Legge federale sull'Assemblea federale (LParl)

Progetto

Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 21 novembre 20031; visto il parere del Consiglio federale del 31 marzo 20042, decreta: I La legge federale del 13 dicembre 20023 sul Parlamento è modificata come segue: Art. 154bis

Ripercussioni delle inchieste della Delegazione delle Commissioni della gestione su altri procedimenti o indagini

Inchieste disciplinari o amministrative della Confederazione riguardanti fatti o persone che sono oggetto di un'inchiesta della Delegazione delle Commissioni della gestione possono essere avviate unicamente con l'autorizzazione di quest'ultima. Le procedure in corso devono essere sospese finché la commissione d'inchiesta non ne autorizzi il proseguimento.

1

Un'inchiesta della Delegazione delle Commissioni della gestione non impedisce l'esecuzione di procedimenti giudiziari civili e amministrativi né di istruzioni preparatorie e procedimenti giudiziari in materia penale.

2

Se è controversa, la necessità dell'autorizzazione è decisa con voto unanime dalla Delegazione delle Commissioni della gestione.

3

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2004 1271 FF 2004 1279 RS 171.10

2004-0243

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Legge federale sull'Assemblea federale

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