03.076 Messaggio concernente la modifica della legge federale sulle scuole universitarie professionali del 5 dicembre 2003

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno concernente la modifica della legge federale sulle scuole universitarie professionali.

Nel contempo vi invitiamo a togliere di ruolo gli interventi parlamentari seguenti: 2001 M

00.3712

Revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali (S 20.3.2001, Bieri; N 12.12.2001)

2001 P

00.3690

Revisione della legge sulle scuole universitarie professionali (N 23.3.2001, Kofmel)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 dicembre 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2003-2515

113

Compendio Nel 1998, in virtù della legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (LSUP)1, il Consiglio federale ha accordato un'autorizzazione a 7 scuole universitarie professionali nate dalle ex scuole tecniche superiori (STS), dalle scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA) e dalle scuole superiori delle arti applicate (SSAA). Durante la fase di istituzione (1996­ 2003), le scuole universitarie professionali sono state oggetto di diversi processi di valutazione della Confederazione sia sotto il profilo delle strutture direttive e organizzative sia sotto quello dei cicli di studio e hanno potuto imporsi quali terzo pilastro dell'insegnamento superiore accanto alle università cantonali e ai politecnici federali (PF).

La nuova Costituzione federale conferisce alla Confederazione competenze legislative supplementari nel settore della formazione. In materia di formazione professionale, il campo d'applicazione della legge è stato esteso ai settori salute, lavoro sociale, arte (settori SSA)2. Questo allargamento anche alle scuole universitarie professionali è stato evocato in numerosi interventi parlamentari. Per giunta, l'attuazione della Dichiarazione di Bologna e l'adozione del sistema di studi in due cicli bachelor/master, richiedono una rapida modifica della legge sulle scuole universitarie professionali. La revisione parziale della legge verte sui seguenti assi: ­

allargamento del campo d'applicazione della legge ai settori SSA, compreso l'adeguamento delle condizioni di ammissione,

­

adozione del sistema di studi in due cicli (bachelor/master),

­

creazione delle basi di un sistema di accreditamento e di assicurazione della qualità,

­

miglioramento della ripartizione dei compiti tra la Confederazione e gli organi responsabili delle scuole universitarie professionali.

Lo scopo della revisione è altresì di ridurre la densità normativa, di rafforzare in maniera mirata l'autonomia delle scuole universitarie professionali nonché di prepararne l'integrazione nel paesaggio delle scuole superiori svizzere.

La scarsità di mezzi federali e il freno all'indebitamento causano differenze nell'attribuzione dei sussidi a scapito dei nuovi settori SSA, anche dopo il loro trasferimento nel campo di competenza della Confederazione. La parità di trattamento per i settori della tecnica, dell'economia e del design è prevista per il 2008 ­ a condizione che i mezzi finanziari siano disponibili. Dopo discussione con il Dipartimento federale dell'economia (DFE), e dopo le modifiche apportate all'avamprogetto, in particolare in merito all'integrazione dei settori SSA, alle condizioni di ammissioni e ai sussidi, i Cantoni si sono dichiarati disposti a sostenere la revisione parziale della LSUP, nonostante la modestia del finanziamento federale per i settori 1 2

114

RS 414.71 La nuova legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr, FF 2002 7428 segg.) entrerà in vigore il l° gennaio 2004.

SSA3 sino alla fine del 2007. Rifiutano per altro la clausola contenuta nelle disposizioni transitorie che consente alla Confederazione di rinviare oltre il 2007, per ragioni di politica finanziaria, l'armonizzazione dei sussidi a favore dei settori SSA.

3

Nella sessione d'autunno 2003, l'Assemblea federale ha deciso di aumentare da 40 a 80 milioni di franchi gli aiuti previsti dal Consiglio federale a sostegno dei settori SSA per il periodo 2004­2007(cfr. n.16), manifestando così la propria volontà di vedere questi settori rapidamente integrati nel campo di competenza della Confederazione.

115

Messaggio 1

Le grandi linee del progetto

1.1

Il contesto

Dopo l'entrata in vigore della LSUP il 1° ottobre 1996, sette scuole universitarie professionali emerse dalle scuole tecniche superiori (STS), dalle scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA) e dalle scuole superiori delle arti applicate (SSAA) si sono sviluppate fino a costituire il terzo pilastro della formazione superiore. Nel 1998, con effetto retroattivo per l'anno accademico 1997/1998, il Consiglio federale ha accordato a queste sette scuole universitarie professionali (SUP) autorizzazioni temporanee fino alla fine del 2003, subordinandone inoltre l'istituzione a una serie di obiettivi4 orientati, in particolare, al rafforzamento delle strutture di gestione e di organizzazione, alla concentrazione dell'offerta di studi proposta e all'introduzione di priorità in materia di formazione e ricerca. Durante questa fase di istituzione, le SUP sono state sottoposte a tutta una serie di valutazioni. Si sono potute imporre rapidamente come scuole superiori a vocazione pratica, dinamiche, interdisciplinari, capaci di proporre formazioni di livello buono o addirittura ottimo. Sono così riunite le principali condizioni perché a fine 2003 il Consiglio federale accordi alle SUP un'autorizzazione illimitata.

Figura: le sette scuole universitarie professionali e le rispettive regioni: (1) SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana) (2) HES-SO (Haute école spécialisée de Suisse occidentale) (3) HES-BE (Haute école spécialisée bernoise) (4) FHZ (Fachhochschule Zentralschweiz) (5) FHO (Fachhochschule Ostschweiz) (6) FHNW (Fachhochschule Nordwestschweiz) (7) ZFH (Zürcher Fachhochschule).

Contemporaneamente all'evoluzione delle SUP, le scuole universitarie svizzere negli ultimi anni hanno intensificato la collaborazione a tutti i livelli. L'introduzione generalizzata dei diplomi di bachelor e master è finalizzata alla creazione di strutture 4

116

Obiettivi fissati dalla Confederazione per la fase d'istituzione (1996­2003) allegati all'Ordinanza dell'11 settembre 1996 sulle scuole universitarie professionali (RS 414.711).

unitarie per tutti i cicli di studio di livello superiore, al fine di facilitare la comparabilità con i corsi e le strutture dell'insegnamento superiore nello spazio europeo.

1.1.1

Sviluppi a livello nazionale

La revisione totale della Costituzione federale ha conferito alla Confederazione competenze supplementari nel settore della formazione. Vanno menzionate, in particolare, le formazioni sociosanitarie e artistiche (settori SSA) che saranno trasferite nel campo di competenza della Confederazione il 1° gennaio 2004, con l'entrata in vigore della nuova legge federale del 15 dicembre 2002 sulla formazione professionale5. L'integrazione dei settori SSA deve avvenire secondo modalità di partenariato. A tale scopo l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e la Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS) hanno concordato un'organizzazione di progetto congiunta, battezzata «Transition»6, nonché linee direttive che formano il canovaccio delle decisioni e di lavori futuri. Del progetto fa parte anche il livello delle SUP.

Dal 1999 sono stati depositati diversi interventi parlamentari che richiedono l'adeguamento delle base legali nell'ambito delle SUP ai nuovi sviluppi nazionali e internazionali, una migliore integrazione fra gli istituti superiori svizzeri tramite condizioni quadro uniformi per tutti i cicli di studio, come pure il conseguente incremento della competitività e dell'attrattiva delle SUP.

La riforma del settore universitario è condotta parallelamente alla revisione parziale della LSUP. Nel messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004­2007 del 29 novembre 20027, il nostro Collegio ha presentato alle Camere una panoramica degli obiettivi, degli orientamenti e delle misure in materia. Nell'ambito delle SUP, si pone l'accento sulla revisione parziale della LSUP ­ e quindi sull'adozione del sistema di studi in due cicli, bachelor e master (cfr. n. 1.1.2), come pure sull'integrazione dei settori SSA nel campo di competenza della Confederazione.

Le università, per la maggior parte, hanno già allestito le basi necessarie all'adozione del sistema di studi in due cicli, bachelor e master. Con la modifica del 21 marzo 2003 della legge federale sui politecnici federali8, l'Assemblea federale ha deciso l'introduzione dei cicli di studio per i titoli di bachelor e di master anche nei PF. Nel settore delle SUP, il Consiglio
svizzero delle scuole universitarie professionali della CDPE ha approvato il 5 dicembre 2002 le direttive per l'attuazione della Dichiarazione di Bologna nelle scuole universitarie professionali e nelle scuole universitarie di pedagogia9, nonché l'adozione dei diplomi di bachelor e di master, fatte salve le disposizioni del diritto federale relative ai settori che rientrano nel campo di competenza della Confederazione.

5 6 7 8 9

LFPr (FF 2002 7428 segg.)

Per ulteriori informazioni sul progetto «Transition», consultare il sito www.bbt.admin.ch.

Cfr. Messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia, FF 2003 2019 segg.

