Protocollo d'intesa fra il Consiglio federale e il Tribunale federale concernente le consultazioni relative a leggi in generale e allo statuto del Tribunale federale in particolare del 1° maggio 1998

Il Consiglio federale svizzero e il Tribunale federale svizzero, al fine di consolidare le reciproche relazioni e di promuovere una collaborazione costruttiva nel rispetto dell'autonomia e delle competenze di entrambi i poteri, stabiliscono, per loro stessi e per le unità amministrative a loro subordinate, le seguenti regole:

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Campo d'applicazione

Il presente protocollo si applica ai rapporti tra il Consiglio federale e il Tribunale federale e ai servizi a loro subordinati.

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Scopo

Il presente protocollo si prefigge uno sviluppo ordinato della procedura. Le competenze devono essere rispettate a tutti i livelli dell'amministrazione. Per quanto possibile, occorre giungere a un'intesa su questioni di fondo e su questioni di competenza già al livello inferiore.

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Consultazioni relative a progetti di legge e di ordinanza in generale

In occasione di consultazioni relative a progetti di legge o di ordinanza, il Tribunale federale è interpellato come segue: 3.1

il Tribunale federale è in generale interpellato su questioni inerenti alla procedura di ricorso, in particolare se è previsto o espressamente escluso il deferimento a detto Tribunale;

3.2

se il Consiglio federale desidera conoscere il parere del Tribunale federale oltre che sulle questioni procedurali anche su taluni aspetti di fondo del progetto, comunica a quest'ultimo separatamente tali questioni particolari;

3.3

il Tribunale federale non è interpellato nelle procedure di consultazione degli uffici. Esso si pronuncia soltanto sul progetto adottato dal Consiglio federale;

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3.4

l'invito alla procedura di consultazione è firmato dal capo del dipartimento interessato o dal cancelliere della Confederazione ed è inviato al Tribunale federale in quanto tale (e non a un determinato magistrato);

3.5

su richiesta del Tribunale federale, il suo parere espresso durante la procedura di consultazione è trasmesso integralmente al Parlamento con il messaggio. Il Tribunale federale sottopone questa richiesta al Consiglio federale nel quadro del suo parere espresso durante la procedura di consultazione.

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4.1

Consultazioni relative a progetti (leggi federali e ordinanze) con riferimento allo statuto del Tribunale federale o alla sua amministrazione In generale Se un progetto concerne lo statuto del Tribunale federale, le sue competenze, la sua autonomia, la sua organizzazione, la sua amministrazione, il suo personale o il suo budget, i rappresentanti del Tribunale federale e quelli dell'Amministrazione federale lo elaborano congiuntamente. Se il Tribunale federale non è coinvolto nei lavori, non è vincolato dalle disposizioni della relativa ordinanza.

4.2

Regole

4.2.1

il Tribunale federale è coinvolto in tutte le fasi dell'elaborazione del progetto;

4.2.2

l'interlocutore dell'Amministrazione federale è sempre il segretario generale del Tribunale federale. In caso di divergenze d'opinione sostanziali, il segretario generale del Tribunale federale può esigere di negoziare direttamente con il direttore dell'ufficio federale competente o con il cancelliere della Confederazione;

4.2.3

le due parti cercano una soluzione consensuale;

4.2.4

su richiesta del Tribunale federale, gli si accorda ancora una volta l'occasione di esprimere il proprio parere nel quadro della procedura di consultazione.

4.3

Situazioni conflittuali

4.3.1

Se a livello di segreterie generali/direzione dell'ufficio determinate questioni rimangono controverse, il Tribunale federale sottopone una proposta al capo del dipartimento responsabile o, se del caso, al Consiglio federale, o viceversa.

4.3.2

Se nello scambio di opinioni scritto non si raggiunge un'intesa, una delegazione del Tribunale federale si incontra con una delegazione del Consiglio federale per discuterne.

4.3.3

Se anche la discussione non consente di raggiunge un'intesa, il Tribunale federale può emanare il proprio regolamento, purché si tratti di un'ordinanza.

Nel dettaglio, si applicano le seguenti regole:

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4.3.4

In caso di progetti di competenza del Parlamento, l'opinione espressa dal Tribunale federale gli è trasmessa integralmente con il messaggio.

4.3.5

Il Tribunale federale viene informato per quanto possibile in anticipo sull'iter del progetto in Parlamento.

4.3.6

Le perizie e gli altri documenti elaborati dall'Amministrazione federale nel quadro del progetto e che potrebbero servire successivamente da base decisionale, sono portati con sufficiente tempestività a conoscenza del Tribunale federale.

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Atti d'applicazione

Per gli atti d'applicazione valgono in particolare le seguenti regole: 5.1

se la competenza tra Consiglio federale e Tribunale federale è contestata, occorre dapprima chiarire tale questione. Si applica la procedura usuale;

5.2

in caso di controversia sull'interpretazione e sull'applicazione di una determinata regola, nessun funzionario dell'Amministrazione generale della Confederazione può non tenere conto dell'interpretazione del Tribunale federale per l'ambito di competenza di quest'ultimo (e viceversa), finché la questione di fondo non è chiarita a livello di Tribunale federale ­ Consiglio federale.

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