Termine di referendum: 27 gennaio 2005

Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) Modifica dell'8 ottobre 2004 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 20031, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 19832 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero è modificata come segue: Art. 4 cpv. 1 lett. e 1

È considerato acquisto di un fondo: e.

l'acquisto della proprietà o dell'usufrutto su una quota di una persona giuridica il cui scopo effettivo è l'acquisto di fondi, nella misura in cui le quote di questa persona giuridica non sono quotate in una borsa in Svizzera;

Art. 6 cpv. 2 lett. a La posizione preponderante di persone all'estero in una persona giuridica è presunta se esse:

2

a.

possiedono più di un terzo del capitale azionario o del capitale sociale;

Art. 7 lett. c Non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione: c.

l'acquirente, se già comproprietario o proprietario in comune del fondo;

Art. 8 cpv. 2, secondo periodo ... Se l'erede dimostra di avere con il fondo legami stretti degni di essere protetti, l'autorizzazione può essere rilasciata senza questo onere.

2

1 2

FF 2003 3753 RS 211.412.41

2003-0291

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Acquisto di fondi da parte di persone all'estero. LF

Art. 9 cpv. 3 I Cantoni designano i luoghi in cui l'acquisto di abitazioni di vacanza o di unità d'abitazione in apparthotel da parte di persone all'estero è necessario per promuovere il turismo.

3

Art. 12 lett. d3 L'autorizzazione è negata in ogni caso se: d.

l'acquirente di un'abitazione secondaria ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c, di un'abitazione di vacanza o di un'unità d'abitazione in un apparthotel, il suo coniuge o i suoi figli minori di 18 anni sono già proprietari di una tale abitazione in Svizzera;

Art. 36 cpv. 3 3 Le disposizioni cantonali e comunali devono essere comunicate all'Ufficio federale di giustizia.

II Coordinamento con la legge del 18 giugno 20044 sull'unione domestica registrata Con l'entrata in vigore della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata l'articolo 12 lettera d della presente revisione avrà il seguente tenore: d.

3 4

l'acquirente di un'abitazione secondaria ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c, di un'abitazione di vacanza o di un'unità d'abitazione in un apparthotel, il suo coniuge o partner registrato o i suoi figli minori di 18 anni sono già proprietari di una tale abitazione in Svizzera;

V. cifra II (Coordinamento con la legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata, FF 2004 2755) FF 2004 2755

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Acquisto di fondi da parte di persone all'estero

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004

Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004

Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 19 ottobre 20045 Termine di referendum: 27 gennaio 2005

5

FF 2004 4865

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Acquisto di fondi da parte di persone all'estero. LF

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