Decreto federale
Appendice 1 Disegno
concernente due Accordi di riassicurazione in materia di garanzia dei rischi delle esportazioni, l'uno fra la Svizzera e la Svezia, l'altro fra la Svizzera e la Repubblica ceca del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio allegato al rapporto del 14 gennaio 20042 sulla politica economica esterna 2003, decreta: Art. 1 L'Accordo di riassicurazione reciproca concluso tra la Exportkreditnämnden, Stockholm, che agisce per conto del Governo svedese, e l'Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Zurigo, che agisce per la Confederazione Svizzera, è approvato (appendice 2).
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2 L'Accordo di riassicurazione reciproca concluso tra l'Exportní Garancní a Pojistovací Spolecnost a.s., Praga, e l'Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Zurigo, che agisce per la Confederazione Svizzera, è approvato (appendice 3).
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Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare gli Accordi e a metterli in vigore.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
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RS 101 FF 2004 243
2004-0003
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Accordi di riassicurazione in materia di garanzia dei rischi delle esportazioni. DF
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