Cfr. art. 19, cpv. 1, lett. abis Legge sui PF (FF 2003 2398 segg.).

www.edk.ch

117

1.1.2

Sviluppi a livello internazionale

In ambito internazionale, e più precisamente in quello europeo, dagli anni '90 varie riforme mirano a incrementare in maniera duratura la mobilità degli studenti e la collaborazione tra istituti di formazione. Il 19 giugno 1999, i ministri dell'istruzione superiore di 29 Paesi europei hanno espresso i loro obiettivi in una dichiarazione comune, la cosiddetta Dichiarazione di Bologna10, con la quale gli Stati firmatari s'impegnano a operare per l'armonizzazione dei cicli di studio dell'istruzione superiore. Obiettivo primario della Dichiarazione di Bologna è il miglioramento della comparabilità dei titoli di studio europei mediante 6 misure da realizzare in ciascun Paese entro il 2010: ­

adozione di un sistema di diplomi facilmente leggibili e comparabili, corredati da un supplemento al diploma («diploma supplement»);

­

un sistema fondato su due cicli (bachelor/master); la condizione di ammissione al secondo ciclo, di regola, è di aver portato a termine con successo il primo ciclo, di una durata di almeno tre anni, conseguendo una qualifica valida sul mercato del lavoro europeo;

­

un sistema di cumulo e di trasferimento dei crediti di studio «European Credit Transfer System» (ECTS) per incoraggiare, nella misura del possibile, la mobilità degli studenti;

­

promozione della mobilità di studenti, docenti, ricercatori come pure del personale amministrativo mediante la rimozione degli ostacoli;

­

promozione della cooperazione europea in materia di assicurazione della qualità;

­

promozione della dimensione europea nell'insegnamento superiore per arricchire i curriculum, favorire la cooperazione fra gli istituti superiori, incoraggiare la mobilità e promuovere i programmi integrati di studio, formazione e ricerca.

Con il Comunicato di Praga del 18 e 19 maggio 200111, i ministri dell'educazione hanno ribadito gli obiettivi fissati a Bologna. La Svizzera è cofirmataria sia del Comunicato di Praga che della Dichiarazione di Bologna.

Nell'ambito della conferenza di verifica tenutasi a Berlino il 18 e 19 settembre 2003, i ministri dell'educazione di 37 Paesi europei hanno concordato le priorità della riforma dell'insegnamento superiore fino al 200512: ­

compimento dell'adozione del sistema bachelor/master;

­

creazione delle strutture di assicurazione della qualità interne e esterne, e del sistema di accreditamento delle scuole universitarie;

­

creazione di supplementi al diploma («diploma supplements») omogenei e plurilingui.

10 11 12

118

www.bbt.admin.ch/print/fachhoch/dossiers/bologna/i/ www.bea-interfac.be/article_texte.php3?id_article=141(in francese) «Realising the European Higher Education Area» Communique of the Conference of Ministers responsible for Higher Education in Berlin on 19 September 2003 (www.crus.ch/docs/lehre/bologna/europa/berichte/030919%20Berlin%20 Communique1.pdf).

Firmando la Dichiarazione di Bologna e i comunicati delle conferenze di Praga e di Berlino, la Svizzera non ha assunto obblighi vincolanti sotto il profilo giuridico; gli obiettivi, tuttavia, corrispondono a quelli della Confederazione e dei Cantoni e coincidono in sostanza con le intenzioni espresse dai partner delle cerchie accademiche, politiche ed economiche.

1.2

I punti principali della revisione

1.2.1

Estensione del campo d'applicazione della LSUP

Il campo d'applicazione della legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP) è esteso ai seguenti settori: «salute», «lavoro sociale», «musica, teatro e altre arti», «psicologia applicata» e «linguistica applicata» (settori SSA). L'integrazione non tocca le scuole universitarie di pedagogia, che restano nel campo di competenza dei Cantoni. La LSUP disciplina ormai i seguenti aspetti: l'autorizzazione di istituire e gestire le SUP, il loro mandato giuridico, l'ammissione degli studenti, il riconoscimento dei diplomi e i sussidi federali. Il trasferimento dei nuovi settori di studio nel campo d'applicazione della Confederazione è d'importanza capitale sotto il profilo della politica di formazione, in vista dello sviluppo delle SUP, della configurazione del paesaggio delle scuole universitarie svizzere come pure del riconoscimento nazionale e internazionale dei titoli di studio. Il carattere sempre più interdisciplinare dell'offerta formativa e della ricerca applicata ha favorito le interconnessioni dei diversi settori di studio e richiede condizioni quadro simili anche a livello di contenuto, tanto più che le istituzioni hanno spesso già compiuto questo passo a livello organizzativo e direttivo. L'estensione del campo d'applicazione della LSUP non implica quindi l'istituzione di nuove scuole universitarie professionali. I nuovi settori di studio saranno integrati nelle strutture esistenti, nella misura in cui ciò non è ancora stato fatto.

Tuttavia, la scarsità dei mezzi finanziari federali significa che l'integrazione dei settori SSA potrà avvenire soltanto mediante sussidi per un volume limitato (cfr.

anche n. 3.1.1).

1.2.2

Adeguamento delle condizioni d'ammissione

La revisione consolida il sistema dualistico (formazione pratica e scolastica) e la maturità professionale quale principale via d'accesso a tutte le professioni. La maturità liceale consente l'ammissione senza esami alle SUP a chi dispone anche di un'esperienza del mondo del lavoro di almeno un anno.

Le disposizioni d'ammissione ai settori SSA tengono conto delle specificità della formazione di base e sono finalizzate a una trasposizione armoniosa delle condizioni di ammissione di attuale competenza federale, visto che le strutture di preparazione alla maturità professionale sono parzialmente carenti e che le formazioni del livello secondario II sono in fase di allestimento. Le disposizioni d'ammissione rette dai profili definiti dalla CDPE e dalla CDS vigenti il 31 agosto 2004 sono riprese nel diritto federale.

Per l'ammissione agli studi per il diploma di master è necessario essere in possesso di un diploma di bachelor. La regolamentazione proposta permette inoltre alle SUP 119

di coordinare l'ammissione ai cicli master con le altre scuole universitarie e di prevedere disposizioni analoghe.

1.2.3

Formazione in due cicli (bachelor/master)

La revisione consacra il principio della formazione in due tempi (primo ciclo/ bachelor e secondo ciclo/master) come pure quello del valore delle prestazioni di studio fornite. Il diploma di bachelor sancisce una prestazione minima equivalente a tre anni di studi. La regola della durata fissa degli studi è abbandonata in ragione del passaggio al sistema di attribuzione di crediti (ECTS) e del fatto che si tiene conto delle prestazioni fornite dallo studente. In genere il titolo di bachelor convalida una qualifica professionale, sostituendo l'attuale diploma SUP. A livello del ciclo bachelor è possibile che certi settori di studi artistici non siano sottoposti al criterio della qualifica per esercitare una professione; queste eccezioni sono giustificate, in particolare, dagli standard internazionali che, per la qualifica professionale e il riconoscimento del diploma, esigono il conseguimento del titolo di master.

Il diploma di bachelor o un diploma equivalente di una scuola universitaria sono indispensabili per accedere agli studi per il titolo di master. In questo ambito, le SUP impartiscono conoscenze supplementari, approfondite e specialistiche. Questi cicli di studio presentano un marcato aspetto interdisciplinare e si fondano sull'elevato livello di qualifiche di docenti e ricercatori, come pure su infrastrutture adeguate. Di conseguenza, saranno proposti solo nelle SUP di provata competenza in materia di insegnamento e di ricerca applicata e sviluppo, e che dispongono di un'infrastruttura appropriata. La netta vocazione interdisciplinare del secondo ciclo di studi e il collegamento con altri centri di competenze rafforzeranno la collaborazione con i PF e le università.

La Confederazione e i Cantoni avranno la competenza di disciplinare l'offerta nazionale di cicli di studio SUP, segnatamente dei cicli master, e di concentrarla presso gli istituti in grado di attestare un profilo di spicco nei settori della formazione e della ricerca.

1.2.4

Basi di un sistema di accreditamento e di assicurazione della qualità

Istituire le basi di un sistema di accreditamento e di assicurazione della qualità nelle SUP significa tenere conto della crescente importanza di questi due elementi nel settore della formazione nonché del loro sviluppo nel settore universitario. L'accreditamento delle SUP e dei cicli di studio da esse offerti è tanto più importante in quanto tali istituti d'insegnamento superiore devono dimostrarsi validi e competitivi sul piano nazionale e internazionale. L'asse prioritario della revisione prende in considerazione i risultati della seconda conferenza di verifica del processo di Bologna tenutasi a Berlino il 18/19 settembre 2003 che ha fissato come obiettivo per il 2005 l'attuazione di sistemi di accreditamento e di assicurazione della qualità nel paesaggio delle SUP. Il sistema vigente nelle scuole universitarie 13 è il modello 13

120

Cfr. art. 7 della Legge federale dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull'aiuto alle università), LAU, RS 414.20.

della presente normativa. Occorre altresì tenere conto delle specificità del sistema delle SUP, disciplinato da una competenza federale più vasta (autorizzazione delle SUP da parte del Consiglio federale, riconoscimento dei cicli di studio e dei diplomi da parte del Dipartimento federale dell'economia, DFE).

