a possono essere trasmesse alle competenti autorità dello Stato di domicilio dell'acquirente.

2

38

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

5738

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Sezione 2: Protezione dei dati nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen Art. 32d

Comunicazione di dati personali a uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen

La comunicazione di dati personali alle competenti autorità di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen39 è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

Art. 32e

Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen

Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi ultimi garantiscono un adeguato livello di protezione.

1

Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:

2

a.

la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;

b.

la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata; o

c.

la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.

Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.

3

Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.

4

39

Accordo del 26 ottobre 2004. tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

5739

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Art. 32f

Obbligo d'informare in occasione della raccolta di dati personali

Se vengono raccolti dati personali, la persona interessata deve esserne informata.

L'obbligo d'informare non sussiste se la persona interessata era già stata informata in precedenza.

1

2

La persona interessata deve essere almeno informata in merito: a.

al detentore della collezione di dati;

b.

alle finalità del trattamento dei dati;

c.

alle categorie dei destinatari, se è prevista una comunicazione dei dati;

d.

al diritto d'accesso di cui all'articolo 32g;

e.

alle conseguenze di un rifiuto di fornire i dati richiesti.

Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi all'inizio della registrazione dei dati o al momento della loro prima comunicazione a un terzo, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati oppure che la memorizzazione o la comunicazione siano esplicitamente previste dalla legge.

3

Art. 32g

Diritto d'accesso

Il diritto d'accesso è retto dall'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 199240 sulla protezione dei dati (LPD). Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull'origine dei dati.

Art. 32h

Restrizione dell'obbligo d'informare e del diritto d'accesso

La restrizione dell'obbligo d'informare e del diritto d'accesso è retta dall'articolo 9 capoversi 1, 2 e 4 LPD41.

1

Se è stata rifiutata, limitata o differita, l'informazione o la comunicazione delle informazioni oggetto del diritto d'accesso deve avvenire non appena sia cessato il motivo del rifiuto, della limitazione o del differimento, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati.

2

Art. 32i

Legittimazione a ricorrere dell'Incaricato federale della protezione dei dati

L'Incaricato federale della protezione dei dati è legittimato a ricorrere contro le decisioni ai sensi dell'articolo 27 capoverso 5 LPD42 e contro le decisioni dell'autorità di ricorso.

40 41 42

RS 235.1 RS 235.1 RS 235.1

5740

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Art. 33 cpv. 1 lett. a ed f (nuova) e cpv. 3 lett. a 1

È punito con la detenzione o con la multa chiunque intenzionalmente: a.

senza diritto aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, ripara, modifica, porta o importa armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;

f.

in quanto fabbricante non adempie gli obblighi ai sensi dell'articolo 18a.

È punito con la detenzione fino a cinque anni o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere:

3

a.

aliena, procura per mediazione, importa, fabbrica o ripara armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;

Art. 34 cpv. 1 lett. c, d, fbis (nuova), fter (nuova) ed i (nuova) 1

È punito con l'arresto o con la multa chiunque: c.

viola il dovere di diligenza nell'alienare armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 10a e 15);

d.

non adempie gli obblighi ai sensi dell'articolo 11 capoversi 1 e 2 oppure fornisce indicazioni false o incomplete nel contratto;

fbis. non adempie gli obblighi ai sensi dell'articolo 22b oppure ottiene la bolletta di scorta grazie a indicazioni false o incomplete; fter. in quanto viaggiatore proveniente da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen43 porta con sé armi da fuoco, parti essenziali di armi o munizioni senza avere la carta europea d'arma da fuoco (art. 25a cpv. 4); i.

non adempie gli obblighi di comunicazione ai sensi degli articoli 6a, 8 capoverso 2bis, 9c nonché 11 capoversi 3 e 4.

Art. 38a (nuovo) Servizio di comunicazione I Cantoni designano un servizio di comunicazione. Ne possono affidare i compiti a organizzazioni d'importanza nazionale attive nel settore delle armi.

1

43

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

5741

Approvazione e trasposizione degli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione alla normativa di Schengen e Dublino. DF

2 Il servizio di comunicazione assume i compiti che gli sono conferiti secondo gli articoli 11 capoversi 2 e 3 nonché 42a. Su richiesta, fornisce alle autorità di perseguimento penale cantonali e federali le necessarie informazioni.

Art. 39 cpv. 2, frase introduttiva e lett. c (nuova) All'Ufficio centrale competono, oltre ai compiti inerenti al suo mandato secondo gli articoli 9a capoverso 2, 22b, 24 capoverso 5, 25 capoverso 3 e 32c, segnatamente i compiti di:

2

c.

assicurare lo scambio di informazioni con gli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen44.

