Legge federale sulla revisione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 20041, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice delle obbligazioni2 Art. 330b (nuovo) 3. Obbligo di informare

Se il rapporto di lavoro è stato stipulato per una durata indeterminata o per più di un mese, il datore di lavoro deve informare per scritto il lavoratore, al più tardi un mese dopo l'inizio del rapporto di lavoro, su:

1

a.

il nome dei contraenti;

b.

la data d'inizio del rapporto di lavoro;

c.

la funzione del lavoratore;

d.

il salario e gli eventuali supplementi salariali;

e.

la durata giornaliera o settimanale del lavoro.

Se elementi contrattuali oggetto dell'obbligo di informare di cui al capoverso 1 sono modificati durante il rapporto di lavoro, le modifiche devono essere comunicate per scritto al lavoratore al più tardi un mese dopo la loro entrata in vigore.

2

Art. 360b cpv. 6 (nuovo) Se necessario per l'esecuzione delle loro inchieste, le Commissioni tripartite che ne fanno domanda ricevono dall'Ufficio federale di statistica i dati personali contenuti in contratti collettivi di impresa.

6

1 2

FF 2004 5863 RS 220

2004-2151

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Legge federale sulla revisione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

2. Legge federale del 28 settembre 19563 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro Art. 2 n. 3bis Il conferimento del carattere obbligatorio generale è subordinato alle condizioni seguenti: 3bis. in caso di istanza di conferimento dell'obbligatorietà generale ai sensi dell'articolo 1a i datori di lavoro vincolati dal contratto collettivo devono impiegare almeno il 50 per cento di tutti i lavoratori;

3. Legge federale dell'8 ottobre 19994 sui lavoratori distaccati in Svizzera Art. 2 cpv. 2bis e 2ter (nuovi) 2bis Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono un contributo obbligatorio alle spese di perfezionamento professionale, le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera, purché il distaccamento duri più di 90 giorni.

Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono il deposito di una cauzione da parte del datore di lavoro, le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera.

2ter

Art. 6

Notifica

Prima dell'inizio dell'impiego, il datore di lavoro deve notificare all'autorità designata dal Cantone in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d, per scritto e nella lingua ufficiale del luogo d'impiego, le indicazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli, in particolare:

1

a.

l'identità delle persone distaccate in Svizzera;

b.

l'attività svolta in Svizzera;

c.

il luogo in cui saranno eseguiti i lavori.

Il datore di lavoro deve allegare alla notifica di cui al capoverso 1 una dichiarazione secondo la quale egli ha preso atto delle condizioni previste negli articoli 2 e 3 e si impegna a rispettarle.

2

L'autorità designata dal Cantone in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d trasmette immediatamente una copia della notifica alla Commissione tripartita cantonale e, se del caso, alla Commissione paritetica istituita dal contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale del ramo interessato.

3

3 4

RS 221.215.311 RS 823.20

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Il Consiglio federale precisa le indicazioni che devono figurare nella notifica e definisce i casi in cui è possibile prescindere dalla stessa.

4

5

Esso disciplina la procedura.

Art. 7a (nuovo)

Ispettori

I Cantoni devono disporre di un numero di ispettori sufficiente per lo svolgimento dei compiti di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera b e dei compiti di osservazione delle Commissioni tripartite di cui all'articolo 360b capoversi 3­5 CO5. Per i controlli di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera a possono prevedere una collaborazione con gli organi paritetici.

1

Il numero degli ispettori di cui al capoverso 1 è segnatamente determinato in base alle dimensioni e alla struttura del mercato del lavoro interessato. Per quanto possibile, tali ispettori collaborano con altri ispettori del mercato del lavoro.

2

La Confederazione assume al massimo il 30 per cento delle spese salariali occasionate dagli ispettori. Il Dipartimento federale dell'economia o l'ufficio federale da esso designato può concludere con i Cantoni convenzioni sulle prestazioni.

3

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 9 cpv. 2 lett. b 2

L'autorità cantonale competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d può: b.

per infrazioni all'articolo 2 che non sono di lieve entità o se multe passate in giudicato non sono state pagate, vietare al datore di lavoro interessato di offrire i suoi servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 220

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