Termine di referendum: 8 luglio 2004
Legge federale sulla navigazione aerea (LNA) Modifica del 19 marzo 2004 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 20031, decreta: I La legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue: Art. 103 III. Esame degli aiuti pubblici
La Commissione della concorrenza esamina la compatibilità con l'articolo 13 dell'accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo:
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a.
dei progetti di decisioni del Consiglio federale che favoriscono singole imprese o rami di produzione rientranti nel campo d'applicazione di tale accordo, segnatamente le prestazioni e le partecipazioni previste negli articoli 101, 101a e 102 della presente legge;
b.
delle misure di sostegno simili prese dai Cantoni e dai Comuni, nonché da altri enti o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico o ad economia mista;
c.
delle misure di sostegno simili prese dalla Comunità europea o dai suoi Stati membri.
Nel suo esame la Commissione della concorrenza è indipendente dal Consiglio federale e dall'Amministrazione.
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Le autorità competenti per la decisione tengono conto del risultato di tale esame.
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FF 2003 5424 RS 748.0 RS 0.748.127.192.68
2003-1767
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Navigazione aerea. LF
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 19 marzo 2004
Consiglio nazionale, 19 marzo 2004
Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker
Data di pubblicazione: 30 marzo 20044 Termine di referendum: 8 luglio 2004
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FF 2004 1197
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