1.2.5

Ripartizione e decentralizzazione dei compiti tra la Confederazione e gli organi responsabili delle SUP; collaborazione

La revisione parziale implica, da un lato, trasparenza accresciuta mediante la decentralizzazione dei compiti tra la Confederazione e gli organi responsabili delle SUP ­ per es., mediante semplici condizioni quadro del DFE sui cicli di studio (art. 16 cpv. 3) ­ e consente, dall'altro, l'ottimizzazione della ripartizione dei compiti. Questi obiettivi corrispondono alla volontà di ridurre la densità normativa e di rafforzare l'autonomia degli organi responsabili, una volta conclusa la fase di istituzione.

La qualità della collaborazione è in tal modo migliorata. Sarà iscritta nella legge a titolo di collaborazione con i Cantoni, con gli organi responsabili delle SUP e con i loro due organi comuni (il Consiglio delle SUP, e la Conferenza svizzera delle SUP) e consolidata mediante la gestione congiunta tramite convenzioni su punti precisi (offerta di studi per il conseguimento di un diploma, accreditamento e assicurazione della qualità).

1.3

Risultati della fase preliminare

1.3.1

Avamprogetto e procedura di consultazione

L'avamprogetto è stato elaborato tra l'autunno 2001 e marzo 2002 da un gruppo di esperti rappresentativo delle parti interessate, sotto l'egida di un gruppo di direzione politica.

Il 18 dicembre 2002, il Consiglio federale ha incaricato il DFE di mettere in consultazione l'avamprogetto di revisione parziale della LSUP. 120 pareri delle cerchie consultate sono pervenuti entro la scadenza del termine fissato (28 marzo 2003).

Ventitre Cantoni, la CDPE, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDF) come pure altre cerchie consultate hanno rifiutato l'estensione del campo di applicazione della LSUP ai settori salute, lavoro sociale e arte senza il conferimento di sussidi equivalenti a quelli dei settori tecnica, economia e design, in ragione dell'istituzione, nel 2008, di una legge globale sui sussidi alle scuole universitarie.

Da parte loro, i fautori dell'integrazione hanno sottolineato la necessità di una regolamentazione uniforme di tutti i settori delle SUP (finanziamento, organi responsabili) esprimendo il timore che la mancanza di integrazione, in particolare sotto il profilo dell'estensione del mandato di prestazione, possa compromettere lo sviluppo delle scuole dei settori SSA. D'altro canto, l'integrazione risolverebbe il problema posto dall'attribuzione del settore salute a livelli di formazione diversi (Svizzera occidentale: scuola universitaria professionale; Svizzera centrale: scuole specializzate superiori).

In materia di ammissione, il principio per cui la maturità professionale resta il principale diploma di ammissione agli studi in una SUP ha suscitato approvazione 121

unanime. La richiesta di autorizzare l'ammissione a tutti i cicli di studi, indipendentemente dal tipo di maturità professionale (ovvero, la maturità professionale quale chiave d'accesso multiplo) ha invece suscitato pareri discordi. Le critiche vertono sulle condizioni di ammissione che non terrebbero sufficientemente conto delle specificità dei settori SSA e che dovrebbero esser formulate in maniera più intelligibile.

Un'altra richiesta è quella di inscrivere nella legge la creazione di passerelle per l'ammissione dei diplomi delle scuole specializzate superiori. Molte delle parti consultate hanno proposto inoltre che, nel settore sanitario, l'esperienza di lavoro richiesta all'ammissione possa essere integrata nel curriculum.

L'adozione della formazione in due cicli (bachelor/master) è stata approvata dai Cantoni e da una vasta maggioranza delle altre cerchie consultate. Per altro, secondo la CDPE, la CDF e un gran numero di Cantoni, l'istituzione dei diplomi di bachelor e master potrebbe avvenire senza una revisione della legge, fondandosi provvisoriamente sull'articolo 6 capoverso 3 LSUP. Tuttavia un parere peritale ordinato dalla Confederazione ha confermato la necessità di istituire le basi legali del caso14. Il 21 marzo 2003, inoltre, l'Assemblea federale ha approvato le condizioni formali per l'adozione della formazione in due cicli nel settori dei PF in base a una modifica delle legge sui PF15. La maggior parte delle opinioni espresse dalle parti consultate conteneva anche tre altre questioni specifiche e cioè che l'adozione di cicli di studio per il titolo di bachelor non comporti una svalutazione dell'attuale programma di studio di tre anni, che il titolo di bachelor sancisca una qualifica professionale e infine che gli studi per il conseguimento del titolo di master siano proposti in maniera mirata e unicamente dalle SUP con provate competenze particolari in un settore di studi.

L'istituzione di basi per un sistema di accreditamento e di assicurazione della qualità è stata accolta favorevolmente dalla maggioranza delle cerchie consultate. Da un lato, si tratta di un passo importante in direzione delle università e, d'altro, la possibilità di accreditamento delle SUP e dei loro cicli di studio è essenziale al riconoscimento internazionale dei diplomi svizzeri.

I partecipanti alla
consultazione hanno chiesto anche una chiara ripartizione e separazione dei compiti della Confederazione e dei Cantoni, come pure una maggiore autonomia delle SUP. Molti ritengono che la densità normativa nel settore delle SUP potrà essere sfoltita in maniera significativa solo con l'entrata in vigore della nuova legge quadro globale sulle scuole universitarie superiori.

La revisione delle disposizioni per il conferimento di sussidi è stata respinta dalla maggior parte dei Cantoni, dalla CDPE e dalla CDF. Gli organi responsabili si sono opposti al rafforzamento del finanziamento federale in funzione delle prestazioni, alla ripartizione dei crediti di pagamento annui e all'iscrizione del terzo spettante alla Confederazione a titolo di «valore indicativo». La ventilazione dei sussidi federali in base alle missioni del mandato di prestazioni è stata considerata alla stregua di ingerenza nell'autonomia degli organi responsabili. Numerose cerchie consultate hanno visto una riduzione dei sussidi federali nell'inscrizione del terzo spettante alla Confederazione a titolo di semplice valore indicativo.

14

15

122

Cfr. in proposito P. Hänni (con la collaborazione di J. Überschlag): Le système de Bologne peut-il être introduit sur la base de l'art. 6, al. 3 et 4 de la LHES?, Granges-Paccot, 2002.

Cfr. art. 19, cpv. 1, lett. abis Legge sui PF (FF 2003 2395 segg.).

1.3.2

Elaborazione del progetto di messaggio

Il 25 giugno 2003, il nostro Collegio è stato informato dei risultati della procedura di consultazione. Nei mesi successivi, il DFE ha discusso con la CDPE le condizioni quadro dell'integrazione dei settori SSA. Nel corso della sessione d'autunno 2003, l'Assemblea federale ha accordato mezzi finanziari supplementari per l'integrazione dei medesimi (cfr. n 1.2.1)16. Con decisione del 15 ottobre 2003, il nostro Collegio ha incaricato il DFE di elaborare il messaggio concernente il disegno di legge, tenendo conto delle nuove condizioni quadro. L'avamprogetto di revisione parziale della LSUP è stato quindi riveduto dal DFE alla luce dei risultati della procedura di consultazione con la partecipazione della CDPE.

2

Commento esplicativo alle varie disposizioni

2.1

Sezione 1: Disposizioni generali (art. 1­1b)

Art. 1

Campo d'applicazione e oggetto

Il capoverso 1 è completato con i nuovi settori di studio «salute», «lavoro sociale», «musica, teatro e altre arti», «psicologia applicata» e «linguistica applicata»17.

Secondo i profili della CDPE18 e lo stato attuale della formazione, il ciclo di studio SUP di danza deve essere incluso nel settore musica, teatro e altre arti; per ora la possibilità di un settore separato per la danza non è presa in considerazione. Il nuovo settore «arte» comprende i settore che sono attualmente di competenza cantonale e cioè «arti visive» e «formazione dei docenti di arti applicate e arti visive»19.

L'elenco dei settori di studio attuali sarà adeguato alla terminologia attualmente in uso20 e includerà «tecnica e tecnologie dell'informazione», «architettura, costruzione e pianificazione», «chimica e scienze della vita», «economia e servizi», come pure «design». Il settore design sostituisce quello delle arti applicate; include altresì le formazioni nei settori cinematografico e audiovisivo. La formazione offerta della Scuola federale dello sport di Macolin è retta da una normativa speciale21.

Il capoverso 2 elenca i settori d'attribuzione della Confederazione. Le competenze attuali in materia di «ammissione agli studi» e di «autorizzazione delle SUP» sono riprese espressamente nel testo della legge.

16 17 18 19 20 21

Decreto federale sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2004­2007 (FF 2003 6001 seg.).

I profili di questi settori di formazione possono essere ottenuti presso l'UFFT o presso il segretariato generale della CDPE o della CDS.

Cfr.: Profil des hautes écoles des arts de la scène del 10 giugno 1999.

Cfr. n. 1: Profil des hautes écoles d'arts visuels et d'arts appliqués (HEAA) del 10 giugno 1999.

Cfr. la terminologia al sito: www.bbt.admin.ch.

