Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate dell'11 novembre 2004

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta: Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) del 1° gennaio 2004 nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, viene conferita l'obbligatorietà generale2.

Art. 2 L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero, eccettuati i Cantoni di Vaud, Ginevra, Basilea Campagna e Basilea Città.

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Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e lavoratori delle aziende del settore tetto e facciate. Al settore tetto e facciate appartengono le aziende che si occupano di rivestimento degli stabili. Il concetto di "rivestimento degli stabili" include:

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tetti a falde e sottotetti a partire dalla travatura

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tetti piani a partire dalle sotto-costruzioni statiche e isolazioni di facciate in relazione al tetto piano

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rivestimenti di facciate ventilati e con isolamento termico e tutte le isolazioni ad essi collegate. In particolare sono compresi i materiali seguenti per il rivestimento di facciate: ­ ardesia ­ fibra di cemento ­ scandole ­ lamiera (lamiere d'alluminio, a trapezio ed ondulate) ­ piode in sasso

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

2004-2435

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Contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate. DCF

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tegole lastre di ceramica lastre di materie sintetiche

Sono esclusi: a.

i familiari del titolare, conformemente all'articolo 4 capoverso 1 della legge sul lavoro3;

b.

i capimastri con diploma federale;

c.

il titolare ed il personale che svolge funzioni dirigenziali;

d.

il personale che svolge lavori nel ramo commerciale ed in quello della vendita;

e.

gli apprendisti.

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera4 e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza5 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

3

Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 21) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del seco un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quanto lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1o gennaio 2004, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 dell'allegato 6 del contratto collettivo di lavoro.

3 4 5

RS 822.11 RS 823.20 ODist, RS 823.201

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Contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate. DCF

Art. 5 Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2004 ed è valido sino al 30 giugno 2008.

11 novembre 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate. DCF

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