Decreto federale sul limite di spesa per l'infrastruttura della societā anonima Ferrovie federali svizzere FFS per gli anni 2003­2006 del 2 ottobre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 8 capoverso 4 della legge federale del 20 marzo 19982 sulle Ferrovie federali svizzere; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 20033, decreta: Art. 1 Č accordato alla societā anonima Ferrovie federali svizzere FFS un limite di spesa per il periodo 2003­2006 di 5721,5 milioni di franchi a titolo di indennitā e investimenti per l'infrastruttura.

Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.

Consiglio degli Stati, 18 settembre 2003

Consiglio nazionale, 2 ottobre 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

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RS 101 RS 742.31 FF 2003 4857

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Limite di spesa per l'infrastruttura della societā anonima Ferrovie federali svizzere FFS per gli anni 2003­2006. DF

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