Le basi legali di questo ciclo di studi figurano nell'art. 1a cpv. 2 LSUP, nella legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0), negli art. 35 e 37 dell'0rdinanza del 21 ottobre 1987 sul promovimento della ginnastica e dello sport (RS 415.01) e nell'ordinanza del DDPS del 20 maggio 1998 sugli studi universitari professionali di diploma nel campo dello sport (RS 415.75).

123

Il capoverso 3 vigente è abrogato poiché il capoverso 1 completa il campo d'applicazione della legge, definendo l'integrazione dei nuovi settori.

Il capoverso 4 vigente è ripreso nell'articolo 1a.

Art. 1a

Collaborazione

La collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni, gli organi responsabili come pure i loro organi comuni (Consiglio delle SUP e Conferenza svizzera delle SUP) è ormai inscritta nel capoverso 1. I principi dei compiti e della collaborazione si applicano parimenti alla Scuola federale dello sport di Macolin. Questo complemento all'articolo 1 vigente codifica la pratica attuale e consolida il principio del federalismo cooperativo.

Art. 1b

Promozione della permeabilità

Le conoscenze generali acquisite al di fuori dell'università sono riconosciute nella misura in cui sono equivalenti, sotto il profilo del contenuto e del livello, alle parti degli studi da prendere in considerazione. Ciò si applica anche all'ammissione a un'università e non si limita unicamente all'esperienza professionale acquisita. Della promozione della permeabilità dovranno tenere conto le future revisioni delle ordinanze nel settore delle SUP.

2.2

Sezione 2: Scuole universitarie professionali (art. 2­15)

Art. 3

Compiti

Il capoverso 1 elenca i compiti delle SUP. L'integrazione dei settori «musica, teatro e altre arti » richiede la menzione delle «capacità artistiche».

Il capoverso 5 lettera a enuncia il mandato delle SUP sotto il profilo della promozione dell'effettiva uguaglianza tra donna e uomo, concretizzando così il mandato costituzionale di cui all'articolo 8 capoverso 3 secondo periodo Cost.22. La promozione dell'uguaglianza vale tanto per gli insegnanti quanto per gli studenti23. La lettera b impone alle scuole superiori professionali di prendere misure volte a eliminare gli svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. Questa disposizione si fonda sul mandato costituzionale di cui all'articolo 8 capoverso 4 Cost. nonché sulla nuova legge sui disabili (LDis)24, e serve quale base per le misure d'incoraggiamento nei confronti dei disabili.

22 23 24

124

Cfr. anche DTF 116 Ib 283 e 116 Ib 297.

Cfr. Plan d'action du 9 avril 2003 pour l'égalité des chances entre femmes et hommes dans les HES pour les années 2004­2007 (www.bbt.admin.ch) e n. 3.5.3.

Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis; FF 2002 7333 segg.). La LDis entrerà in vigore nel 2004. Vedasi anche n. 3.5.4.

Art. 4

Studi per il conseguimento di diploma

L'articolo 4 definisce la forma e i principali obiettivi di formazione degli studi per il conseguimento di un diploma.

Conformemente al capoverso 1, le SUP offriranno ormai, in base al modello di formazione in due cicli, studi per i diplomi di bachelor e di master. È fatto salvo il conseguimento di diplomi paralleli in virtù del diritto transitorio (cfr. la lettera A delle disposizioni transitorie).

Il capoverso 2 definisce gli obiettivi fondamentali del ciclo bachelor, che trasmette agli studenti una formazione generale e una cultura di base preparandoli, di regola, al conseguimento di un diploma professionale qualificato. Si può derogare all'obbligo della qualifica professionale solo in certi settori artistici. L'elenco degli obiettivi è ripreso dall'articolo 4 vigente, adeguando la lettera b ai nuovi settori «musica, teatro e altre arti ».

Il capoverso 3 stabilisce gli obiettivi di formazione del secondo ciclo di studi (master) il cui scopo è di trasmettere agli studenti conoscenze maggiormente approfondite e specializzate e di prepararli a un diploma professionale ulteriormente qualificato. È conferita «una particolare importanza alla configurazione interdisciplinare degli studi e al loro orientamento verso le scienze applicate». Secondo il settore scelto, il diploma di master prepara gli studenti a svolgere compiti altamente qualificati in un particolare settore, a impartire corsi in una scuole superiore professionale o in un'altra scuola universitaria e a occupare posti di responsabilità di ogni genere e a qualsiasi livello nell'ambito professionale.

Art. 5

Ammissione

Il capoverso 1 disciplina l'ammissione senza esame agli studi SUP del ciclo bachelor nei settori tecnica, economia e design. Il sistema dualistico fondato sulla formazione professionale di base e la maturità professionale resta immutato. L'alternativa è l'ammissione senza esame dei titolari di una maturità federale o di una maturità riconosciuta dalla Confederazione, nella misura in cui dispongono di un'esperienza qualificata nel mondo del lavoro di almeno un anno. La nozione di «esperienza nel mondo del lavoro» emana dalla nuova legge sulla formazione professionale25.

Il capoverso 2 disciplina le condizioni d'ammissione agli studi SUP del ciclo bachelor nei settori «salute», «lavoro sociale», «musica, teatro e altre arti», «psicologia applicata» e «linguistica applicata». Questa disposizione si fonda sui profili definiti dalle Conferenze dei direttori cantonali competenti in materia (CDPE e CDS). Il diritto intercantonale vigente è stato ripreso in ragione della particolare situazione nei nuovi settori di studio: la maturità professionale non è la formazione di base appropriata, oppure l'allestimento delle strutture necessarie per preparare la maturità professionale e le formazioni del livello secondario II non è ancora concluso. Lo scopo è l'istituzione della maturità professionale come principale diploma di ammissione ai nuovi settori di studio, in particolare a quelli della sanità e del lavoro sociale. Per garantire la certezza del diritto, eventuali adeguamenti dei profili intercantonali nei settori salute, lavoro sociale e arte saranno presi in considerazione fino al 31 agosto 2004.

25

Cfr. per es. art. 3, lett. a e art. 15, cpv. 2, lett. b Legge sulla formazione professionale, LFPr (FF 2002 7428).

125

Il capoverso 3 disciplina le possibili eccezioni in materia di ammissione in tutti i settori di studio. Il DFE può continuare a fissare condizioni d'ammissione supplementari nonché a fissare quelle relative ai diplomati di altri cicli di studio. Le eccezioni sono disciplinate negli articoli 3 e 4 dell'ordinanza dell'11 settembre 1996 concernente l'ammissione agli studi delle SUP e il riconoscimento dei diplomi esteri26. Nell'ambito della revisione dell'ordinanza succitata, occorrerà verificare le condizioni alle quali i titolari di un diploma di scuola superiore o di un diploma professionale superiore sono ammessi a una scuola universitaria professionale.

Il capoverso 4, infine, definisce le condizioni di ammissione agli studi SUP del ciclo master. In questo caso, per l'ammissione è necessario un diploma di bachelor o un diploma universitario equivalente. Le SUP possono stabilire condizioni di ammissione supplementari, tenendo conto del principio della promozione della permeabilità (art. 1b), e, in particolare, delle possibilità di passerelle nel settore universitario27.

Il capoverso 5 favorisce la maggior permeabilità possibile tra le diverse SUP.

Art. 6

Genere e durata degli studi

Il capoverso 1 autorizza le SUP a offrire tutti i tipi di studi esistenti attualmente e cioè studi a tempo pieno, studi paralleli all'esercizio di un'attività professionale o studi secondo una formula mista. Quest'ultima può consistere, per esempio, in moduli di studio, in una formazione a distanza o in studi compatibili con gli oneri familiari.

Il capoverso 2 introduce la nozione di «prestazioni di studio richieste» e funge da quadro all'istituzione del sistema di crediti ECTS (cfr. commento al n. 1.1.2 e n. 1.2.3). In un anno, le prestazioni di studi medie di uno studente corrispondono a 60 crediti ECTS; di conseguenza, ce ne vorranno 180 per ottenere il diploma di bachelor. La legge non fissa una durata minima per l'ottenimento del diploma di master, per il quale, a seconda del settore di studi, occorreranno da 90 a 120 crediti ECTS.

La regolamentazione dei differenti tipi di studi (cpv. 1) e l'introduzione del sistema delle «prestazioni di studio richieste» (cpv. 2) lasciano alle scuole il compito di definire le condizioni quadro dei cicli di studio. Il capoverso 3 vigente non ha quindi più ragione di essere. L'autonomia degli organi responsabili delle SUP è accresciuta, mentre la densità normativa è ridotta. Il capoverso 4 vigente diventa capoverso 3.

Art. 7

Prestazioni di studio richieste, diplomi e titoli

Questa disposizione disciplina le prestazioni richieste, i diplomi e i titoli in relazione con l'adozione della formazione in due cicli. La nuova nozione «prestazioni di studio richieste» figura anche in questa disposizione e sostituisce quelle di «esami finali» e «contenuto».

Il candidato che fornisce le prestazioni richieste conformemente al capoverso 1 ottiene un diploma di bachelor o di master, che l'autorizza a portare un titolo protetto.

