Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione
Decisione d'accertamento concernente l'apparecchio automatico da gioco PLAYOFF La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 2 novembre 2004: 1.
La domanda presentata il 12 maggio 2004 dal signor Matthias Schaufelberger di qualificare l'apparecchio automatico da gioco PLAYOFF come apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG, è ammessa.
2.
La CFCG ha accertato che l'apparecchio automatico da gioco PLAYOFF va qualificato come apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.
3.
L'istallazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco PLAYOFF sono autorizzati nella misura in cui le legislazioni cantonali lo permettano e con la riserva delle seguenti condizioni.
4.
L'indicatore alfanumerico dell'apparecchio automatico da gioco PLAYOFF deve essere munito di un'indicazione visibile dai giocatori, concernente la limitazione delle possibilità di accrescimento delle vincite.
5.
L'apparecchio esaminato e l'Eprom del programma definitivo analizzato devono essere depositati presso la Commissione federale delle case da gioco.
6.
Ogni modifica dell'apparecchio richiede preventivamente l'esame e l'autorizzazione da parte della Commissione federale delle case da gioco.
7.
La presente decisione non è determinante per le questioni relative all'ammissibilità secondo altre disposizioni legali, in particolare di diritto in materia di brevetti e modelli industriali, di diritto dei marchi e della concorrenza.
8.
I costi di procedura, pari a Fr. 15 230.25, sono messi a carico del signor Matthias Schaufelberger (art. 108 e segg. OCG). L'importo di Fr. 2158.65 (ammontare dei costi dopo deduzione di Fr. 13 071.60, versati quale anticipo) deve essere pagato entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione. La relativa fattura sarà inviata separatamente.
9.
Invio e pubblicazione: A. Matthias Schaufelberger, Riedwiesstrasse 15, 8962 Bergdietikon B. Cantoni, con documentazione fotografica C. Foglio federale
2004-2510
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Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla sua pubblicazione presso la Commissione di ricorso competente in materia di case da gioco, casella postale 5972, 3001 Berna.
23 novembre 2004
Commissione federale delle case da gioco: Il presidente, Benno Schneider
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