Art. 40 cpv. 3, secondo periodo ... Esso designa le autorità autorizzate a immettere e a consultare direttamente tali dati o alle quali possono essere comunicati dati nel singolo caso.

3

Art. 42a (nuovo) Disposizione transitoria della modifica del ...

Chiunque è già in possesso di un'arma da fuoco o di una parte essenziale di arma secondo l'articolo 10 deve, entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del ...

della presente legge, dichiarare l'oggetto al servizio di comunicazione del Cantone di domicilio.

1

2

La dichiarazione ai sensi del capoverso 1 non è necessaria per:

44

a.

le armi da fuoco o le parti essenziali di armi acquistate precedentemente presso una persona titolare della patente di commercio di armi;

b.

le armi da fuoco d'ordinanza cedute precedentemente in proprietà dall'amministrazione militare.

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

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Approvazione e trasposizione degli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione alla normativa di Schengen e Dublino. DF

6. Legge federale del 13 dicembre 199645 sul materiale bellico Art. 17 cpv. 3bis 3bis Esso può prevedere per l'esportazione e il transito da o verso determinati Paesi procedure agevolate per l'ottenimento dell'autorizzazione o eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione.

7. Legge federale del 14 dicembre 199046 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 57bis (nuovo)

Procedura

L'autorità, terminata l'istruttoria, emana una decisione che è notificata per scritto all'interessato.

1

2 Le decisioni delle autorità fiscali concernenti casi di sottrazione d'imposta sono impugnabili davanti ad autorità amministrative e autorità giudiziarie amministrative.

In ultima istanza è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

La giurisdizione penale è esclusa.

Le prescrizioni sui principi procedurali, sulla procedura di tassazione e sulla procedura di ricorso sono applicabili per analogia.

3

8. Legge federale del 14 dicembre 199047 sull'imposta federale diretta Art. 182 cpv. 1 e 2 L'autorità, terminata l'istruttoria, emana una decisione che è notificata per scritto all'interessato.

1

Contro le decisioni cantonali di ultima istanza è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. La giurisdizione penale è esclusa.

2

9. Legge federale del 3 ottobre 195148 sugli stupefacenti Art. 5 cpv. 1bis (nuovo) Il Consiglio federale può prevedere disposizioni speciali per l'importazione e l'esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati. L'Istituto può trattare dati personali degni di particolare protezione in relazione con l'importazione e l'esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati, qualora ciò sia necessario in base a convenzioni internazionali.

1bis

45 46 47 48

RS 514.51 RS 642.14 RS 642.11 RS 812.121

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Approvazione e trasposizione degli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione alla normativa di Schengen e Dublino. DF

Capitolo 3a: (nuovo) Protezione dei dati nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen Art. 18a

Comunicazione di dati personali a uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen

La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen49 è parificata alla comunicazione di dati personali fra organi federali.

Art. 18b

Obbligo d'informare in occasione della raccolta di dati personali

Se vengono raccolti dati personali, la persona interessata deve esserne informata.

L'obbligo d'informare non sussiste se la persona interessata era già stata informata in precedenza.

1

2

La persona interessata deve essere almeno informata in merito: a.

al detentore della collezione di dati;

b.

alle finalità del trattamento dei dati;

c.

alle categorie dei destinatari, se è prevista una comunicazione dei dati;

d.

al diritto d'accesso di cui all'articolo 18c;

e.

alle conseguenze di un rifiuto di fornire i dati richiesti.

Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi all'inizio della memorizzazione dei dati o al momento della loro prima comunicazione a un terzo, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati oppure che la memorizzazione o la comunicazione siano esplicitamente previste dalla legge.

3

Art. 18c

Diritto d'accesso

Il diritto d'accesso è retto dall'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 199250 sulla protezione dei dati (LPD). Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull'origine dei dati.

49

50

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

RS 235.1

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Art. 18d

Restrizione dell'obbligo d'informare e del diritto d'accesso

La restrizione dell'obbligo d'informare e del diritto d'accesso è retta dall'articolo 9 capoversi 1, 2 e 4 LPD51.

1

Se è stata rifiutata, limitata o differita, l'informazione o la comunicazione delle informazioni oggetto del diritto d'accesso deve avvenire non appena sia cessato il motivo del rifiuto, della limitazione o del differimento, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati.

2

Art. 18e

Legittimazione a ricorrere dell'Incaricato federale della protezione dei dati

L'Incaricato federale della protezione dei dati è legittimato a ricorrere contro le decisioni ai sensi dell'articolo 27 capoverso 5 LPD52 e contro le decisioni dell'autorità di ricorso.

Art. 4 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche delle leggi federali di cui all'articolo 3.

2

51 52

RS 235.1 RS 235.1

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