26 27

126

RS 414.715 Cf. art. 3 delle direttive del 4 dicembre 2003 della Conferenza universitaria svizzera per il rinnovo coordinato dell'insegnamento nelle SUP svizzere nell'ambito del Processo di Bologna (www.cus.ch/Fr/F_Aktuell/F_Aktuell_News/Aktuell_News2.html).

Gli organi responsabili delle SUP possono, in virtù del capoverso 2, definire il tipo e il volume delle «prestazioni di studio richieste», tenendo conto dei principi del sistema di crediti ECTS. Possono, per esempio, istituire sistemi di esami o moduli di corsi in blocco. Questa competenza consolida altresì l'autonomia degli organi responsabili nell'organizzazione dei rispettivi cicli di studio e diminuisce ulteriormente la densità normativa.

Il capoverso 3 definisce la competenza del DFE che potrà non solo riconoscere ma anche determinare i titoli. Il riconoscimento dei diplomi ai sensi della lettera a impone anche l'accreditamento dei cicli di studio alla stregua di prescrizione della Confederazione.

Il capoverso 5 conferisce al Consiglio federale la competenza di regolamentare il riconoscimento dei diplomi esteri.

Art. 8

Perfezionamento

Secondo il capoverso 1bis, le SUP continuano a offrire programmi di perfezionamento (corsi e studi postdiploma) dopo l'introduzione della formazione in due cicli. La protezione dei certificati postdiploma è inscritta nella legge.

In virtù del capoverso 2, il DFE stabilisce le condizioni minime per il riconoscimento dei titoli. Come per la disposizione relativa ai diplomi di bachelor e master (cfr.

art. 7 cpv. 3 lett. b), il Dipartimento definisce anche i titoli degli studi postdiploma (lett. c).

Art. 9

Ricerca e sviluppo

Il capoverso 1 è modificato per tenere conto dell'estensione del campo d'applicazione. All'espressione «cerchie scientifiche ed economiche» si sostituisce «cerchie scientifiche e professionali».

Art. 10

Servizi

La disposizione è modificata per tenere conto dell'estensione del campo d'applicazione. All'espressione «cerchie scientifiche ed economiche» si sostituisce «cerchie scientifiche e professionali».

Art. 12

Qualifiche degli insegnanti

Il capoverso 1 completa l'elenco delle qualifiche degli insegnanti con la nozione di «interesse per la ricerca», allo scopo di potenziare il settore di prestazioni della ricerca.

In virtù del capoverso 2, un insegnante può, eccezionalmente, essere dispensato dall'obbligo di possedere un diploma di scuola universitaria, nella misura in cui la sua competenza è altrimenti provata. In linea di massima tale dispensa può concernere soltanto gli insegnanti nel ciclo bachelor. È il caso, per esempio, di postulanti dotati di competenze specifiche eccezionali, ma che non sono titolari di un diploma universitario. Tale eccezione consentirà anche, durante la fase di istituzione, il reclutamento di insegnanti in numero sufficiente nei nuovi settori di studio («salute», «lavoro sociale», «musica, teatro e altre arti», «psicologia applicata» e «lingui-

127

stica applicata») in parte ancora poveri di personale universitario qualificato per insegnare nelle SUP.

Art. 14

Autorizzazione

La modifica del titolo indica che questo articolo verte non tanto sull'istituzione e sulla gestione delle SUP quanto sull'autorizzazione accordata loro dalla Confederazione.

L'autorizzazione di una scuola universitaria professionale presuppone l'accreditamento ai sensi dell'articolo 17a. L'accreditamento figura al capoverso 2, lettera fbis come di condizione supplementare.

2.3

Sezione 3: Pianificazione, accreditamento e assicurazione della qualità delle scuole universitarie professionali (art. 16­17a)

Art. 16

Obiettivi fissati dalla Confederazione e cicli di studio

Il capoverso 1 è modificato a causa dell'ampliamento del campo d'applicazione.

L'espressione «ambienti economici» è sostituita dall'espressione «cerchie professionali».

Il capoverso 2 stipula che la Confederazione e i Cantoni possono determinare insieme i principi dell'offerta di studi per l'ottenimento di un diploma nell'ambito di una collaborazione rafforzata e in base a una convenzione. Questa disposizione è la base per reggere l'offerta di cicli di studio master. Serve a fissare priorità e a definire assi prioritari di formazione e di ricerca in seno alle SUP svizzere che saranno in tal modo rafforzati (cfr. anche n. 3.1.1).

Alla suddivisione attuale in «settori», «settori d'insegnamento» e «cicli di studio» succederà la suddivisione in «settori di studio» e in «cicli di studio». Parimenti, sarà il dipartimento competente ­ e non più il Consiglio federale ­ a determinare, dopo aver consultato i Cantoni, gli organi responsabili delle SUP come pure i loro organi comuni (cpv. 4), i cicli di studio, la loro denominazione e la loro attribuzione ai diversi «settori di studio». Rispettando questo quadro globale, le SUP potranno decidere autonomamente gli studi che desiderano offrire. La nuova regolamentazione concretizza i principi della ripartizione e della decentralizzazione dei compiti, della riduzione della densità normativa e della collaborazione, impedendo al tempo stesso un aumento incontrollato dei cicli di studio.

Art. 17a

Accreditamento e assicurazione della qualità

Il nuovo articolo 17a enuncia le basi necessarie all'istituzione di un sistema di accreditamento e di assicurazione della qualità nel settore delle SUP (cfr. dettagli al n. 1.2.4). Questa disposizione ricalca nelle grandi linee quelle della legge dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università28.

28

128

Cfr. art. 7 LAU (RS 414.20).

Il DFE è competente per l'accreditamento delle SUP e dei cicli di studio. Emana direttive concernenti l'accreditamento per garantire un minimo di uniformità (cpv. 2).

Il Dipartimento può prevedere, nell'ambito di una convenzione con gli organi responsabili delle SUP, di delegare a terzi il compito di esaminare le domande di accreditamento o l'accreditamento (cpv. 3). Il Dipartimento e gli organi responsabili delle SUP possono istituire un proprio organo di accreditamento e di assicurazione della qualità, rivolgersi a organi già esistenti nell'ambito universitario o ad agenzie di accreditamento estere. Benché questa delega sia potestativa, lo scopo del sistema di accreditamento proposto è, in effetti, il ricorso a terzi, conformemente agli standard internazionali. Nella misura in cui questi compiti non siano ancora stati delegati a terzi secondo il capoverso 1, l'accreditamento per l'autorizzazione di una SUP o di un ciclo di studio rimane di competenza del dipartimento.

In virtù del capoverso 4, il Dipartimento e i Cantoni devono regolare l'organizzazione e il finanziamento dell'esame delle domande di accreditamento o dell'accreditamento mediante una convenzione. La Confederazione assume al massimo il 50 per cento di tali spese.

2.4

Sezione 4: Sussidi federali (art. 18­21)

Art. 18

Sussidi assegnati alle scuole universitarie professionali

Il capoverso 1 precisa le condizioni per l'assegnazione di sussidi. Soltanto le SUP organizzate secondo il diritto pubblico possono ricevere sussidi. La Confederazione non assegnerà sussidi alle SUP private29.

Il capoverso 3 è abrogato. In tal modo viene precisato che gli offerenti privati non riconducibili a una SUP di diritto pubblico non ricevono sussidi federali. Le scuole universitarie private possono entrare nel mercato della formazione in modo indipendente, ma senza beneficiare del sostegno finanziario della Confederazione. I sussidi federali sono assegnati unicamente alle SUP di diritto pubblico che promuovono, unitamente alla Confederazione, una ripartizione dei compiti e una cooperazione a livello regionale e nazionale così come un'offerta sufficiente.

Art. 20

Aiuti finanziari ad altri istituti

L'articolo 20 è abrogato. Mediante tale disposizione la Confederazione disciplinava il finanziamento di settori non soggetti alla LSUP. In seguito all'integrazione di nuovi settori di studio, ossia «salute», «lavoro sociale», «musica, teatro e altre arti», «psicologia applicata» e «linguistica applicata», tale finanziamento non è più necessario. Gli aiuti finanziari sono disciplinati nella lettera C delle disposizioni transitorie, che costituisce la base del finanziamento transitorio dei settori menzionati (cfr.

commento alla lett. C delle disposizioni transitorie).

29

Le SUP private possono ricevere un'autorizzazione del Consiglio federale ai sensi dell'art. 14 della LSUP, sempreché soddisfino le disposizioni vigenti. Gli offerenti privati erano obbligati fino ad ora ad associarsi a una SUP regionale, tenendo conto delle disposizioni del Consiglio federale e dell'art. 14 cpv. 2 lettera e della LSUP, i quali stabiliscono che la ripartizione dei compiti a livello nazionale e regionale e la collaborazione tra le SUP e le altre scuole universitarie devono essere garantite.

129

2.5

Sezione 5: Disposizioni penali (art. 22)

Art. 22 La protezione penale contro l'usurpazione di titoli è estesa nell'ambito della formazione postdiploma (art. 8 cpv. 2).

2.6

Sezione 5a: Rimedi giuridici (art. 22a)

Art. 22a L'articolo 22a designa la Commissione di ricorso del DFE quale autorità incaricata dell'esame dei ricorsi contro tutte le decisioni di prima istanza del DFE e dell'UFFT.

La Commissione di ricorso decide in via definitiva; sono fatte salve le decisioni relative alla concessione o al rifiuto di sussidi cui il diritto federale conferisce un diritto (cfr. anche la modifica dell'art. 100 cpv. 1 lett. v OG nel n. II della legge).

Il capoverso 2 stabilisce che la procedura è disciplinata dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

2.7 Art. 24

Sezione 6: Esecuzione (art. 23­24) Commissione federale delle scuole universitarie professionali

Il principio della riduzione della densità normativa e quello della ripartizione dei compiti inducono nel capoverso 2 all'abrogazione della lista dei compiti della Commissione federale delle scuole universitarie professionali (CFSUP). La CFSUP perderà le sue funzioni di consulente per quanto concerne l'istituzione e la soppressione di cicli di studio, la determinazione dei titoli, la formulazione degli obiettivi della Confederazione. Essa perderà inoltre la possibilità di prendere posizione in merito ai piani di sviluppo delle SUP. La sua missione cambierà anche per quanto concerne la valutazione delle richieste di accreditamento o l'accreditamento, che potrà essere delegato a terzi (cfr. anche il commento all'art. 17a).

2.8

Disposizioni finali della legge riveduta

Disposizioni transitorie concernenti la modifica della legge A Studi per il conseguimento del diploma Il capoverso 1 disciplina la struttura degli studi per gli studenti che hanno cominciato prima dell'entrata in vigore della legge riveduta. Le SUP devono consentire a tali studenti di ottenere un diploma SUP. Tale disposizione garantisce che durante una fase transitoria sarà possibile conseguire un diploma secondo il vecchio sistema. Le

130

scuole nella loro nuova organizzazione degli studi potranno tuttavia istituire processi di integrazione destinati agli studenti interessati.

Il capoverso 2 consente alle SUP l'organizzazione di studi di diploma conformemente al diritto anteriore; questo è possibile entro un termine di due anni dall'entrata in vigore della legge riveduta. Tale disposizione garantisce alle scuole un lasso di tempo sufficiente per l'istituzione del sistema bachelor/master. Per garantire la mobilità sarà probabilmente indispensabile coordinare a livello nazionale il lancio di cicli di studio di bachelor nei vari settori.

B Riconoscimento e diritto a portare un titolo Al fine di assicurare un trasferimento in regola della competenza nei nuovi settori, ossia «salute», «lavoro sociale», «musica, il teatro e altre arti», «psicologia applicata» e «linguistica applicata», la Confederazione riconosce tutti i diplomi delle SUP nonché i titoli rilasciati prima dell'entrata in vigore della modifica della legge (cpv. 1 lett. a). La regolamentazione rispetta il principio della sicurezza del diritto ed è giustificata in considerazione del contenuto e degli standard di qualità del processo di riconoscimento finora vigente.

Il capoverso 1 lettera b conferma che la competenza per le procedure di riconoscimento dei diplomi delle SUP nei settori di studio ai sensi delle lettere f­j per le richieste trasmesse prima dell'entrata in vigore delle modifiche della legge è trasferita alla Confederazione. Il Dipartimento decide conformemente al diritto anteriore.

Il capoverso 1 lettera c incarica la Confederazione, dopo l'entrata in vigore della presente legge, della trasformazione dei titoli (trasformazione in titolo SUP) nei settori di studio di cui all'articolo 1 lettere f­j, ai sensi del diritto anteriore.

Il capoverso 2 costituisce la base del diritto di portare titoli per quanto concerne studenti in tutti i settori che hanno conseguito un diploma o che hanno cominciato gli studi in una SUP prima dell'entrata in vigore della modifica della presente legge.

I titoli rilasciati dalle SUP restano protetti, anche dopo l'introduzione del sistema bachelor/master, e non sono trasformati (nessuna trasformazione di titoli SUP in titoli bachelor/master).

C Aiuti finanziari La lettera C disciplina durante la fase transitoria fino al 2007 il
finanziamento dei nuovi ambiti, ossia «salute», «lavoro sociale», «musica, teatro e altre arti», « psicologia applicata» e « linguistica applicata». Tale disposizione riprende in gran parte la formulazione del vecchio articolo 20 (cfr. anche le relative spiegazioni). Un importo di 80 milioni di franchi è previsto per gli anni 2004­200730. Dal 2008 i nuovi settori di studio saranno soggetti al sistema di sussidi degli articoli 18 e seguenti.

30

Decreto federale del 17 settembre 2003 sul finanziamento delle scuole universitarie profesionali negli anni 2004­2007 (FF 2003 6001 seg.).

131

Il capoverso 4 permette all'Assemblea federale di posticipare, mediante ordinanza parlamentare e per ragioni di politica finanziaria, la parità di trattamento dei nuovi settori di studio per quanto concerne l'importo dei sussidi. La nozione di «ragioni di politica finanziaria» nella disposizione d'eccezione del capoverso 4 deve essere interpretata alla luce della gestione fiscale delle finanze e più in particolare del freno all'indebitamento (cfr. art. 126 cpv. 2 Cost. e art. 24a seg. LFC31, cfr. n. 3.3).

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni finanziarie

3.1.1

Ripercussioni per la Confederazione

In generale I punti principali della revisione, in particolare gli aspetti finanziari relativi all'introduzione dei due livelli bachelor e master nonché all'integrazione dei settori SSA (salute, socialità e arte), sono perfettamente conformi al messaggio ERT 2004­ 200732. I costi supplementari dipendono certamente meno dall'introduzione del sistema bachelor/master che dall'aumento previsto del numero di studenti.

Evoluzione degli studenti a livello di diploma/bachelor (monitoraggio della formazione in Svizzera ­ studenti e diplomati delle scuole universitarie: previsioni 2003­2012, UST 2003) Tabella 1

Tecnica, economia, design Salute, lavoro sociale, arte Totale

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

23 981

25 818

27 164 28 184 28 852 29 340 29 731 30 061

8 982

10 457

11 736 12 221 12 290 12 318 12 392 12 475

32 963

36 275

38 900 40 405 41 142 41 658 42 123 42 536

Introduzione del bachelor L'introduzione dei cicli di studio di bachelor quali quelli previsti a partire dall'autunno 200533 causerà, secondo i dati della Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali (CSSUP)34, costi di istituzione di circa 150 000 franchi per ciclo di studio. Considerato il processo di concentrazione in corso, si contano circa 122 cicli di studio nei settori della tecnica, dell'economia e del design. I costi totali sono dell'ordine di 18 milioni di franchi (2004: 10 mio. fr., 2005: 8 mio. fr.).

La partecipazione della Confederazione secondo la legge ammonta a 6 milioni di franchi per gli anni 2004/2005.

31 32 33 34

132

Legge federale del 6 ottobre 1989 sulle finanze della Confederazione (RS 611.0).

FF 2003 2065 segg.

Stato attuale della pianificazione della CSSUP.

Valutazione dei costi secondo la CSSUP per l'introduzione del sistema di Bologna nelle scuole universitarie professionali (15 agosto 2003).

Con l'introduzione di cicli di studio di bachelor il contenuto degli studi sarà ridotto da 200 crediti ECTS35, come spesso si riscontra attualmente, a 180 crediti ECTS (= 3 anni a tempo pieno). In generale è possibile stimare che l'introduzione di cicli di studio di bachelor non genererà economie fino al 2008. Le misure che consentono di ridurre i costi porteranno frutti solo a medio termine (esistenza parallela fino al 2008 dei cicli di studio attuali e di quelli di bachelor). Inoltre queste saranno compensate dai costi di realizzazione dei nuovi cicli di studio che ammontano a 6 milioni di franchi. Dal 2008, considerata la riduzione dell'ampiezza degli studi, i costi diminuiranno del 5­10 per cento.

Introduzione del master La Confederazione e i Cantoni hanno la possibilità di guidare l'offerta nell'ambito del master. Oltre alle considerazioni specifiche ai cicli di studio (definizione delle priorità36, riconoscimento internazionale dei diplomi), i bisogni del mercato del lavoro e la domanda, le possibilità di finanziamento e le risorse a disposizione delle SUP saranno i criteri principali per l'elaborazione dell'offerta di master. La Confederazione, gli organi responsabili nonché le SUP dovranno accordare a tali questioni l'importanza che si meritano.

I primi cicli di studio che conducono al master dovrebbero cominciare nell'autunno 200837. Nel periodo 2006­2008 occorrerà considerare costi di realizzazione dell'ordine di 9 milioni di franchi; la partecipazione della Confederazione sarà di circa 3 milioni di franchi.

La domanda per gli studi che conducono al master sarà probabilmente differente a seconda del settore considerato. Attualmente si possono distinguere due gruppi: Gruppo 1: 3 anni, rispettivamente 3 anni più un lavoro di diploma, nei settori della tecnica (esclusa l'architettura), l'economia, il lavoro sociale e il design.

Gruppo 2: 4 anni nei settori della salute, delle arti visive, della musica e dell'architettura.

Primi diplomi di livello bachelor (monitoraggio della formazione in Svizzera/studenti e diplomati di scuole universitarie: previsioni 2003­2012, UFS 2003) Tabella 2 2008

2009

2010

Gruppo 1

6670

6730

6810

Gruppo 2

1670

1685

1700

Totale

8340

8415

8510

35 36 37

I cicli di studi del settore della tecnica prevedono praticamente tutti un contenuto di 200 crediti ECTS. Negli altri settori si constatano variazioni (tra 180 e 200 crediti ECTS).

Creazione di vere e proprie priorità di formazione e di ricerca.

Stato attuale della pianificazione del Consiglio SUP della CDPE e della CSSUP. Tenuto conto del riconoscimento internazionale, in particolare europeo, il DFE e il Consiglio SUP CDPE studiano la possibilità di cominciare in anticipo il programma di master in architettura. Il diploma attuale in architettura rilasciato dalle SUP non è riconosciuto nelle direttive dell'Unione europea nel settore dell'architettura (85/384/CEE).

133

Sulla base di un siffatto numero di diplomati e della stima secondo cui 25 per cento di studenti del primo gruppo e 70 per cento di studenti del secondo gruppo aspireranno al conseguimento di un master, per il sistema bachelor/master e paragonato al sistema attuale del diploma SUP, si ottengono le cifre seguenti: Valutazione dei costi concernenti l'introduzione del sistema di Bologna nelle scuole universitarie professionali (Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali, 15 agosto 2003) Tabella 3 milioni di franchi

2008

2009

2010

Gruppo 1

­8

21

51

Gruppo 2

­1

­ 16

4

Totale

­9

5

55

Nel 2008 la riduzione del contenuto degli studi per il livello di bachelor indurrà una diminuzione dei costi. Tali economie saranno impiegate per i costi di realizzazione dei cicli di studio di bachelor e master. Nel 2009 i costi per i cicli di studio che conducono al master diventeranno significativi (5 mio. di franchi). Tali costi aumenteranno nel 2010 a 55 milioni di franchi e dovrebbero in seguito stabilizzarsi a tale livello, rimanendo tuttavia dipendenti dal numero di studenti. La Confederazione dovrà pertanto affrontare spese supplementari dell'ordine di 2 milioni di franchi nel 2009 e di 20 milioni di franchi all'anno dal 2010.

Integrazione dei settori SSA fino alla fine del 2007 Il finanziamento delle SUP attualmente di competenza dei Cantoni è fissato per il periodo 2004­2007 a 20 milioni di franchi all'anno, malgrado il trasferimento nella sfera di competenza della Confederazione, e in considerazione dei risultati delle deliberazioni sul programma di sgravio 2003.

Integrazione dei settori SSA dal 2008 A livello di sussidi è previsto di equiparare il trattamento dei settori SSA agli altri settori a partire dal 2008. Le ripercussioni finanziarie per la Confederazione saranno quelle seguenti: Evoluzione del numero di studenti iscritti agli studi a livello di diploma (monitoraggio della formazione in Svizzera ­ studenti e diplomati di scuole universitarie: previsioni 2003­2012, UST 2003) Tabella 4 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Salute, lavoro sociale, arte 10 457 11 736 12 221 12 290 12 318 12 392 12 475 12 564

134

Se si considera la base di 29 000 franchi38 in media per studente e una parte equivalente circa al 15 per cento di spese totali39 per il mandato di prestazioni ampliato (perfezionamento, ricerca applicata e sviluppo) si possono stimare gli importi seguenti: Totale dei costi per l'integrazione SSA dal 2008 Tabella 5 milioni di franchi

2008

2009

2010

2011

Costo degli studi di diploma

357

359

362

364

54

54

54

55

Costi totali

411

413

416

419

Partecipazione della Confederazione

137

138

139

140

Partecipazione al mandato di prestazioni ampliato

La Confederazione avrà dal 2008 costi supplementari dell'ordine di 120 milioni di franchi all'anno per i settori SSA. L'Assemblea federale ha inoltre la possibilità, per ragioni di politica finanziaria, di posticipare l'uguaglianza di trattamento per quanto concerne i sussidi (cfr. commento alla lett. C del diritto transitorio «aiuti finanziari»). La CDPE40 chiede imperativamente che la Confederazione assicuri per i settori SSA il sussidio in ragione di un terzo legalmente previsto ­ come per gli altri settori della tecnica, dell'economia e del design ­ al più tardi dal 2008. Essa chiede pertanto che tale clausola non figuri nelle disposizioni transitorie.

3.1.2

Finanziamento futuro

La Confederazione finanzia attualmente le SUP in ragione di un terzo delle spese di esercizio e d'investimento necessarie. Nel messaggio del 30 maggio 1994 concernente la legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP)41 il Consiglio federale aveva già espresso la sua intenzione di vincolare i sussidi delle SUP alle prestazioni dopo il periodo transitorio. Un modo di finanziamento maggiormente dipendente dalle prestazioni fornite è stato introdotto dalla modifica dell'8 ottobre 1999 dell'articolo 19 LSUP42. Lo scopo dichiarato della Confederazione consiste nell'assegnare in futuro sussidi unicamente sulla base delle prestazioni fornite senza quota federale fissa basata sui costi.

38 39 40 41 42

CDPE, ottobre 2003.

Per i settori SSA tale quota ammonta attualmente a circa il 10%. In taluni settori si constata tuttavia un notevole deficit.

Parere dell'Assemblea generale della CDPE del 23 ottobre 2003 concernente la revisione parziale della LSUP.

FF 1994 III 713 FF 1999 7522

135

3.1.3

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

In generale Attualmente i settori di studio di competenza cantonale sono spesso integrati, dal punto di vista giuridico e da quello organizzativo, alle SUP i cui cicli di studio sono disciplinati a livello federale. Tali settori sono tuttavia soggetti a esigenze diverse.

L'integrazione dei settori SSA consentirà di migliorare globalmente la gestione del sistema delle SUP. Lo stesso vale per ogni scuola universitaria professionale per quanto concerne l'organizzazione, la gestione e l'offerta di formazione. Tale tendenza sarà rafforzata dalla modularizzazione. Inoltre la maggior parte di compiti di vigilanza e di controllo delle SUP scomparirà.

L'aumento dell'efficacia ­ grazie a una migliore ripartizione delle competenze tra la Confederazione e gli organi responsabili e al rafforzamento dell'autonomia delle SUP ­ concederà agli organi responsabili un maggior margine di manovra e semplificherà i problemi amministrativi (determinazione dell'offerta di studi). La gestione del sistema mediante le convenzioni tra la Confederazione e i Cantoni proseguirà a un altro livello e su nuove basi. Questo necessiterà a breve termine un rafforzamento della collaborazione tra la Confederazione e gli organi responsabili, ma consentirà a lungo termine di massimizzare l'offerta. Tutti questi elementi comportano di regola economie per gli organi responsabili.

Introduzione del bachelor e del master L'introduzione del bachelor e del master costerà ai Cantoni circa 40 milioni di franchi dal 2010 (cfr. tabella 3). Si può tuttavia stimare che tale importo non varierà negli anni seguenti.

Integrazione dei settori SSA In caso di parità di trattamento per quanto concerne i sussidi federali dal 2008, l'integrazione dei settori SSA consentirà agli organi responsabili delle SUP43 di risparmiare un importo dell'ordine di 120 milioni di franchi.

3.2

Ripercussioni sul personale

L'integrazione dei settori SSA e la ripresa di varie procedure nell'ambito delle disposizioni transitorie richiederanno risorse supplementari per quanto concerne il personale. L'UFFT si procurerà tali risorse mediante misure interne.

43

136

Sino alla fine del 2002 la Confederazione ha sostenuto soltanto le SUP specializzate nel settore sociale, mediante la legge federale del 19 giugno 1992 sugli aiuti finanziari alle scuole superiori di lavoro sociale (RS 412.31) e le relative ordinanze, in ragione di circa 10 milioni di franchi. Nel 2003 è previsto il versamento di ulteriori 10 milioni di franchi ai settori della salute e delle arti, in base all'art. 20 LSUP. Sino alla fine del 2007 è previsto di mantenere tale ordine di grandezza.

3.3

Freno alle spese

L'articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale prevede la limitazione delle spese. Stabilisce che le disposizioni relative ai sussidi comportanti nuove spese uniche eccedenti i 20 milioni di franchi o nuove spese periodiche eccedenti i due milioni di franchi debbano essere adottate dalla maggioranza dei membri di ogni Camera. Nella fattispecie l'introduzione del sistema bachelor/master e la parità di trattamento prevista dal 2008 per quanto concerne il finanziamento dei settori SSA supera l'importo di due milioni di franchi stabilito per le spese periodiche; le disposizioni relative al finanziamento devono pertanto essere adottate dalla maggioranza dei membri di ogni Camera.

3.4

Ripercussioni economiche

Le SUP, che rappresentano una parte del sistema svizzero della formazione e della ricerca, non servono unicamente ad acquisire conoscenze e a favorire lo sviluppo dell'individuo. Esse sono anche uno dei pilastri dell'economia del nostro Paese.

Secondo il messaggio EFT 2004­2007 la Svizzera potrà raccogliere le sfide sociali, economiche ed ecologiche del futuro soltanto quale società del sapere44.

La qualità della formazione è la chiave di un'economia fondata sulla conoscenza.

Essa è direttamente legata alla capacità d'innovazione (applicazione del sapere e del know-how) e alla competitività delle imprese. La promozione mirata e il rafforzamento del settore della formazione e della ricerca sono indispensabili per assicurare la prosperità del nostro Paese e la sua crescita economica nei decenni futuri. I punti principali della revisione della legge sulle SUP consentirà di raggiungere tali alti obiettivi.

Ripercussioni dell'integrazione settori SSA Con l'ampliamento del campo d'applicazione della LSUP, tutti i settori sono soggetti alla regolamentazione della Confederazione45, fatte salve le scuole di studi superiori di pedagogia. Tale convergenza consente di costruire e di sviluppare in modo coerente il sistema delle SUP. Essa favorisce pure il riconoscimento reciproco dei diplomi delle SUP in Svizzera, così come all'estero. Contemporaneamente la permeabilità di tutto il settore della formazione professionale può essere incoraggiata e il potenziale del sapere impiegato in modo più proficuo.

Introduzione della formazione a due cicli L'introduzione dei cicli di studio di bachelor e di master nelle SUP migliorerà la comparabilità dei diplomi a livello delle SUP sul territorio nazionale e a livello internazionale. La mobilità degli studenti, dei quadri intermedi e dei docenti aumenterà. Ne risulterà un trasferimento delle conoscenze che causerà un aumento del know-how nelle SUP, favorirà le innovazioni e rafforzerà ulteriormente lo sviluppo dell'economia con l'apporto di prestazioni di servizio. I diplomati di livello master 44 45

Cfr. messaggio del 29 novembre 2002 concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004­2007 (FF 2003 2019).

Per quanto concerne le conseguenze dell'integrazione, cfr. n. 1.2.1.

137

accederanno più facilmente alle altre scuole universitarie, a un'attività professionale altamente qualificata in Svizzera e a posti di responsabilità nella vita professionale.

Ripercussioni del sistema di accreditamento e di assicurazione della qualità L'accreditamento e l'assicurazione della qualità aumentano il livello della formazione nelle SUP e pertanto anche il trasferimento di conoscenze agli studenti.

L'accreditamento e l'assicurazione della qualità contribuiscono inoltre ad aumentare il riconoscimento dei titoli. Si incoraggiano in tal modo i partner esterni a collaborare strettamente con le SUP. Infine il controllo regolare della qualità del mandato di prestazioni consente di concentrare l'offerta e di renderla più mirata, rafforzando così il sistema delle SUP.

Decentramento e ripartizione dei compiti, rafforzamento dell'autonomia La ripartizione chiara dei compiti e delle competenze consente di semplificare le procedure e di ridurre le spese amministrative nonché di aumentare il margine di manovra decisionale degli organi responsabili e delle SUP. Da questo risulta una gestione dei mezzi a disposizione maggiormente mirata, più adeguata e più responsabile.

3.5

Altre ripercussioni

3.5.1

Ripercussioni sulla politica ambientale (sostenibilità)

Formazione e ricerca sono fondamentali per una gestione responsabile e un'organizzazione sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Lo sviluppo delle SUP tracciato dalla revisione parziale e il rafforzamento della loro qualità consentono di realizzare il postulato della sostenibilità46.

3.5.2

Ripercussioni regionali

Le SUP conferiscono alla regione d'insediamento un profilo specifico per quanto concerne le conoscenze. Influenzano positivamente il mercato del lavoro e contribuiscono allo sviluppo economico della regione, potenziandone la competitività e l'attrattiva. Si può quindi presumere che lo sviluppo della qualità e il rafforzamento della competitività delle SUP abbiano ripercussioni benefiche a livello di politica regionale.

3.5.3

Ripercussioni sull'uguaglianza tra donna e uomo

La revisione parziale risponde al mandato costituzionale finalizzato a promuovere l'uguaglianza tra donna e uomo. Le SUP sono tenute a prendere le misure d'incitamento appropriate, quali l'allestimento di strutture di accoglienza per i bambini o 46

138

Cfr. in proposito il Messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004­2007 del 29 novembre 2002 (FF 2003, 2142).

l'offerta di posti di lavoro a tempo parziale, o addirittura la disparità di trattamento, limitata nel tempo, nell'attribuzione dei posti47. È lecito presumere che le modifiche proposte abbiano ripercussioni durature sulle pari opportunità nelle SUP.

3.5.4

Ripercussioni sulla situazione delle persone disabili

Le modifiche apportate nel messaggio ricordano alle SUP il mandato costituzionale che impone loro di prendere misure volte a eliminare gli svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. Le SUP devono quindi prendere misure adeguate, par esempio nell'elaborazione dei contratti di lavoro e degli orari, tenere conto di questi aspetti in occasione dell'assunzione o della promozione degli insegnanti, o anche favorendo, in maniera limitata nel tempo, l'ammissione delle persone disabili a cicli di studio con un numero limitato di partecipanti48. Le modifiche proposte devono consentire di ridurre, nel settore delle SUP, gli svantaggi strutturali e istituzionali che ostacolano la piena integrazione delle persone disabili, contrariamente al principio delle pari opportunità.

4

Programma di legislatura

La revisione parziale della LSUP figura fra le linee direttive nel rapporto del 1° marzo 2000 sul programma di legislatura 1999­200349, obiettivo 5 «Potenziare la competitività dell'economia svizzera e creare ulteriori possibilità occupazionali ».

5

Rapporto con il diritto internazionale e europeo

Le modifiche proposte sono compatibili con il diritto internazionale e il diritto europeo. Concretizzano gli obiettivi principali del programma d'azione in materia di politica europea della formazione, e segnatamente della «Dichiarazione di Bologna» (cfr. in proposito il n. 1.1.2). La comparabilità dei cicli di studio (bachelor/master) accresce la mobilità di studenti e professori, nonché la comparabilità dei diplomi, facilitando considerevolmente la valutazione del livello di questi ultimi e migliorandone il riconoscimento internazionale, in particolare a livello europeo.

47

48 49

Cfr. Rapporto Marie-Louise Barben/Elisabeth Ryter, Plus de femmes dans le corps enseignant des HES!, Recommandations et pistes d'action, Berna, febbraio 2003, Raccoomandazioni 1­14; cf. Beatrice Weber-Dürler, Rechtsgleichheit, in Daniel Thürer/JeanFrançois Aubert/Jörg Paul Müller (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Zurich 2001, 671 seg. e letteratura citata.

Cfr. in proposito esaustivamente Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a edizione, Berna 1999, pag. 447.

FF 2000 2051 segg.

139

6

Basi giuridiche

6.1

Costituzionalità e conformità alle leggi

La presente revisione parziale rispetta le competenze costituzionali della Confederazione in materia di formazione professionale e scuole universitarie (art. 63 Cost.), così come in materia di ricerca (art. 64 Cost.). L'integrazione dei settori salute, lavoro sociale, e arte si fonda sulla competenza legislativa ormai compiuta della Confederazione nel settore della formazione professionale (art. 63 cpv. 1 Cost.).

6.2

Delega delle competenze legislative

In materia di delega delle competenze legislative la presente revisione comprende le modifiche qui appresso: ­

articolo 7 capoverso 3 lettera b: delega al DFE (anteriormente: Consiglio federale)

­

articolo 8 capoverso 2 lettere a e c: delega al DFE (anteriormente: direttiva)

­

articolo 16 capoverso 3: delega al DFE (anteriormente: Consiglio federale)

­

articolo 17a capoverso 2: delega al DFE (nuovo)

­

disposizioni transitorie lettera B capoverso 1 lettere b e c: delega al DFE (nuova).

140

Abbreviazioni CDF

Conferenza dei direttori cantonali delle finanze

CDPE

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

CDS

Conferenza dei direttori cantonali della sanità

CEE

Comunità economica europea

CFSUP

Commissione federale delle scuole universitarie professionali

Cost.

Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101)

CSUP CDPE

Consiglio delle SUP della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

CSSUP

Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali

DDPS

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

DFE

Dipartimento federale dell'economia

DTF

Decisione del Tribunale federale

ECTS

European Credit Transfer System

ERT

Messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004­2007 del 29 novembre 2002 (FF 2003 2019)

FF

Foglio federale

LAU

Legge federale dell' 8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario; Legge sull'aiuto alle università (RS 414.20)

LDis

Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (FF 2002 7333)

Legge sui PF

Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (RS 414.110)

LFC

Legge federale del 6 ottobre 1989 sulle finanze della Confederazione (RS 611.0)

LFPr

Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (FF 2002 7428)

LSUP

Legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (RS 414.71)

OG

Legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (Organizzazione giudiziaria, RS 173.110)

PF

Politecnici federali

SSA

Salute ­ lavoro sociale ­ arte

SSAA

Scuole superiori di arti applicate

SSQEA

Scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione

141

STS

Scuole tecniche superiori

SUAVA

Scuola universitaria di arte visiva e arte applicata

UE

Unione europea

UFFT

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

UST

Ufficio federale di statistica

142